IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  l'art.  20  della  legge  11 marzo  1988, n. 67 e successive
modificazioni  e  integrazioni,  che  autorizza  l'esecuzione  di  un
programma  pluriennale  di  interventi in materia di ristrutturazione
edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico  e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani  e  soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di
34.030 miliardi di lire;
  Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che
prevede  che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari
a  gestione  diretta e l'istituto superiore di sanita' possano essere
ammessi  direttamente  a beneficiare delle risorse di cui all'art. 20
della citata legge n. 67/88, a valere su un'apposita quota di riserva
determinata dal CIPE, su proposta del Ministero della sanita', previo
parere della Conferenza Stato-regioni;
  Vista  la  deliberazione  CIPE del 6 maggio 1998, n. 52, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 169 del 22 luglio 1998,
di  approvazione  del  quadro  programmatico per il completamento del
suddetto  programma  di  investimenti  in  sanita', nella quale viene
riservata,  agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della citata legge
n. 412/1991, la quota di lire 1.226.811.000.000;
  Vista  la  deliberazione  CIPE  n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 168 del 21 luglio 1998,
che  approva  il  programma specifico per l'utilizzo delle risorse di
cui  alla  legge 27 dicembre 1997, n. 450, e riserva agli enti di cui
all'art. 4, comma 15, della citata legge n. 412/1991 la somma di lire
121.380.000.000,  a  valere sulle disponibilita' di cui alla legge n.
450 del 1997, tab. F, da ripartire con successivo provvedimento;
  Vista  la deliberazione CIPE n. 121, del 30 giugno 1999, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 253 del 27 ottobre 1999,
che  assegna  a  istituti  zooprofilattici  sperimentali, istituti di
ricovero  e cura a carattere scientifico e policlinici universitari a
gestione  diretta  complessivamente la somma di lire 229.355.000.000,
della medesima quota riservata;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n.  430,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  che trasferisce ai ministeri competenti le funzioni di gestione
tecnica,   amministrativa   e   finanziaria  attribuite  al  comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  demanda  ad
apposita  deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei
provvedimenti  oggetto del trasferimento, nonche' delle attribuzioni,
non   concernenti  compiti  di  gestione  tecnica,  amministrativa  e
finanziaria  previste  da  norme  vigenti,  che  il  CIPE continua ad
esercitare;
  Visto  l'art.  4,  lettera  b)  della delibera CIPE n. 141/99 del 6
agosto  1999,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  257  del  2 novembre  1999,  recante  «Regolamento concernente il
riordino delle competenze del CIPE»;
  Visto   il  decreto  ministeriale  18 aprile  2000  con  il  quale,
nell'esercizio delle competenze devolute, e' stata assegnata la somma
di  lire  299.618.000.000  a  favore di istituti di ricovero e cura a
carattere  scientifico  e  di  policlinici  universitari  a  gestione
diretta, a valere sulla quota agli stessi riservata;
  Visto  il  decreto ministeriale 30 agosto 2000 che assegna la somma
di  lire  283.100.000.000  all'IRCCS  I.F.O.,  per l'acquisto del San
Raffaele in Roma;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 dicembre  2000  che  assegna a
policlinici  universitari a gestione diretta e all'Istituto superiore
di sanita' la somma di lire 91.350.000.000;
  Visto  il  decreto  ministeriale 30 marzo 2001 che assegna a IRCCS,
policlinici  universitari  e  a istituti zooprofilattici sperimentali
complessivamente la somma di lire 151.910.000.000;
  Visto  il decreto ministeriale 3 aprile 2001 che assegna agli IRCCS
la somma complessiva di lire 40.350.000.000;
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n.  450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,
n. 39, recante ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma
di investimenti nel patrimonio sanitario pubblico, nonche' la tabella
F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000,
n.  388,  28 dicembre  2001,  n.  448,  27 dicembre 2002, n. 289 e 24
dicembre 2003, n. 350;
  Considerato  che  l'ammontare  delle risorse riservate agli enti di
cui   al   citato  art.  4  della  legge  n.  412/1991,  decurtati  i
finanziamenti   gia'  assegnati,  e'  di  euro 5.033.839,28,  pari  a
lire 9.746.872.000;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2002 recante «Disposizioni
in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina»;
  Tenuto conto dell'impegno assunto con foglio in data 10 luglio 2002
dal  Ministro  della salute e dal Ministro delle politiche agricole e
forestali, per il finanziamento del progetto di un sistema innovativo
per l'identificazione e per la registrazione degli animali;
  Vista   la  richiesta  di  finanziamento  presentata  dall'Istituto
zooprofilattico  sperimentale  dell'Abruzzo  e  del  Molise  in  data
18 settembre  2002,  per la realizzazione del progetto innovativo per
l'identificazione  e  la  registrazione degli animali, per un importo
complessivo di Euro 2.174.000,00, pari a lire 4.209.450.980;
  Viste   le  richieste  di  finanziamento  presentate  dall'Istituto
zooprofilattico  sperimentale della Campania e della Calabria in data
3 marzo  2001  e  7 febbraio 2002, per un importo complessivo di euro
3.124.778,20,  pari  a lire 6.050.414.283, per interventi urgenti nel
settore della sicurezza, nonche' per il potenziamento dei laboratori;
  Considerato   che   il  predetto  Istituto,  a  tutt'oggi,  non  ha
beneficiato  dei finanziamenti previsti dal programma di investimenti
ex lege 11 marzo 1988, n. 67;
  Acquisito  in  data  27 febbraio  2003  il  parere favorevole della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e Bolzano sulla proposta formulata dal
Ministro  della  salute  di  assegnazione  delle  risorse ai predetti
istituti;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze del
20 marzo  2003 con la quale si esprime parere contrario all'ulteriore
corso  della  proposta  di  assegnazione in argomento per mancanza di
copertura finanziaria nel bilancio statale;
  Vista la sopravvenuta legge finanziaria per il 2004 n. 350/2003, la
cui  tabella F incrementa lo specifico capitolo di bilancio riservato
all'edilizia  sanitaria  pubblica e che, in tale ambito, e' possibile
individuare le risorse necessarie per la copertura delle spese per la
realizzazione   dei  citati  investimenti,  descritti  nella  tabella
allegata;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  E'  assegnata  agli  istituti zooprofilattici sperimentali indicati
nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto,
la somma complessiva di euro 5.033.839,28, pari a lire 9.746.872.000,
per le finalita' per ciascuno specificate.
  Il  presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo secondo
la normativa vigente.
    Roma, 6 aprile 2004
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 350