IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236;
  Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478,  convertito,  con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n.
56;
  Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   28 novembre  1996,  n.  608,  ed  in
particolare  l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto b) e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista   la  delibera  CIPE  -  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte
dei  conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale
sono  stati  definiti  i  criteri di priorita' per la concessione del
trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale  ai  sensi
dell'art.  6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da
ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21, del sopracitato decreto-legge
n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;
  Visto  l'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Visto  l'art.  1,  comma  1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n.
393;
  Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto l'art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220
del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003,
registro  n.  2, foglio n. 331, con il quale, ai sensi del richiamato
art.  41,  comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, e' stato
prorogato   l'accesso   ai   trattamenti  di  integrazione  salariale
straordinaria   e  di  mobilita',  relativamente  all'anno  2003  nei
confronti,  anche,  dei  lavoratori  gia'  beneficiari  dei  predetti
trattamenti  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 21, V comma della citata
legge n. 608/1996 e dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n.
393/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 32412 del 27 maggio 2003, con il
quale   e'   stata   definita   la   disponibilita'  finanziaria  per
l'applicazione del richiamato decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze del 10 aprile 2003, n. 32220;
  Visto  l'art.  3,  comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
che  ha  disposto,  tra  l'altro,  che, in attesa della riforma degli
ammortizzatori  sociali,  nel  caso  di  programmi  finalizzati  alla
gestione  di  crisi  occupazionali  ovvero  miranti  al  reimpiego di
lavoratori  coinvolti  in  detti  programmi, il Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e
delle  finanze  puo' disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni
di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;
  Ritenuta  la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute
sul  piano  occupazionale  derivanti  da  gravi  crisi  aziendali e/o
settoriali,   di   autorizzare  la  corresponsione  di  proroghe  dei
trattamenti  di  integrazione  salariale straordinaria o di mobilita'
nei  confronti  dei  surrichiamati  lavoratori,  anche in deroga alle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  ammortizzatori  sociali,  con
particolare  riferimento  alla  citata  legge n. 223/1991, per l'anno
2004;
  Ritenuto   che  la  proroga  dei  suddetti  trattamenti,  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  137,  della citata legge n. 350 del 24 dicembre
2003,  mira  alla gestione di crisi occupazionali ovvero al reimpiego
dei  lavoratori  nelle  attivita'  che verranno avviate nelle aree in
fase   di  reindustrializzazione,  ove  siano  gia'  stati  stipulati
protocolli  d'intesa  o intese di programma con le regioni ovvero con
le parti sociali;
  Vista  la  nota  dell'Istituto  nazionale  di  previdenza sociale -
I.N.P.S.,  del  2 marzo  2004  con  la  quale  si comunica che per il
pagamento  dell'indennita'  di mobilita' e delle relative prestazioni
accessorie  per  l'anno  2004,  e' necessaria la cifra complessiva di
2.917.976,40 euro;
  Viste  le  istanze  pervenute al competente ufficio ministeriale di
accesso al trattamento CIGS per l'anno 2003, ai sensi del citato art.
41, comma 1, della legge n. 289/2002;
  Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale
straordinaria  e  di  mobilita',  erogate  con  riferimento agli anni
precedenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  in premessa esplicitate e' prorogato, fino al
31 dicembre   2004,   l'accesso   al   trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalle
aziende gia' beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art.
4,  comma  21,  e  dell'art.  9, comma 25, punto b) del decreto-legge
1° ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche'  dell'art.  3, comma 137, della legge n. 350, del 24 dicembre
2003, nel limite di spesa di 2.200.000,00 euro.