IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1,
lettera a);
  Visto   il  regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia
didattica  degli  atenei,  di  cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000 con il quale
sono state determinate le classi delle lauree specialistiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 aprile  2004 con il quale sono
stati  determinati  le  modalita'  ed  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della
citata legge n. 264;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  ed, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, ed, in particolare, l'art. 46;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Viste  le  disposizioni  ministeriali in data 26 maggio 2004 con le
quali  sono  state  regolamentate  le immatricolazioni degli studenti
stranieri  a  corsi universitari per l'anno accademico 2004-2005 e il
contingente ad essi riservato, di cui all'allegato che ne costituisce
parte integrante;
  Vista   l'offerta  formativa  potenziale  deliberata  dagli  organi
accademici  con  espresso  riferimento  agli  elementi  proposti, con
riguardo  ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c)
della  richiamata  legge  n.  264,  dal  Comitato  nazionale  per  la
valutazione  del  sistema universitario con pareri rispettivamente in
data 16 febbraio e 8 marzo;
  Vista  la  nota  in  data  1° giugno 2004 con la quale il Ministero
della  salute ha fornito puntualizzazioni circa la programmazione dei
fabbisogni  formativi  per  l'accesso  ai  corsi  di laurea dell'area
medica;
  Vista  la  nota  in  data  30 giugno  2004 con la quale il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha espresso il
prorprio parere in merito alla predetta offerta potenziale formativa;
  Ritenuto  inopportuno, per le considerazioni espresse dal Ministero
della salute, l'incremento del numero delle immatricolazioni rispetto
all'anno accademico precedente richiesto da alcune universita';
  Ritenuto  di  dover  determinare per l'anno accademico 2004/2005 il
numero  dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai
corsi  di  laurea  specialistica  in  odontoiatria e protesi dentaria
afferente  alla  classe  52/S, confermando quello definito per l'anno
accademico precedente;
  Ritenuto  di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le
universita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente all'anno accademico 2004/2005, il numero dei posti
disponibili  a  livello nazionale per le immatricolazioni al corso di
laurea  specialistica  in  odontoiatria  e protesi dentaria afferente
alla  classe 52/S e' determinato in 931 per gli studenti comunitari e
non  comunitari  residenti  in  Italia di cui all'art. 26 della legge
30 luglio  2002,  n.  189,  e  in  53 per gli studenti non comunitari
residenti  all'estero  ed  e' ripartito fra le universita' secondo la
tabella  allegata  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.
  2.  Le  universita'  che  insistono  nella  stessa  regione possono
concordare  una  diversa ripartizione dei posti, previa compensazione
tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero
degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.