IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme
costruttive  e  funzionali  dei  veicoli a motore e dei loro rimorchi
ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del
23 aprile  1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi
di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio  1995,  di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
che modificano la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni  degli Stati membri relative all'omologazione dei
veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno  2002,  di  recepimento della direttiva 2001/116/CE che, da
ultimo,   adegua   al   progresso  tecnico  la  direttiva  70/156/CEE
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative  all'omologazione  dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172
del 24 luglio 2002;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
30 marzo  1994,  di  attuazione della direttiva 92/24/CEE relativa ai
dispositivi  di  limitazione  della  velocita'  o sistemi analoghi di
limitazione  della  velocita'  montati a bordo di talune categorie di
veicoli  a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;
  Vista   la  direttiva  2004/11/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 92/24/CEE
del  Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocita'
o  sistemi analoghi di limitazione della velocita' montati a bordo di
talune  categorie  di  veicoli  a  motore,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L 44 del 14 febbraio 2004;

                             A d o t t a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
  1.  L'art.  1  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della
navigazione  30 marzo  1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE,
e' sostituito dal seguente:

                        «Art. 1 (Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si intende:
    a) per  veicolo, ogni veicolo a motore delle categorie M2, M3, N2
o  N3, secondo le definizioni dell'allegato I al decreto del Ministro
per  i  trasporti  e l'aviazione civile 29 marzo 1974, come da ultimo
modificato  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei
trasporti  20 giugno  2002, destinato a circolare su strada, il quale
abbia  almeno  quattro ruote ed una velocita' massima per costruzione
superiore a 25 km/h;
    b) per  dispositivo di limitazione di velocita', un limitatore di
velocita'  destinato  ad  essere utilizzato sui veicoli che rientrano
nel  campo  di  applicazione  del presente decreto, per il quale puo'
essere  concessa l'omologazione quale entita' tecnica indipendente ai
sensi  del  decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo  1974  come  da  ultimo  modificato dal decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti 20 giugno 2002. I sistemi di
limitazione  della  velocita' massima di un veicolo montati di serie,
integrati  all'origine  in  fase di progettazione del veicolo, devono
soddisfare  gli stessi requisiti dei dispositivi di limitazione della
velocita'.»
  2.  Nell'allegato  I,  punto  1.1.,  del  decreto  del Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione  30 marzo  1994, di attuazione della
direttiva 92/24/CEE, il terzo capoverso e' sostituito dal seguente:
  «Il  presente  decreto e' inteso a limitare ad un valore prescritto
la  velocita' massima su strada dei veicoli per il trasporto di merci
delle categorie N2 ed N3 e dei veicoli per il trasporto di passeggeri
delle  categorie  M2  ed  M3  mediante un dispositivo o un sistema di
limitazione  della  velocita'  montato  sul  veicolo  la cui funzione
principale  consiste  nel  regolare l'alimentazione di carburante del
motore.».