LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Nella seduta odierna del 17 giugno 2004;
  Premesso che:
    il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  155, e successive
modifiche  ed integrazioni, reca attuazione delle direttive 93/43/CEE
e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;
    le  seguenti  norme  specifiche  relative  alla produzione e alla
commercializzazione    di   taluni   prodotti   alimentari:   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  531, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30 dicembre 1992, n. 559, decreto
legislativo  4 febbraio  1993,  n.  65, decreto legislativo 18 aprile
1994,  n.  286,  decreto  del  Ministro della sanita' 14 giugno 1996,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17 ottobre 1996, n. 607,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14 gennaio  1997, n. 54,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11 dicembre 1997, n. 495,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19 gennaio 1998, n. 131,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 agosto  1998,  n. 309,
prevedono   che   le   analisi   dei   prodotti  alimentari  ai  fini
dell'autocontrollo  possono  essere  effettuate da laboratori esterni
agli   stabilimenti   di  produzione,  inseriti  in  apposito  elenco
predisposto dal Ministero della sanita';
    l'art.  10,  comma  3,  punto 1, della legge 21 dicembre 1999, n.
526,  dispone  che  i  controlli  analitici  dei  prodotti alimentari
possono  essere  affidati dal responsabile dell'autocontrollo anche a
laboratori  esterni  all'industria  alimentare,  inseriti  in elenchi
predisposti dalle regioni e province autonome;
    l'art.  10,  comma  3,  punto 5, della legge 21 dicembre 1999, n.
526,  prevede  la  fissazione  dei  requisiti  minimi  e  dei criteri
generali  per  il  riconoscimento  dei  laboratori  non  annessi alle
industrie   alimentari   compresi  quelli  disciplinati  dalle  norme
specifiche   sopra   indicate,  che  effettuano  controlli  analitici
nell'ambito  delle  procedure  di autocontrollo, nonche' le modalita'
con cui effettuare sopralluoghi presso i laboratori medesimi;
    l'art. 115, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo
1998,   n.   112,   recante   «Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  e  agli  enti locali, in
attuazione  del  capo  I  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59», come
modificato  dall'art.  16 del decreto legislativo 19 ottobre 1999, n.
443,  conserva,  tra  gli altri, in capo allo Stato lo svolgimento di
ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano
e veterinario;
    il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 120, e successive
modifiche  reca  attuazione delle direttive 88/320/CEE e 90/18/CEE in
materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio;
  Vista la proposta di accordo, trasmessa dal Ministero della salute,
con nota del 31 luglio 2003;
  Considerato  che  in  sede  tecnica  il 29 settembre 2003 e' emersa
l'esigenza  di ulteriori approfondimenti, tenuto conto delle numerose
proposte  di  modifica  avanzate  dalle  regioni  e che, con nota del
13 aprile   2004   la   regione  Veneto,  a  nome  del  coordinamento
interregionale,  ha  trasmesso  la  nuova proposta di accordo, che e'
stata esaminata e concordata in sede tecnica il 25 maggio 2004;
  Vista la nota del 9 giugno, con la quale il Ministero dell'economia
e  delle  finanze  ha comunicato il parere favorevole sull'accordo in
oggetto;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo,  delle regioni e delle province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano ai sensi dell'art. 4, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce  il  seguente  accordo  tra  il  Ministero  della salute, le
regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano nei termini
                           sottoindicati:

                               Art. 1.

                        Campo di applicazione

  1. Il presente accordo si applica ai:
    a) laboratori   non   annessi   alle   industrie  alimentari  che
effettuano  analisi  nell'ambito delle procedure di autocontrollo per
le industrie alimentari;
    b) laboratori  annessi  alle  industrie alimentari che effettuano
analisi  ai  fini  dell'autocontrollo  per  conto  di altre industrie
alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.