IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Vista  la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 maggio  2000,  n.  146, recante
l'«Adeguamento  delle strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale  per  la giustizia minorile,
nonche'  istituzione  dei  ruoli  direttivi  ordinario e speciale del
Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma dell'art. 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.
55,  recante  il  regolamento  di  organizzazione del Ministero della
giustizia;
  Visto il proprio decreto 22 gennaio 2002, recante l'«Individuazione
e  disciplina  delle  articolazioni  interne  di livello dirigenziale
nell'ambito  degli  uffici  dirigenziali generali istituiti presso il
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  con il decreto del
Presidente  della  Repubblica  6 marzo  2001, n. 55, nonche' presso i
provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria»;
  Visto  l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, come modificato
dall'art.  8 del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999,
n.  82,  recante  il  regolamento  di  servizio  del Corpo di polizia
penitenziaria;
  Visto  il proprio decreto 24 gennaio 2002 «Disposizioni concernenti
l'uso,  la durata e la foggia del vestiario e dell'equipaggiamento in
dotazione al Corpo di polizia penitenziaria»;
  Considerato   che   occorre  provvedere  con  urgenza  alle  misure
necessarie  per  consentire la partecipazione del personale del Corpo
di polizia penitenziaria all'UCIS nonche', ove necessario, ai servizi
di    protezione    e    vigilanza    delle    persone   appartenenti
all'Amministrazione centrale della giustizia come previsto dal citato
art. 2, commi 5 e 6;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  citato  art.  2, comma 1, spetta
all'UCIS   «assicurare   in  via  esclusiva  e  in  forma  coordinata
l'adozione  delle misure di protezione e di vigilanza, in conformita'
alle  direttive  del  Capo  della  polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza»;
  Considerato  che, ai sensi del citato art. 2, comma 1, lettera b) e
c)  l'UCIS  provvede, tra l'altro «all'individuazione delle modalita'
di  attuazione  dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli
comportamentali   conseguenti»   nonche'  alla  «predisposizione  dei
criteri  relativi  alla formazione ed all'aggiornamento del personale
delle  Forze  di  polizia  impiegato  nei  compiti di protezione e di
vigilanza»;
  Considerato  che  l'attuale  assetto  di  competenze  recato  dalla
vigente   normativa   presenta   una  disaggregazione  di  competenze
incompatibile   con   le  esigenze  di  efficacia  dell'azione  e  di
coordinamento e che pertanto occorre provvedere all'istituzione di un
ufficio  di  livello  dirigenziale  non  generale,  cui attribuire la
competenza generale in tema di servizi di protezione e vigilanza;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.   2   del   proprio   decreto   22 gennaio   2002,   recante
l'«Individuazione e disciplina delle articolazioni interne di livello
dirigenziale nell'ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti
presso  il  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  con il
decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, nonche'
presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria»
e'  cosi'  modificato:  dopo  la  lettera  «l.  servizio di vigilanza
sull'igiene  e  sicurezza dell'Amministrazione della giustizia», sono
aggiunte le seguenti parole: «m) Ufficio per la sicurezza personale e
per la vigilanza».