LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella seduta odierna del 17 giugno 2004; Premesso che: il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modifiche ed integrazioni, reca attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari; le seguenti norme specifiche relative alla produzione e alla commercializzazione di taluni prodotti alimentari: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, decreto del Ministro della sanita' 14 giugno 1996, decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 495, decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, prevedono che le analisi dei prodotti alimentari ai fini dell'autocontrollo possono essere effettuate da laboratori esterni agli stabilimenti di produzione, inseriti in apposito elenco predisposto dal Ministero della sanita'; l'art. 10, comma 3, punto 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dispone che i controlli analitici dei prodotti alimentari possono essere affidati dal responsabile dell'autocontrollo anche a laboratori esterni all'industria alimentare, inseriti in elenchi predisposti dalle regioni e province autonome; l'art. 10, comma 3, punto 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, prevede la fissazione dei requisiti minimi e dei criteri generali per il riconoscimento dei laboratori non annessi alle industrie alimentari compresi quelli disciplinati dalle norme specifiche sopra indicate, che effettuano controlli analitici nell'ambito delle procedure di autocontrollo, nonche' le modalita' con cui effettuare sopralluoghi presso i laboratori medesimi; l'art. 115, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 19 ottobre 1999, n. 443, conserva, tra gli altri, in capo allo Stato lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e veterinario; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, e successive modifiche reca attuazione delle direttive 88/320/CEE e 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio; Vista la proposta di accordo, trasmessa dal Ministero della salute, con nota del 31 luglio 2003; Considerato che in sede tecnica il 29 settembre 2003 e' emersa l'esigenza di ulteriori approfondimenti, tenuto conto delle numerose proposte di modifica avanzate dalle regioni e che, con nota del 13 aprile 2004 la regione Veneto, a nome del coordinamento interregionale, ha trasmesso la nuova proposta di accordo, che e' stata esaminata e concordata in sede tecnica il 25 maggio 2004; Vista la nota del 9 giugno, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il parere favorevole sull'accordo in oggetto; Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sancisce il seguente accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente accordo si applica ai: a) laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le industrie alimentari; b) laboratori annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre industrie alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.