IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

  Visto  il  decreto  legislativo  19 maggio  2000,  n.  139, recante
«Disposizioni  in  materia di rapporto di impiego del personale della
carriera  prefettizia,  a  norma  dell'art.  10 della legge 28 luglio
1999, n. 266»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n.
252,  di  «Recepimento  dell'accordo  sindacale  per  il  quadriennio
2002-2005  per  gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli
aspetti  economici  per  il  personale della carriera prefettizia, ai
sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139»;
  Visto  in  particolare, l'art. 20 del citato decreto del Presidente
della  Repubblica il quale stabilisce che «A decorrere dal 1° gennaio
2002,  per  quanto  non  diversamente  disposto dal presente decreto,
continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n.
316,  di  recepimento  dell'accordo  per  il personale della carriera
prefettizia  relativo  al biennio 2000-2001 per gli aspetti giuridici
ed economici;
  Visto  in  particolare,  l'art.  9, comma 1, del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 316/2001, che fissa in cinque unita'
il  limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del
personale della carriera prefettizia;
  Visto  il  medesimo  art.  9,  comma  2, del menzionato decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 316/2001, il quale prevede che, alla
ripartizione   del   predetto   contingente   complessivo  di  cinque
distacchi,  tra le organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi
della  normativa  vigente,  provvede  il  Ministro  per  la  funzione
pubblica  sentite  le  organizzazioni  interessate,  entro  il  primo
quadrimestre di ciascun biennio;
  Visto  il  secondo  periodo  del richiamato comma 2 dell'art. 9 del
citato  decreto del Presidente della Repubblica n. 316/2001, il quale
statuisce che la ripartizione, che ha validita' fino alla successiva,
e'  effettuata  in  rapporto al numero delle deleghe complessivamente
espresse  per  la  riscossione del contributo sindacale conferite dal
personale  della  carriera prefettizia all'Amministrazione, accertate
per  ciascuna  delle  indicate organizzazioni sindacali alla data del
31 dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  in  cui si effettua la
ripartizione;
  Visto l'art. 12, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica  n.  316/2001,  il quale prevede che la Direzione generale
per  l'amministrazione  generale  e  per gli affari del personale del
Ministero  dell'interno  invia  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di
ciascun  anno,  i  dati  complessivi  relativi  alle  deleghe  per la
riscossione del contributo sindacale;
  Viste  le  note  del  6 aprile 2004, prot. OM 6161/bis/P-4389 e del
14 maggio  2004,  prot. OM 6161/bis/P-4934, con le quali il Ministero
dell'interno  ha  trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i
dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertate alla
data del 31 dicembre 2003, con riguardo alle organizzazioni sindacali
esponenziali   degli   interessi   del   personale   della   carriera
prefettizia;
  Sentite  le  organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi
titolo  alla  ripartizione  dei distacchi sindacali citati nella loro
qualita'  di  organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della
normativa vigente;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 16 novembre
2002,   di   nomina   dell'avv.   Luigi  Mazzella  a  Ministro  senza
portafoglio;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 novembre  2002,  con  il  quale  l'avv.  Luigi  Mazzella  e' stato
delegato,   tra  l'altro,  ad  esercitare  «... tutte  le  competenze
attribuite  da  disposizioni  normative direttamente al Ministro e al
Dipartimento della funzione pubblica»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Ripartizione  del  contingente  complessivo  dei  distacchi sindacali
autorizzabili,  per  il  biennio 2004-2005, nell'ambito del personale
                     della carriera prefettizia

  Il   contingente   complessivo   di   cinque   distacchi  sindacali
autorizzabili,  per il biennio 2004-2005, ai sensi dell'art. 9, comma
1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n.
316,  a favore del personale della carriera prefettizia, e' ripartito
tra  le  seguenti  organizzazioni  sindacali rappresentative ai sensi
della  normativa  vigente,  con  le  modalita'  di cui all'art. 9 del
citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 maggio 2001, n.
316,  in  rapporto  al numero delle deleghe complessivamente espresse
per  la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale
della carriera prefettizia all'Amministrazione ed accertate alla data
del 31 dicembre 2003:
    1) SI.N.PRE.F. n. 3 distacchi;
    2) CISL- FPS n. 1 distacco;
    3) SNADIP-CISAL n. 1 distacco.