IL DIRIGENTE
              del servizio politiche del lavoro di Bari

  Visto   l'art.   223-septiesdecies  delle  norme  di  attuazione  e
transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6;
  Considerato   che  ai  sensi  del  predetto  articolo,  l'Autorita'
amministrativa  di  vigilanza  ha l'obbligo di sciogliere le societa'
cooperative  che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre
cinque   anni   per  le  quali  non  risulta  l'esistenza  di  valori
patrimoniali immobiliari;
  Atteso che l'Autorita' amministrativa per le societa' cooperative e
loro  consorzi  si  identifica,  ai  sensi  dell'art.  1  del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre
1947,  con  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale,
attualmente Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  della  Direzione generale della cooperazione di
detto  Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per
gli enti cooperativi;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;
  Esaminato il verbale di revisione del 27 dicembre 2002 e successivo
accertamento   del  31 dicembre  2003  relativo  all'attivita'  della
societa'  cooperativa  appresso  indicata,  da  cui  risulta  che  la
medesima  si  trova  nelle  condizioni  previste  dal  precitato art.
223-septiesdecies;

                              Decreta:

  La  societa'  cooperativa «Il Timone» a r.l. con sede in Bari, pos.
n. 5734/217260, costituita per rogito notaio dott. Ernesto Fornaro in
data   24 gennaio  1986,  repertorio  n.  13110,  codice  fiscale  n.
03465190720,  R.E.A. n. //, registro societa' n. 19242, omologato dal
tribunale  di  Bari,  e' sciolta per atto d'autorita' senza nomina di
liquidatore.
  Entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  i
creditori  o  altri interessati possono presentare formale e motivata
domanda  alla  scrivente  Direzione  intesa ad ottenere la nomina del
commissario liquidatore.
    Bari, 1° luglio 2004
                                                  Il dirigente: Baldi