IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 novembre 2002, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio  1992,  n. 225, con il quale e' stato dichiarato lo stato
di   emergenza   a   seguito   di  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nel territorio della Regione Liguria nei mesi di maggio,
agosto,  settembre, ottobre e novembre 2002 fino al 31 dicembre 2003,
termine prorogato con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 13 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2004;
  Visto  l'art.  4  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri   n.  3344,  del  19 marzo  2004  che,  nel  contesto  degli
interventi  volti  a  consentire il superamento del predetto stato di
emergenza,  stabilisce  che  il  Presidente  della  regione  Liguria,
avvalendosi,  quale  soggetto  attuatore, del Provveditore alle opere
pubbliche  della  Regione  stessa,  provvede alla realizzazione di un
primo lotto funzionale di opere dirette a migliorare le condizioni di
deflusso  delle  acque  del  torrente Bisagno nella citta' di Genova,
nonche'  alla  razionalizzazione  delle reti di sottoservizi con esso
interferenti,  utilizzando allo scopo, tra l'altro, le risorse di cui
all'art.   32-bis   del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
3357,  del  14  maggio  2004, adottata ai sensi dell'art. 5, comma 3,
della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Interventi urgenti di
protezione  civile  diretti  a fronteggiare l'emergenza determinatasi
nei  territori  dei comuni di Canossa e Baiso, in provincia di Reggio
Emilia,  a  seguito  dei  movimenti  franosi  verificatisi  nel  mese
di febbraio 2004»;
  Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza n.
3357/2004,  che prevede che per la realizzazione degli interventi ivi
previsti  si  provvede  utilizzando le risorse di cui all'art. 32-bis
del   decreto-legge   30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
  Visto  l'art.  32-bis  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
che,  allo  scopo  di  contribuire  alla  realizzazione di interventi
infrastrutturali,  con  priorita'  per quelli connessi alla riduzione
del  rischio  sismico,  e  per  far fronte ad eventi straordinari nei
territori  degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte,  ha  istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando  a  tal  fine  la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
  Visto il comma 2 della medesima disposizione che stabilisce che con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  vengono  individuati gli
interventi  da  realizzare,  gli  enti  beneficiari  e  le risorse da
assegnare nell'ambito della disponibilita' del Fondo;
  Vista  la nota n. 14366 del 21 giugno 2004 con la quale il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  comunica,  anche  sulla  base delle
valutazioni  espresse  dal  competente  Dipartimento della ragioneria
generale  dello  Stato,  di  non  avere  osservazioni da formulare in
merito alla ripartizione oggetto del presente provvedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  valere  sulla  quota  relativa  all'anno  2003 del Fondo per
interventi   straordinari  indicato  in  premessa  sono  assegnati  i
seguenti contributi:
    a)  Euro  10.000.000,00  in  favore della Regione Liguria, per la
realizzazione  degli  interventi di cui all'art. 4 dell'ordinanza del
presidente del Consiglio dei Ministri n. 3344 del 19 marzo 2004;
    b)  Euro 5.000.000,00 in favore della Regione Emilia Romagna, per
la realizzazione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3357 del 14 maggio 2004.
  Il  presente  decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la
prescritta registrazione.
    Roma, 8 luglio 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi