IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  legge  2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1,
lettera a);
  Visto   il  regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia
didattica  degli  Atenei,  di  cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Visti  i  decreti  ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000
con  i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle
lauree e le classi delle lauree specialistiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 aprile  2004 con il quale sono
stati  determinati  le  modalita'  ed  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e b) della
citata legge n. 264;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  ed,  in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed, in particolare, l'art. 46;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visti  le  disposizioni  ministeriali in data 26 maggio 2004 con le
quali  sono  state  regolamentate  le immatricolazioni degli studenti
stranieri  a  corsi universitari per l'anno accademico 2004-2005 e il
contingente ad essi riservato, di cui all'allegato che ne costituisce
parte integrante;
  Vista   l'offerta  formativa  potenziale  deliberata  dagli  organi
accademici  con  espresso  riferimento  agli  elementi  proposti, con
riguardo  ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), b), c)
della  richiamata  legge  n.  264,  dal  Comitato  nazionale  per  la
valutazione  del  sistema universitario con pareri rispettivamente in
data 16 febbraio e 8 marzo 2004;
  Vista  la  nota  in  data  30 giugno  2004 con la quale il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha espresso il
proprio parere in merito alla predetta offerta potenziale formativa;
  Ritenuto  di  dover  determinare per l'anno accademico 2004/2005 il
numero  dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai
corsi di laurea afferenti alle classi 4 direttamente finalizzati alla
formazione  di architetto e 4/S a ciclo unico, nonche' di disporre la
ripartizione dei posti stessi tra le universita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Limitatamente all'anno accademico 2004/2005 il numero dei posti
disponibili  a  livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di
laurea   afferenti   alle  classi  4  direttamente  finalizzati  alla
formazione  di architetto e 4/S a ciclo unico e' determinato in 8.970
per  gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di
cui  all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e in 388 per gli
studenti  non  comunitari residenti all'estero ed e' ripartito tra le
universita'  secondo la tabella, che costituisce parte integrante del
presente decreto.