IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  testo  unico  sulle  acque  e impianti elettrici n. 1775
dell'11 dicembre 1933;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965,
n.  342,  recante  «Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n.
1643   e  norme  relative  al  coordinamento  e  all'esercizio  delle
attivita'  elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente
nazionale  per  l'energia  elettrica»,  che,  all'art.  9  stabilisce
l'inamovibilita' delle opere in progetto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,  «testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita»;
  Visto  il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge
27 ottobre  2003, n. 290, ed in particolare l'art. 1-sexies, comma 7,
che  prevede  che  «le  norme  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  regolamentari  in materia di espropriazioni per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2001,  n.  327,  si  applicano  alle reti energetiche a decorrere dal
30 giugno 2004»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»),
che,  all'art.  1,  ha  stabilito  che  le infrastrutture pubbliche e
private  e  gli  insediamenti  strategici  e  di preminente interesse
nazionale,  da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma
formulato  secondo  i  criteri e le indicazioni procedurali contenuti
nello  stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in
sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto programma entro
il 31 dicembre 2001;
  Vista  la  legge  1° agosto  2002,  n.  166, che, all'art. 13, reca
modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002,  n.  190,  ed  in
particolare:    l'art.   2   che   attribuisce,   tra   l'altro,   la
responsabilita'  dell'istruttoria  e  la  funzione  di  supporto alle
attivita'  di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  che  puo'  in  proposito avvalersi di apposita «struttura
tecnica   di  missione»,  e  l'art.  13  relativo  agli  insediamenti
produttivi   ed   alle   infrastrutture   private   strategiche   per
l'approvvigionamento  energetico,  che  prevede  che  tali  attivita'
vengano   svolte   di  concerto  con  il  Ministero  delle  attivita'
produttive;
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  -  supplemento  ordinario), con la quale questo Comitato, ai
sensi  del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il
primo  programma  delle opere strategiche, che include, nell'allegato
4,  tra  i collegamenti per potenziare l'interconnessione con i Paesi
confinanti,  superando le attuali limitazioni agli scambi di energia,
il   tratto   italiano   della  linea  380  kV  in  doppia  terna  S.
Fiorano-Robbia (Svizzera);
  Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
  Vista  la  sentenza  n.  303, del 25 settembre 2003 con la quale la
Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n.
443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi
all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si
perfezioni;
  Vista la nota n. 95 del 23 febbraio 2004, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  trasmesso, tra l'altro,
nell'ambito  degli interventi per lo sviluppo della rete elettrica di
trasmissione  nazionale,  la relazione istruttoria sulla «Linea a 380
kV  S.  Fiorano  (Italia)  -  Robbia  (Svizzera)  in  doppia terna di
interconnessione  Italia-Svizzera»  con la proposta dell'approvazione
del  progetto  per  l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio,
con   prescrizioni,   della   tratta  italiana  dell'elettrodotto  in
questione;
  Vista  la  nota  n.  248897,  del 24 febbraio 2004, con la quale il
Ministero  delle  attivita'  produttive  comunica  di condividere gli
esiti istruttori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Considerato  che  l'intervento  e'  compreso  fra  quelli riportati
nell'Intesa  generale  quadro tra il Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  e la regione Lombardia stipulata presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2003;
  Tenuto conto che, ai sensi della delibera di questo Comitato del 27
dicembre 2002, n. 143, al progetto in argomento e' stato assegnato il
codice unico di progetto (CUP) D37B04000020004;
  Tenuto  conto che, con nota del 28 aprile 2004, il Presidente della
regione  Lombardia  ha formulato l'intesa ai sensi del citato decreto
legislativo n. 190/2002;
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;
                             Prende atto
delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
  sotto l'aspetto tecnico ed infrastrutturale:
    che  l'intervento consiste nella realizzazione di un elettrodotto
a  380  kV in doppia terna, che dipartendosi dalla stazione elettrica
di  S.  Fiorano,  sita  nel  comune  di  Sellero,  raggiunge, dopo un
percorso  di  42,3 km circa, il confine di Stato nei pressi dell'area
doganale  di  Poschiavino,  in  comune  di Tirano, ove si colleghera'
all'elettrodotto svizzero che dopo 15 km circa termina nella stazione
elettrica  di  Robbia; l'opera in oggetto permettera' di realizzare i
seguenti  collegamenti  elettrici:  linea  a 380 kV Gorlago - Robbia,
attualmente  gia' autorizzata e realizzata nel tratto da Gorlago a S.
Fiorano  e  da realizzare da S. Fiorano a Robbia ed, in affiancamento
sulla stessa palificata, linea a 380 kV S. Fiorano - Robbia;
    che  l'opera  si  sviluppa  interamente  nella regione Lombardia,
interessando  in  provincia di Brescia i comuni di Sellero, Cedegolo,
Cevo,  Berzo  Demo, Sonico, Edolo, Malonno, Corteno Golgi, nonche' la
Comunita' Montana della Valcamonica, il Parco Regionale dell'Adamello
ed  in  provincia  di  Sondrio  i comuni di Tovo di S. Agata, Lovero,
Sernio,  Tirano,  Villa  di  Tirano,  nonche'  la  Comunita'  Montana
Valtellina di Tirano;
    che  le  caratteristiche  elettriche  dell'elettrodotto  sono  le
seguenti:
      Frequenza nominale - 50 Hz;
      Tensione nominale - 380000 V (380 kV);
      Intensita' di corrente nominale - 1500 A (per fase);
      Potenza nominale - 1000 MVA (per terna);
    che  il  suddetto  intervento,  che  costituisce  un lotto unico,
rientra  negli  interventi di potenziamento dell'interconnessione con
l'estero  della rete elettrica di trasmissione nazionale, realizzando
un  notevole  rinforzo  tra  le  infrastrutture  energetiche del Nord
Italia,  ed  in specie della regione Lombardia, con quelle del centro
Europa;
  sotto l'aspetto procedurale e amministrativo:
    che l'intervento e' compreso nel «Programma triennale di sviluppo
della rete elettrica di trasmissione nazionale», la cui versione piu'
aggiornata   2003-2005   e'   stata   deliberata   dal  consiglio  di
amministrazione  del  Gestore  della  rete  di trasmissione nazionale
S.p.a.  il  29 gennaio  2003  ed inviata al Ministero delle attivita'
produttive in data 30 gennaio 2003;
    che  il tracciato dell'elettrodotto in questione e' stato oggetto
di  uno specifico Accordo di programma sottoscritto congiuntamente il
24 giugno  2003  dal  Ministero  delle  attivita' produttive, regione
Lombardia,  GRTN,  province  di  Sondrio e Brescia, Comunita' Montane
della Valcamonica e della Valtellina di Tirano, Parco dell'Adamello e
comuni interessati e che tale accordo si riferisce ad un programma di
interventi   da   attuare   per  fasi  successive,  finalizzato  alla
razionalizzazione   della   rete   di  trasmissione  della  Lombardia
nord-orientale,  convenendo  quindi  i  soggetti sottoscrittori sulla
soluzione  di  progetto  presentata  per l'elettrodotto in esame, che
rappresenta la prima fase del programma;
    che  il  Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale S.p.a.
(GRTN),  in  qualita' di soggetto aggiudicatore ai sensi dell'art. 13
del  decreto  legislativo  n.  190/2002,  ha  trasmesso,  con nota n.
AD/P2003000227  del  18 settembre 2003, il progetto in questione alla
Struttura  tecnica  di  missione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e al Ministero delle attivita' produttive;
    che,  ai  sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 190/2002,
e'  stata  indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
una  Conferenza di servizi a carattere istruttorio, articolata in due
sedute  avvenute  in data 13 ottobre 2003 e 18 dicembre 2003 e di cui
sono  stati  redatti  appositi  verbali  (Ministero  infrastrutture e
trasporti prot. n. GC/STM/54, del 2 febbraio 2004, e n. GC/STM/66 del
9 febbraio 2004);
    che il GRTN ha dato comunicazione agli interessati dell'avvio del
procedimento  anche  ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'
ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 190/2002;
    che  il  progetto  dell'opera  in  esame  ha acquisito i seguenti
pareri e autorizzazioni:
      il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio di
concerto  con il Ministero dei beni e attivita' culturali ha espresso
giudizio  positivo  di  compatibilita'  ambientale  con  prescrizioni
ambientali   e   paesaggistiche   con  decreto  DEC/DSA/2004/109  del
18 febbraio  2004,  che  conclude  un  procedimento di VIA avviato su
istanza del GRTN alla fine del 2001;
      la  regione  Lombardia  con delibera di giunta n. VII/16375 del
13 febbraio  2004,  sentiti gli enti territorialmente interessati, ha
espresso  parere  favorevole in ordine all'approvazione del progetto,
anche  sotto  il profilo urbanistico e paesaggistico, condizionato al
rispetto   del  citato  Accordo  di  programma  e  alle  prescrizioni
contenute  nel parere regionale formulato nell'ambito della procedura
di  VIA  con  delibera di giunta regionale n. VII/13949 del 1° agosto
2003, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della sopra
citata D.G.R.;
    che, nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti i pareri e/o
consensi   e/o   prescrizioni  degli  altri  Enti  e  Amministrazioni
interessate,  richiesti  dal  GRTN,  con  nota  n. AD/P2003000232 del
23 settembre 2003 tra i quali, in particolare: del Ministero dei beni
e   delle  attivita'  culturali  -  Direzione  generale  per  i  beni
architettonici   ed  il  paesaggio,  del  Ministero  della  salute  -
Dipartimento  della  prevenzione e della comunicazione, del Ministero
delle  attivita'  produttive  -  Direzione generale energia e risorse
minerarie, del Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo
forestale   dello   Stato,  del  Ministero  della  difesa  -  Comando
reclutamento  e  forze  di  complemento  della  Lombardia,  dell'Ente
nazionale aviazione civile S.p.a.;
    che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto
le   prescrizioni   e   raccomandazioni   da  formulare  in  sede  di
approvazione  del  progetto,  illustrando  le  motivazioni in caso di
mancato  recepimento  delle  prescrizioni  e raccomandazioni espresse
dagli Enti e dalle Amministrazioni interessate;
    che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto
le  prescrizioni  finalizzate alla risoluzione delle interferenze, in
relazione  alle  osservazioni  pervenute  al  programma  delle stesse
interferenze dai relativi Enti gestori, illustrando le motivazioni in
caso di mancato recepimento delle osservazioni espresse;
sotto l'aspetto attuativo:
    che  il  soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo
n.  190/2002,  e'  il  Gestore  della  rete di trasmissione nazionale
S.p.a.;
sotto l'aspetto finanziario:
    che il costo dell'intervento e' stimato in 23 milioni di euro;
    che   l'elettrodotto   in   questione   si   configura  come  una
infrastruttura strategica per l'approvvigionamento energetico e che i
costi di realizzazione sono finanziati mediante la tariffa sulla rete
di  trasporto  dell'energia elettrica, come da normativa specifica di
settore;
    che   nell'ambito  del  programma  europeo  TEN  (Trans  European
Network),  il  GRTN ha richiesto ed ottenuto il finanziamento al 50%,
da parte della Commissione europea, delle attivita' di progettazione;
    che  il  progetto  in questione e' inserito nel cosiddetto «Quick
Start   Program»   (programma   di  avviamento  rapido  dei  progetti
prioritari),  di  cui alla Comunicazione della Commissione europea al
Consiglio dell'11 novembre 2003;
                              Delibera:
1. Approvazione progetto.
  1.1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  legislativo n.
190/2002, ed in particolare degli articoli 13 e 16, e' approvato, con
le   prescrizioni  proposte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e
trasporti  e  condivise  dal Ministero delle attivita' produttive, il
progetto   per   l'autorizzazione  alla  realizzazione  ed  esercizio
dell'elettrodotto  a  380  kV  S. Fiorano-Robbia, in doppia terna, di
interconnessione  Italia-Svizzera  -  tratta in territorio italiano -
tra  la  stazione elettrica di S. Fiorano e il confine svizzero (loc.
Poschiavino)   ed   e'   riconosciuta  la  compatibilita'  ambientale
dell'opera.
  1.2.  L'approvazione  sostituisce,  anche  ai  fini  urbanistici ed
edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta
comunque  denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e
l'esercizio delle opere e di tutte le attivita' previste nel progetto
approvato. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico
ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.
  1.3.  Le  opere  autorizzate  hanno  carattere di inamovibilita' ai
sensi  dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342
del 18 marzo 1965.
  1.4.  I  termini di inizio e fine delle espropriazioni e dei lavori
sono  fissati,  rispettivamente,  entro  dodici  mesi  dalla  data di
pubblicazione  della delibera sulla G.U.R.I. per l'inizio e trentasei
mesi per la conclusione.
  1.5.  Le  prescrizioni  citate  al  punto  1.1, cui e' condizionata
l'approvazione  del  progetto,  sono  riportate  nell'allegato 1, che
forma  parte  integrante  della presente delibera. Le raccomandazioni
proposte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti sono
riportate  nel  medesimo  allegato  1  e  sono  relative alla fase di
esercizio.
  1.6.  E'  altresi'  approvato  il programma della risoluzione delle
interferenze,  con  le  prescrizioni  proposte  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  condivise  dal  Ministero delle
attivita' produttive, riportate nel sopra citato allegato 1.
2. Clausole finali.
  2.1.  Il  soggetto  aggiudicatore  e' individuato nel Gestore della
rete  di  trasmissione  nazionale  S.p.a.,  il quale, in accordo alle
previsioni  della  vigente  normativa  relativa  all'ordinamento  del
settore  elettrico,  puo' procedere all'affidamento della titolarita'
delle  opere,  comprensiva  della  realizzazione delle stesse. In tal
caso   il   titolare   subentrera'   ad  ogni  effetto  del  presente
provvedimento.
  2.2.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di  questo Comitato, la conservazione di
tutta  la  documentazione  afferente  il  progetto  approvato  con la
presente delibera.
  2.3.  Il  soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'esecuzione
dei  lavori,  a  fornire  assicurazioni  al  predetto  Ministero e al
Ministero  delle  attivita' produttive sull'avvenuto recepimento, nel
progetto  esecutivo,  delle  prescrizioni  riportate  nel  menzionato
allegato  1, nonche' sul rispetto delle altre indicazioni di cui allo
stesso.
  2.4.  La verifica delle restanti prescrizioni, ove non diversamente
specificato  nelle  stesse,  sara'  effettuata  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con il Ministero delle
attivita' produttive.
  2.5.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
a  svolgere  le  attivita'  di  supporto intese a consentire a questo
Comitato  di  espletare  i  compiti  di vigilanza sulla realizzazione
delle  opere  ad  esso  assegnati dalla normativa citata in premessa,
anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003
sopra richiamata.
  2.6.  Il  codice unico di progetto (CUP) D37B04000020004, assegnato
al  progetto  in argomento, ai sensi della delibera CIPE n. 143/2002,
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'intervento in esame.
    Roma, 29 aprile 2004
                                              Il Presidente: Tremonti
Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrata alla Corte dei conti il 21 giugno 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 400