IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

    Visto  l'art.  50,  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
ed  in  particolare  il  comma  5,  ai  sensi del quale si demanda al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, di stabilire i parametri
tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere
installato  dalle  strutture  di  erogazione  di servizi sanitari, in
aggiunta   ai   programmi  informatici  delle  stesse  ordinariamente
utilizzati,  per  la  trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7 del
medesimo  art.  50;  tra  i  parametri  tecnici  rientra quello della
frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti;
    Visto  il  comma  6  del  citato  art.  50, il quale prevede, tra
l'altro,   che   le  strutture  di  erogazione  di  servizi  sanitari
effettuino la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al
comma  7  del medesimo art. 50, secondo quanto stabilito nello stesso
comma 7 e in quelli successivi;
    Visto il comma 7 del citato art. 50, il quale prevede che:
      all'atto  della  utilizzazione di una ricetta medica recante la
prescrizione  di  farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle
singole  confezioni  dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre
della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione;
      all'atto  della  utilizzazione di una ricetta medica recante la
prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente
i  codici  a  barre  relativi  al  numero progressivo regionale della
ricetta  nonche' il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i
dati   relativi   alla   esenzione  nonche'  inseriti  i  codici  del
nomenclatore delle prestazioni specialistiche;
    Visto  il  comma  10  del  citato  art. 50, il quale prevede, tra
l'altro, che al Ministero dell'economia e delle finanze e' consentito
trattare  i  dati  di  cui  al  comma  7  del medesimo art. 50 per la
fornitura   periodica  alle  regioni  degli  schemi  di  liquidazione
provvisoria  dei  rimborsi  dovuti  alle  strutture  di erogazione di
servizi sanitari;
    Visto che il decreto inerente il modello del ricettario medico di
cui  al  comma  2  del  citato  art.  50  prevede l'adozione di nuovi
ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica;
    Ritenuto che ai fini della fornitura periodica alle regioni degli
schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture
di  erogazione di servizi sanitari, risulta necessaria la rilevazione
di elementi informativi comunque rilevabili dalla ricetta;
    Visto il comma 8 del citato art. 50, il quale prevede che:
      i  dati  rilevati  dalle  strutture  di  erogazione  di servizi
sanitari  sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e
delle finanze;
      il software di cui al comma 5 del medesimo art. 50 assicura che
gli   stessi   dati  vengano  rilasciati  dai  programmi  informatici
ordinariamente  utilizzati  dalle  strutture di erogazione di servizi
sanitari,   fatta   eccezione,   relativamente   al   codice  fiscale
dell'assistito,  per  le  farmacie,  pubbliche e private. Il predetto
software  assicura  altresi'  che  in  nessun  caso il codice fiscale
dell'assistito   possa  essere  raccolto  o  conservato  in  ambiente
residente,  presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma
della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze;
    Visto  il  comma  6  del  citato  art. 50, il quale, tra l'altro,
prevede  anche  che  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  della  salute,  stabilisce,  con decreto
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire
dalle  quali  le  disposizioni  del  medesimo  comma  6  e  di quelli
successivi hanno progressivamente applicazione;
    Ritenuto  che  l'adeguamento dei programmi informatici utilizzati
dalle  strutture di erogazione di servizi sanitari e la tempistica di
trasmissione  delle  informazioni richieste nel presente decreto deve
essere  coerente  con  il  programma  di attivazione di cui al citato
comma 6 dell'art. 50;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                      Modalita' di trasmissione

    1.  Le  informazioni  da  trasmettere da parte delle strutture di
erogazione   di   servizi  sanitari,  le  modalita'  di  trasmissione
telematica,  le frequenze temporali e le modalita' operative di invio
e  gestione delle stesse, nonche' le specifiche tecniche di fornitura
dei  dati  sono  definite  nel  disciplinare  tecnico allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento dirigenziale.