Nell'allegato  al  decreto  citato  in epigrafe, pubblicato nella
sopraindicata   Gazzetta   Ufficiale,   sono  apportate  le  seguenti
correzioni:
      alla  pag.  41, prima colonna, all'art. 3, nel terzo capoverso,
al  primo  rigo, dove e' scritto: «I confini della zona di produzione
corrispondentemente ai limiti ...», leggasi: «I confini della zona di
produzione  corrispondono  ai limiti ...»; ed ancora, al quarto rigo,
dove e' scritto: «... a sud ovest con la provincia di Padova, a sud e
sud  est con la provincia di Padova, a sud e sud est con la provincia
di  Venezia  ...»,  leggasi:  «...  a  sud  ovest con la provincia di
Padova, a sud e sud est con la provincia di Venezia ...»;
      alla  pag. 41, seconda colonna, all'art. 5, Caratteristiche del
latte,  al  quinto  capoverso,  ultimo  rigo, dove e' scritto: «... o
fermentazioni  anormale  nel  latte  e nel formaggio.», leggasi: «...
fermentazioni anomale nel latte e nel formaggio.»;
      alla  pag.  42,  prima  colonna, all'art. 5, Salatura, al primo
capoverso,  al  secondo  rigo, dove e' scritto: «... di sale marino a
160°  C  --  200 Baume' ...», leggasi: «... di sale marino a 16° C --
20° Baume' ...»;
      alla  pag. 42, prima colonna, all'art. 5, Maturazione, al primo
capoverso, dove e' scritto: «Da effettuarsi in cella a 20° C -- 80° C
...», leggasi: «Da effettuarsi in cella a 2° C -- 8° C ...».