IL DIRIGENTE del servizio dei beni culturali ed ambientali Visto lo statuto della regione siciliana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Visto l'art. 146 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; Visto l'art. 146, comma 3 del suddetto decreto legislativo n. 490/1999; Visto il regolamento di esecuzione della legge n. 1497/1939 approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto il D.D.G. n. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alla delega ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'assessorato regionale beni culturali e pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 10/2000; Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla presidenza della regione - Ufficio legislativo e legale, relativo all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/1999; Visto il D.A. n. 7679 del 18 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 9 del 2 marzo 2001 con il quale e' stata ricostituita per il quadriennio 2000/2004 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento; Esaminato il verbale n. 71 del 22 novembre 2002, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ha proposto di sottoporre a devincolo, ai sensi dell'art. 146, comma 3 del testo unico n. 490/1999, «l'intero vallone Cansalamone dalle sue origini sino alla foce», ricadente nel comune di Sciacca, delimitato perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale del 22 novembre 2002, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto; Accertato che il verbale sopra indicato contenente la suddetta proposta e' stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Sciacca dal 5 dicembre 2002 al 5 marzo 2003 ed e' stato depositato nella segreteria del comune stesso per il periodo previsto dall'art. 140, comma 5 del testo unico n. 490/1999; Accertato altresi', come previsto dall'art. 140, comma 6 del testo unico n. 490/1999 che dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi e' stata data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione Sicilia, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale, giusta quanto comunicato dalla Soprintendenza beni culturali e ambientali di Agrigento con nota prot. n. 713 del 14 marzo 2003; Accertato che non sono state prodotte osservazioni al vincolo de quo ai sensi dell'art. 141 del testo unico n. 490/1999; Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale n. 71 del 22 novembre 2002 a supporto della proposta di devincolo dell'intero vallone Cansalamone ricadente nel comune di Sciacca siano sufficienti e congrue e che testimonino dell'ormai scarso interesse paesaggistico rivestito da quella zona; Ritenuto che il devincolo dell'intero vallone Cansalamone, dalle sue origini alla foce, non costituisce un danno alla tutela e alla salvaguardia del territorio e che, per questo tratto, possono venir meno le limitazioni imposte dall'art. 146 comma 1, lettera c) del testo unico n. 490/1999 senza provocare alterazioni all'immagine paesaggistica della zona in argomento, cosi' come verificato dalla Soprintendenza beni culturali e ambientali di Agrigento; Considerato di potere accogliere nella loro globalita' le sopra citate motivazioni, espresse dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nel verbale del 22 novembre 2002 e nella planimetria ivi allegata, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto; Ritenuto pertanto, che in riferimento alla proposta del 22 novembre 2002 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, non ricorrono motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunita' di mantenere il regime vincolistico vigente; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 146, comma 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, «l'intero vallone Cansalamone dalle sue origini sino alla foce», ricadente nel comune di Sciacca, meglio descritto nel verbale del 22 novembre 2002 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento e delimitato nella planimetria ivi allegata, che insieme al suddetto verbale forma parte integrante del presente decreto, e' escluso, dal vincolo paesaggistico imposto ai sensi dell'art. 146 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490.