IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

    Visto   il  decreto  legislativo  del  30 luglio  1999,  n.  300,
istitutivo  del  «Ministero  dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca»;
    Vista  la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la
preselezione  dei  progetti  presentati  e  la proposta di ammissione
degli  stessi  agli  interventi  del fondo predetto siano affidate al
Comitato  tecnico  scientifico  composto  secondo  le  modalita'  ivi
specificate;
    Vista   la   legge   5 agosto   1988,   n.  346,  concernente  il
finanziamento  dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a
10 miliardi di lire;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche e integrazioni;
    Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;
    Visto   il  decreto  legislativo  del  27 luglio  1999,  n.  297:
«Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il
sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori», e in particolare
gli  articoli 5  e  7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per
gli  adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni
alla ricerca;
    Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto  1997, recante: «Nuove
modalita'  procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dagli   interventi  a  valere  sul  Fondo  speciale  per  la  ricerca
applicata;
    Visto  il  decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000,
di  nomina del Comitato, cosi' come previsto dall'art. 7 del predetto
decreto legislativo;
    Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto
ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;
    Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni
del  16 settembre 2003, 28 ottobre 2003, 11 novembre 2003, 9 dicembre
2003,   16 dicembre   2003,  20 gennaio  2004,  10 febbraio  2004,  e
24 febbraio 2004 di cui al punto 3 dei rispettivi resoconti sommari;
    Vista  la  circolare  prot.  n.  760/ric.  del  29 dicembre 1999,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  7  dell'11 gennaio  2000,
recante:   «Disciplina   transitoria   delle  attivita'  di  sostegno
nazionale  alla  ricerca  industriale  di cui al decreto ministeriale
8 agosto  1997,  n.  954  (legge 46/1982), nelle more dell'entrata in
vigore   dei   regolamenti  di  attuazione  del  decreto  legislativo
27 luglio 1999, n. 297»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  del 12 dicembre 2002 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  18 dicembre  2003  e riguardante tra
l'altro  la  sospensione delle attivita' istruttorie delle domande di
finanziamento  pervenute  ai  sensi  degli  articoli  4, 5, 6, 11 del
decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954;
    Tenuto   conto   del   decreto  ministeriale  del  17 marzo  2003
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2003 concernente la
conclusione  del  periodo di sospensione delle attivita' istruttorie,
relativamente  alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6
e 11 del decreto 8 agosto 1997 n. 954;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze n.
90402  del  10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca «Criteri e modalita' di concessione
delle  agevolazioni  previste dagli interventi a valere sul Fondo per
le  agevolazioni  alla  ricerca  (F.A.R.),  registrato alla Corte dei
conti  il  30 ottobre  2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
25 novembre 2003, n. 274;
    Viste  le  disponibilita'  del  Fondo  per  le  agevolazioni alla
ricerca per l'anno 2004;
    Considerato   che   per   tutti   i   progetti  proposti  per  il
finanziamento  nelle  predette  riunioni  esiste  o  e'  in  corso di
acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;
                              Decreta:
                               Art. 1.

    1.  I  seguenti  progetti  di ricerca e/o formazione sono ammessi
agli  interventi  previsti  dalle  leggi citate nelle premesse, nella
forma,  nella  misura,  le  modalita'  e  le condizioni indicate, per
ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).