IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto   il  regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia
didattica  degli  atenei,  di  cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1,
lettera a);
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 aprile  2001 con il quale si e'
provveduto  alla  determinazione  delle  classi  delle  lauree  delle
professioni sanitarie;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 aprile  2004 con il quale sono
stati  determinati  le  modalita'  ed  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione  ai  corsi  di  cui  all'art. 1, comma 1, lettere a) e b),
della citata legge n. 264;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  ed, in
particolare l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, ed, in particolare l'art. 46;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visti  le  disposizioni  ministeriali in data 26 maggio 2004 con le
quali  sono  state  regolamentate  le immatricolazioni degli studenti
stranieri  a  corsi universitari per l'anno accademico 2004-2005 e il
contingente ad essi riservato, di cui all'allegato che ne costituisce
parte integrante;
  Vista   l'offerta  formativa  potenziale  deliberata  dagli  organi
accademici  con  espresso  riferimento  agli  elementi  proposti, con
riguardo ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c),
della  richiamata  legge  n.  264,  dal  Comitato  nazionale  per  la
valutazione  del  sistema universitario con pareri rispettivamente in
data 16 febbraio e 8 marzo;
  Vista la nota in data 7 giugno 2004 del Ministero della salute e le
successive  tabelle  in data 24 giugno 2004 relative alla rilevazione
del   fabbisogno   delle   professioni  sanitarie  per  l'anno  2004,
effettuata  ai  sensi  dell'art.  6-ter  del  decreto  legislativo n.
502/1992 e successive modificazioni;
  Considerato  che la rilevazione del Ministero della salute mette in
luce  per  alcuni  corsi  di  laurea  carenze o eccedenze tra offerta
formativa ed esigenze regionali;
  Vista  la  nota  in  data  30 giugno  2004 con la quale il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha espresso il
parere  che nel caso in cui il fabbisogno regionale risulti inferiore
all'offerta  proposta  dagli  atenei ci si uniformi a tale fabbisogno
riducendo   in   misura  proporzionale  le  indicazioni  di  ciascuna
universita',  uniformandosi  invece  alle  proposte delle universita'
negli altri casi;
  Ritenuto di adeguarsi alle indicazioni espresse nei predetti pareri
contemperandole  tuttavia con le proposte formative programmate dagli
atenei  in modo tale da raggiungere con gradualita' l'obiettivo posto
dal Ministero della salute;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  determinare  per l'anno accademico
2004/2005  il  numero  dei  posti disponibili a livello nazionale per
l'ammissione   ai   corsi   di  laurea  delle  professioni  sanitarie
confermando   le   proposte   delle  universita'  se  sostanzialmente
coincidenti   con  le  esigenze  regionali  o  ad  esse  inferiori  e
prevedendo,  al  contrario,  una  riduzione  degli  stessi  in misura
proporzionale   pari   alla  meta'  della  differenza  tra  l'offerta
formativa e l'individuazione del fabbisogno regionale;
  Considerato  di  dover disporre la ripartizione degli stessi fra le
universita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente all'anno accademico 2004/2005, il numero dei posti
disponibili  a  livello  nazionale per le immatricolzioni ai corsi di
laurea  delle  professioni  sanitarie e' determinato per gli studenti
comunitari  e  non  conunitari residenti in Italia di cui all'art. 26
della legge 30 luglio 2002, n. 189, e per gli studenti non comunitari
residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di
afferenza e tipologia di corso:
Classe SNT/1:
  c.d.l. in infermieristica - n. 12.656;
  c.d.l. in ostetricia - n. 1.128;
  c.d.l. in infermieristica pediatrica - n. 209;
Classe SNT/2:
  c.d.l. in podologia - n. 195;
  c.d.l. in fisioterapia - n. 2.368;
  c.d.l. in logopedia - n. 515;
  c.d.l. in ortottica ed assistenza oftalmologica - n. 277;
  c.d.l. in   terapia   della  neuro  e  psicomotricita'  della  eta'
evolutiva - n. 308;
  c.d.l. in tecnica della riabilitazione psichiatrica - n. 326;
  c.d.l. in terapia occupazionale - n. 201;
  c.d.l. in educazione professionale - n. 673;
Classe SNT/3:
  c.d.l. in tecniche audiometriche - n. 123;
  c.d.l. in tecniche di laboratorio biomedico - n. 1.076;
  c.d.l. in   tecniche   di   radiologia   medica,   per  immagini  e
radioterapia - n. 1.188;
  c.d.l. in tecniche di neurofisiopatolgia - n. 257;
  c.d.l. in tecniche ortopediche - n. 152;
  c.d.l. in tecniche audioprotesiche - n. 261;
  c.d.l. in   tecniche   in   fisiopatologia   cardiocircolatoria   e
perfusione cardiovascolare - n. 193;
  c.d.l. in igiene dentale - n. 571;
  c.d.l. in dietistica - n. 406;
Classe SNT/4:
  c.d.l. in   corso   di   laurea   in   tecniche  della  prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - n. 834;
  c.d.l. in corso di laurea in assistenza sanitaria - n. 208.
  2.  La  ripartizione  dei  posti  fra le universita' e' determinata
secondo  le  tabelle  che costituiscono parte integrante del presente
decreto.