IL DIRIGENTE GENERALE dei farmaci e dispositivi medici Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute; Vista il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanita'; Vista il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni; Sentito il parere della Sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 18 novembre 2003 relativo alle modifiche degli stampati dei medicinali contenenti come principio attivo acido acetilsalicilico da solo o in associazione; Visti gli atti della seduta della Commissione unica del farmaco del 16/17 dicembre 2003; Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialita' a base del principio attivo acido acetilsalicilico da solo o in associazione; Decreta: Art. 1. La dispensazione delle specialita' medicinali contenenti acido acetilsalicilico da solo o in associazione con altri principi attivi, che abbiano indicazioni autorizzate in pazienti di eta' inferiore ai 16 anni, deve avvenire solo dietro presentazione di ricetta medica. Sul confezionamento esterno di tali specialita' deve essere riportata la dizione: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica».