IL DIRIGENTE
            del servizio dei beni culturali ed ambientali
  Visto lo statuto della regione siciliana;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637 recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana
in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del governo e
dell'amministrazione  della  regione siciliana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Visto  l'art.  146  comma  1,  lettera  c)  del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490;
  Visto  l'art.  146,  comma  3  del  suddetto decreto legislativo n.
490/1999;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  della  legge  n.  1497/1939
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  il  D.D.G.  n.  6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare
l'art.  8 relativo alla delega ai dirigenti responsabili delle aree e
dei  servizi  dell'assessorato  regionale  beni  culturali e pubblica
istruzione   delle   competenze   attribuite  al  dirigente  generale
dall'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 10/2000;
  Visto  il  parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso
dalla  presidenza  della  regione  -  Ufficio  legislativo  e legale,
relativo  all'apposizione  dei  vincoli paesaggistici di cui all'art.
139 del testo unico n. 490/1999;
  Visto  il  D.A.  n.  7679  del  18 dicembre  2000, pubblicato nella
Gazzetta  ufficiale della regione siciliana n. 9 del 2 marzo 2001 con
il  quale  e'  stata  ricostituita  per  il  quadriennio 2000/2004 la
commissione  provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze naturali e
panoramiche di Agrigento;
  Esaminato  il  verbale  n. 71 del 22 novembre 2002, con il quale la
commissione  provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze naturali e
panoramiche  di  Agrigento  ha proposto di sottoporre a devincolo, ai
sensi  dell'art.  146, comma 3 del testo unico n. 490/1999, «l'intero
vallone  Cansalamone dalle sue origini sino alla foce», ricadente nel
comune   di   Sciacca,   delimitato  perimetralmente  secondo  quanto
descritto nel verbale del 22 novembre 2002, a cui si rimanda e che fa
parte integrante del presente decreto;
  Accertato  che  il  verbale  sopra  indicato contenente la suddetta
proposta  e' stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Sciacca
dal  5 dicembre  2002  al  5 marzo  2003 ed e' stato depositato nella
segreteria  del  comune stesso per il periodo previsto dall'art. 140,
comma 5 del testo unico n. 490/1999;
  Accertato  altresi', come previsto dall'art. 140, comma 6 del testo
unico  n.  490/1999  che  dell'avvenuta  compilazione e pubblicazione
degli  elenchi  e'  stata  data contestualmente notizia su almeno due
quotidiani  diffusi nella regione Sicilia, nonche' su un quotidiano a
diffusione  nazionale,  giusta quanto comunicato dalla Soprintendenza
beni  culturali  e  ambientali di Agrigento con nota prot. n. 713 del
14 marzo 2003;
  Accertato  che  non  sono state prodotte osservazioni al vincolo de
quo ai sensi dell'art. 141 del testo unico n. 490/1999;
  Ritenuto  che  le motivazioni riportate nel succitato verbale n. 71
del   22 novembre   2002  a  supporto  della  proposta  di  devincolo
dell'intero vallone Cansalamone ricadente nel comune di Sciacca siano
sufficienti  e  congrue e che testimonino dell'ormai scarso interesse
paesaggistico rivestito da quella zona;
  Ritenuto  che  il  devincolo dell'intero vallone Cansalamone, dalle
sue  origini  alla  foce, non costituisce un danno alla tutela e alla
salvaguardia  del  territorio e che, per questo tratto, possono venir
meno  le  limitazioni  imposte  dall'art. 146 comma 1, lettera c) del
testo  unico  n.  490/1999  senza  provocare alterazioni all'immagine
paesaggistica  della  zona  in argomento, cosi' come verificato dalla
Soprintendenza beni culturali e ambientali di Agrigento;
  Considerato  di  potere  accogliere  nella loro globalita' le sopra
citate  motivazioni,  espresse  dalla  commissione provinciale per la
tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nel verbale
del  22 novembre  2002 e nella planimetria ivi allegata, documenti ai
quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;
  Ritenuto pertanto, che in riferimento alla proposta del 22 novembre
2002  della  commissione  provinciale  per  la  tutela delle bellezze
naturali e panoramiche di Agrigento, non ricorrono motivi di pubblico
interesse,  che  suggeriscono  l'opportunita'  di mantenere il regime
vincolistico vigente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  espresse in premessa, ai sensi dell'art. 146,
comma  3  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, «l'intero
vallone  Cansalamone dalle sue origini sino alla foce», ricadente nel
comune  di Sciacca, meglio descritto nel verbale del 22 novembre 2002
della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e
panoramiche di Agrigento e delimitato nella planimetria ivi allegata,
che  insieme  al suddetto verbale forma parte integrante del presente
decreto,  e'  escluso,  dal  vincolo  paesaggistico  imposto ai sensi
dell'art.  146 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 ottobre
1999 n. 490.