IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 novembre   2003,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2004,  lo  stato di emergenza ambientale nella laguna di
Orbetello;
  Vista l'ordinanza di protezione civile del 23 aprile 2002, n. 3198,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  il risanamento ambientale della
laguna di Orbetello»;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile  del 16 gennaio 2003, n.
3261,  recante  «Ulteriori  disposizioni  concernenti  gli interventi
necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;
  Vista  la nota GAB/2004/3859/B02 del 27 aprile 2004 dell'Ufficio di
Gabinetto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio
con   la   quale,   per   il   superamento   dell'emergenza  relativa
all'inquinamento della laguna di Orbetello, sono messe a disposizione
del Commissario delegato ulteriori risorse finanziarie;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 febbraio  2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 maggio
2004,  lo  stato  di  emergenza  a  seguito  dell'incagliamento della
motonave Venus sulla scogliera di Castiglioncello;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3324
del   7 novembre   2003,   recante   «Misure   urgenti  di  carattere
straordinario   finalizzate   alla  rimozione  della  motonave  Venus
incagliata sulla scogliera di Castiglioncello»;
  Vista  la nota GAB/2004/4977/B01 del 20 maggio 2004 dell'Ufficio di
Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
23 gennaio  2004 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2004,  lo  stato di emergenza in ordine a situazioni conseguenti agli
eventi  sismici  nel  territorio della provincia di Rieti iniziati il
26 settembre 1997;
  Viste  le  ordinanze  di  protezione  civile n. 2741 del 30 gennaio
1998,  n. 2817 del 24 luglio 1998, n. 3047 del 31 marzo 2000, n. 3124
del  12 aprile  2001  e  n.  3138  del  1°  giugno  2001, emanate per
fronteggiare   i   danni   conseguenti   alla   crisi   sismica   del
settembre-ottobre  1997  nel  territorio  delle  province di Arezzo e
Rieti.
  Viste le note del 28 febbraio e 3 maggio 2004 del Sub - Commissario
per l'emergenza sismica nel territorio della provincia di Rieti;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
12 settembre  2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato
d'emergenza  in ordine agli eventi atmosferici verificatisi il giorno
8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto;
  Visto  l'art.  20-bis  del  decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
recante  «Proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative»,
con  il  quale  lo  stato d'emergenza sopra citato e' stato prorogato
fino al 31 dicembre 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323
del 5 novembre 2003, recante «Interventi urgenti di protezione civile
diretti  a  fronteggiare  i danni conseguenti agli eventi atmosferici
verificatisi   il   giorno  8 settembre  2003  nel  territorio  della
provincia di Taranto»;
  Vista  la nota in data 11 maggio 2004 dell'Ufficio Territoriale del
Governo di Taranto;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre  2003,  con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione  socio  -  economico - ambientale determinatasi nel bacino
idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2004;
  Vista  l'ordinanza di protezione civile del 22 marzo 2002, n. 3186,
recante:   «Ulteriori   disposizioni   per  fronteggiare  l'emergenza
socio-economico - ambientale determinatasi nel bacino idrografico del
fiume Sarno»;
  Vista  la nota n. 1330/S del 7 novembre 2003 del sindaco del comune
di Cava de' Tirreni;
  Acquisita  l'intesa  della  regione Campania con nota del 13 maggio
2004;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza   in   ordine  ai  gravi  eventi  sismici  verificatisi  il
31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 novembre  2002,  con  il  quale  lo stato di emergenza in ordine ai
gravi  eventi  sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio
della  provincia  di  Campobasso  e' stato esteso anche al territorio
della provincia di Foggia;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 giugno  2003,  con  il  quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo
2004,  lo  stato  di  emergenza  in  ordine  ai  gravi eventi sismici
verificatisi  il  31 ottobre  2002  nel  territorio delle province di
Campobasso e Foggia;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
12 marzo  2004,  con  il  quale  e' stato prorogato, fino al 31 marzo
2005,  lo  stato  di  emergenza  in ordine ai gravi fenomeni eruttivi
connessi  all'attivita'  vulcanica  dell'Etna  nel  territorio  della
provincia  di  Catania  e agli eventi sismici concernenti la medesima
area;
  Visto  l'art.  20-bis  del  decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
recante  «Proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative»,
con il quale gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che
hanno  colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati
prorogati fino al 31 dicembre 2005;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3253 del 29 novembre 2002 e n. 3254 del 29 novembre 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 settembre  2003,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  in  ordine  agli  eventi  sismici  verificatisi  il giorno
14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3359
del  14 maggio  2004,  recante  «Primi interventi urgenti conseguenti
agli  eventi  sismici che hanno colpito il territorio della provincia
di Bologna il giorno 14 settembre 2003»;
  Vista  la  nota n. 44313 in data 4 giugno 2004 della regione Emilia
Romagna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3357
del  14 maggio 2004, recante «Interventi urgenti di protezione civile
diretti  a  fronteggiare  l'emergenza determinatasi nei territori dei
comuni  di  Canossa e Baiso, in provincia di Reggio Emilia, a seguito
dei movimenti franosi verificatisi nel mese di febbraio 2004»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 giugno 2003, con il quale e' stato dichiarato, sino al 31 dicembre
2004,  lo  stato  di  emergenza  in  relazione  alla grave situazione
determinatasi   nello  stabilimento  Ecolibarna  sito  in  Serravalle
Scrivia;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304
del  30 luglio  2003,  recante:  «Disposizioni  urgenti di protezione
civile   per   fronteggiare   la   grave   situazione   di  emergenza
determinatasi   nello  stabilimento  Ecolibarna  sito  in  Serravalle
Scrivia (Alessandria)»;
  Vista la nota n. 7865 del 1° giugno 2004 del Commissario delegato -
Sindaco del comune di Serravalle Scrivia, concernente la richiesta di
modifiche  all'ordinanza  di  protezione civile n. 3304 del 30 luglio
2003;
  Visto  il  decreto  n.  841  del  4 dicembre  1993, con il quale il
Ministro  per  il  coordinamento  della protezione civile ha disposto
l'assegnazione  alla  Regione  Molise  di  7 miliardi di lire per gli
interventi urgenti a seguito del nubifragio del 1991;
  Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2917 del 18 gennaio 1999,
che ha disposto la revoca di 3 miliardi di lire destinata al dissesto
idrogeologico    nel    comune    di   Petacciato   (CB)   a   valere
sull'assegnazione  di  7  miliardi  di lire effettuata con il decreto
sopra citato;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
13 gennaio 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2004,  lo  stato  di  emergenza  in  ordine  ai  consistenti dissesti
idrogeologici verificatisi nel mese di aprile 1996 nel territorio dei
comuni di Petacciato e Ripalimosani in provincia di Campobasso;
  Vista  l'ordinanza di protezione civile n. 2438 del 15 maggio 1996,
con  il  quale  il  Presidente della Regione Molise e' stato nominato
Commissario   delegato  per  l'attuazione  degli  interventi  diretti
fronteggiare  la  situazione  di  emergenza  determinatasi  a seguito
dell'evento franoso nel comune di Petacciato;
  Visto  l'art.  1  dell'ordinanza  di  protezione civile n. 2621 del
1° luglio 1997;
  Vista  la  nota  n.  1130  in data 6 febbraio 2003, con la quale il
Presidente  della  regione  Molise ha chiesto la riassegnazione delle
sopra citate risorse finanziarie;
  Viste  le  relazioni  trasmesse dal Commissario delegato Presidente
della regione Molise con note n. 6101 del 10 luglio 2003, n. 8679 del
24 ottobre  2003  e  n.  9578  del  27 novembre 2003, che individuano
soluzioni   progettuali  di  interventi  finalizzati  ad  arginare  i
dissesti idrogeologici che interessano il comune di Petacciato;
  Viste  le  note  del  23 dicembre  2003  e  del  28 giugno 2004 del
Commissario delegato - Presidente della regione Molise;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre   2003,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento
dei  rifiuti  nella  regione Campania, nonche' in materia di bonifica
dei  suoli,  delle  falde  e dei sedimenti inquinati, di tutela delle
acque  superficiali,  di  dissesto  idrogeologico  del sottosuolo con
riferimento al territorio di Napoli;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3341  del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30
marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004 e n. 3354 del 7 maggio 2004;
  Ravvisata la necessita' di mantenere in capo al Prefetto di Napoli,
Commissario  delegato  pro-tempore  la  competenza  per l'adozione di
alcune  iniziative  relative  all'emergenza  di  cui al summenzionato
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 23 dicembre
2004,  e cio' al fine di garantire una piu' rapida ed efficace azione
da   parte   del   dott.  Catenacci  Commissario  delegato  ai  sensi
dell'articolo 1   dell'ordinanza   n.   3341/2004,   finalizzata   al
definitivo superamento del contesto critico in rassegna;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 settembre  2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  in  ordine  ai  gravi  eventi  alluvionali verificatisi il
29 agosto  2003  nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia;
  Visto l'art. 20-bis del decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
recante:  «Proroga  di termini previsti da disposizioni legislative»,
con  il  quale  lo stato d'emergenza relativo agli eventi alluvionali
che hanno colpito il Friuli Venezia Giulia e' stato prorogato fino al
30 giugno 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 settembre 2003, n. 3309, recante «Primi interventi urgenti diretti
a  fronteggiare  i  danni  conseguenti  ai  gravi  eventi alluvionali
verificatisi  il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia»;
  Visto  l'art.  9  dell'Ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  in  data  27 novembre  2003, n. 3328, recante «Disposizioni
urgenti di protezione civile»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 febbraio   2004,  n.  3339,  recante  «Ulteriori  disposizioni  di
protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi
eventi   alluvionali   verificatisi  il  giorno  29 agosto  2003  nel
territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;
  Vista la nota in data 21 giugno 2004 dell'Assessore alla protezione
civile  della  regione  autonoma  Friuli Venezia Giulia - Commissario
delegato;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
14 gennaio 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2004,  lo  stato  di  emergenza  in  materia  di gestione dei rifiuti
urbani,  speciali,  speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di
risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e  dei  sedimenti
inquinati,  nonche'  in  materia di tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;
  Viste  le  precedenti  ordinanze  di  protezione civile n. 2983 del
31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000
n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21
febbraio  2003 e n. 3334 del 23 gennaio 2004, con le quali sono state
emanate  disposizioni  per  fronteggiare  lo  stato  di emergenza nel
settore  dello  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani, speciali e
speciali  pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale
dei  suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia
di  tutela  delle  acque  superficiali  e  sotterranee e dei cicli di
depurazione nel territorio della Regione siciliana;
  Viste  le  note  del  13 maggio  e  10 giugno  2004 del Commissario
delegato - Presidente della Regione siciliana;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 luglio  2002,  n. 3231, recante «Disposizioni urgenti per la lotta
aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 aprile  2004,  n. 3353, recante «Interventi diretti a fronteggiare
la  situazione  determinatasi  nel  lago  Trasimeno in relazione alla
presenza di insetti nocivi»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
23 dicembre   2003,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2004,  lo  stato di emergenza in relazione alla crisi di
approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
3352, del 23 aprile 2004, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare  l'emergenza  nel settore dell'approvvigionamento idrico
nella regione Umbria»;
  Vista  la  nota  del  9 giugno  2004  del  Presidente della regione
Umbria,  con  la  quale,  al  fine  di  superare  la criticita' della
situazione   determinatasi  nel  lago  Trasimeno  in  relazione  alla
presenza  di insetti nocivi, ha segnalato la necessita' di utilizzare
parte   delle   risorse   finanziarie   assegnate   per  fronteggiare
l'emergenza  nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione
Umbria»;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile  del 28 novembre 1997 n.
2722,  recante:  «Interventi  urgenti  diretti a fronteggiare i danni
conseguenti  alle  avversita'  atmosferiche del giorno 20 luglio 1997
nei  territori  dei comuni di Porto Tolle in provincia di Rovigo e di
San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia»;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile del 30 novembre 1998, n.
2884,  recante:  «Interventi  urgenti  diretti a fronteggiare i danni
conseguenti   gli   eventi   alluvionali   e  dissesti  idrogeologici
verificatisi  nel territorio della regione Veneto nei giorni dal 5 al
9 ottobre 1998»;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile  del 18 dicembre 1999 n.
3027,  recante:  «Interventi  urgenti  di protezione civile diretti a
fronteggiare  i  danni  conseguenti  ad  eventi  alluvionali dissesti
idrogeologici  verificatisi  nei  mesi da giugno a dicembre dell'anno
1999  nelle  regioni  Emilia  Romagna, Piemonte, Liguria, Basilicata,
Veneto, Toscana, Lombardia, Molise, Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo»;
  Considerato  che,  per  gli eventi alluvionali che hanno colpito la
regione  Veneto  nel  corso  del  2002,  sono  stati  disposti  primi
finanziamenti  del  tutto  insufficienti a fronteggiare tali contesti
emergenziali;
  Vista  la  nota  in data 8 giugno 2004 della regione Veneto, con la
quale  viene  chiesto di poter utilizzare le economie realizzatesi su
precedenti  finanziamenti disposti da ordinanze di protezione civile,
al  fine  di  fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi
che nel 2002 hanno colpito il medesimo territorio regionale;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio in data 7 novembre
2003,   recante   la   proroga,   fino  al  31 dicembre  2004,  della
dichiarazione dello stato di emergenza per proseguire le attivita' di
contrasto all'eccezionale afflusso di extracomunitari;
  Viste  le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
settembre 2002, n. 3242, del 1° ottobre 2002, n. 3244, del 31 gennaio
2003,  n.  3262,  del  23 maggio 2003, n. 3287, del 3 luglio 2003, n.
3298, del 7 novembre 2003, n. 3326;
  Ravvisata   la   necessita'   di   apportare  alcune  modifiche  ed
integrazioni   alle  summenzionate  ordinanze,  e  cio'  al  fine  di
consentire   l'espletamento  di  ulteriori  adempimenti  connessi  al
definitivo   superamento   dell'emergenza,   anche   con  riferimento
all'aspetto  delle  iniziative inerenti alla temporanea permanenza di
extracomunitari;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per il proseguimento delle attivita' poste in essere dal sindaco
di  Orbetello  -  Commissario  delegato  ai  sensi dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, e'
assegnato  al medesimo Commissario delegato l'importo di 8 milioni di
euro;   al   relativo  onere  si  provvede  a  carico  delle  risorse
finanziarie   iscritte   nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  per  l'anno  2004,
nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. - capitolo 7082 - residui anno 2003.
  2.  Per  il  proseguimento  delle  attivita'  poste  in  essere dal
comandante della Capitaneria di porto di Livorno commissario delegato
ai  sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3324  del  7 novembre 2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e'  autorizzato a trasferire al medesimo Commissario
delegato l'importo di euro 50.000,00 nell'ambito delle disponibilita'
finanziarie del proprio bilancio.