IL DIRIGENTE GENERALE
                  dei farmaci e dispositivi medici

  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129,  concernente  il regolamento recante norme di organizzazione del
Ministero della salute;
  Vista il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il
riordinamento del Ministero della sanita';
  Vista  il  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, concernente
la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Sentito  il parere della Sottocommissione di farmacovigilanza della
Commissione  unica  del  farmaco  reso nella riunione del 18 novembre
2003 relativo alle modifiche degli stampati dei medicinali contenenti
come   principio   attivo   acido   acetilsalicilico  da  solo  o  in
associazione;
  Visti gli atti della seduta della Commissione unica del farmaco del
16/17 dicembre 2003;
  Ritenuto   a  tutela  della  salute  pubblica  dover  provvedere  a
modificare gli stampati delle specialita' a base del principio attivo
acido acetilsalicilico da solo o in associazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  dispensazione  delle  specialita'  medicinali  contenenti acido
acetilsalicilico da solo o in associazione con altri principi attivi,
che  abbiano indicazioni autorizzate in pazienti di eta' inferiore ai
16 anni, deve avvenire solo dietro presentazione di ricetta medica.
  Sul   confezionamento  esterno  di  tali  specialita'  deve  essere
riportata  la  dizione:  «Da vendersi dietro presentazione di ricetta
medica».