IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  cosi'  come  modificato  dalla  legge  n.
189/2002;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Kamushkina Natalia, nata nella regione
di Novosibirsk (Federazione russa) il 6 luglio 1977, cittadina russa,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto
legislativo, il riconoscimento del titolo professionale, di cui e' in
possesso,  conseguito  in  Russia  ai  fini  dell'accesso all'albo ed
esercizio in Italia della professione di psicologo;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
professionale   di  pedagogo-psicologo,  pedagogo-sociale  conseguito
presso l'Universita' statale di Orel in data 30 giugno 1999;
  Viste  le  determinazioni  delle conferenze di servizi nelle sedute
del 24 febbraio 2004, 29 marzo 2004 e del 27 aprile 2004;
  Preso atto del parere del rappresentante del consiglio nazionale di
categoria, nelle sedute sopra indicate;
  Preso  atto  che  l'istante  aveva chiesto il riconoscimento per la
sezione  A  e  che  detta  domanda non e' stata accolta perche' si e'
ritenuto  che  sussiste  una  eccessiva  difformita'  tra il percorso
formativo  seguito  e  quello  richiesto  in  Italia, difformita' non
colmabile con l'applicazione di misure compensative;
  Preso atto che la sig.ra Kamushkina ha presentato una nuova domanda
per l'iscrizione nella sezione B, pervenuta il 17 maggio 2004;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  psicologo - sezione B e quella di cui e' in possesso
l'istante,   e  che  risulta  pertanto  opportuno  richiedere  misure
compensative,  nelle  seguenti materie: 1) note di psicopatologia; 2)
note di psicologia clinica; 3) indagine psicometria;
  Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visti gli articoli 6, n. 2 del decreto legislativo n. 286/1998 come
modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non
e'  richiesta  per  i  cittadini  gia'  in possesso di un permesso di
soggiorno per lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Perugia  in  data 8 ottobre 2003 con
scadenza in data 8 ottobre 2004, per motivi di lavoro subordinato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Kamushkina Natalia, nata nella regione di Novosibirsk
(Federazione russa) il 6 luglio 1977, cittadina russa e' riconosciuto
il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli  psicologi  -  sezione B, e l'esercizio
della  professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.