IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in particolare il comma 5, ai sensi del quale si demanda al Ministero dell'economia e delle finanze, di stabilire i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi informatici delle stesse ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 50; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti; Visto il comma 6 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuino la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7 del medesimo art. 50, secondo quanto stabilito nello stesso comma 7 e in quelli successivi; Visto il comma 7 del citato art. 50, il quale prevede che: all'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione; all'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonche' il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione nonche' inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche; Visto il comma 10 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che al Ministero dell'economia e delle finanze e' consentito trattare i dati di cui al comma 7 del medesimo art. 50 per la fornitura periodica alle regioni degli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari; Visto che il decreto inerente il modello del ricettario medico di cui al comma 2 del citato art. 50 prevede l'adozione di nuovi ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica; Ritenuto che ai fini della fornitura periodica alle regioni degli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari, risulta necessaria la rilevazione di elementi informativi comunque rilevabili dalla ricetta; Visto il comma 8 del citato art. 50, il quale prevede che: i dati rilevati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze; il software di cui al comma 5 del medesimo art. 50 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati dai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private. Il predetto software assicura altresi' che in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il comma 6 del citato art. 50, il quale, tra l'altro, prevede anche che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del medesimo comma 6 e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione; Ritenuto che l'adeguamento dei programmi informatici utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari e la tempistica di trasmissione delle informazioni richieste nel presente decreto deve essere coerente con il programma di attivazione di cui al citato comma 6 dell'art. 50; Decreta: Art. 1. Modalita' di trasmissione 1. Le informazioni da trasmettere da parte delle strutture di erogazione di servizi sanitari, le modalita' di trasmissione telematica, le frequenze temporali e le modalita' operative di invio e gestione delle stesse, nonche' le specifiche tecniche di fornitura dei dati sono definite nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento dirigenziale.