IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista   la   legge   5 novembre   1968,   n.   1115,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali
modifiche,  nel  campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori
delle compagnie portuali;
  Visto  il  decreto-legge  3 maggio  2001, n. 158, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;
  Visto l'art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, registrato
alla Corte dei conti il 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 63;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 31450
del  20 agosto  2002, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre
2002, registro n. 6, foglio n. 10;
  Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220
del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003,
registro n. 2, foglio n. 331;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
n.  32414  del  27 maggio  2003,  con il quale e' stata concessa, per
l'anno  2003,  ai lavoratori portuali la proroga dell'indennita' pari
al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 ed in
particolare i commi 1 e 2;
  Visto l'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Visto  il  verbale  di  accordo  del 16 gennaio 2004 - che fa parte
integrante  del presente provvedimento - stipulato, alla presenza del
Sottosegretario  di Stato on. Pasquale Viespoli e del Ministero delle
infrastrutture  e dei trasporti, tra le organizzazioni datoriali e le
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  del settore portuali, nel
quale  e'  stata  concordata la necessita' di ricorrere alla predetta
indennita',  anche per l'anno 2004, ai sensi del citato art. 3, comma
137,   per  lavoratori  appartenenti  alle  societa'  derivate  dalla
trasformazione  delle  ex  compagnie  portuali ai sensi dell'art. 21,
comma  1,  lettera  b) della legge n. 84/1994, purche' non effettuino
assunzioni  a  tempo  indeterminato nel corso dell'anno 2004, nonche'
per  i  lavoratori  appartenenti  alle  imprese  o  agenzie  previste
dall'art.  17,  commi  2  e  5  della  legge  n. 84/1994, purche' non
effettuino   assunzioni   nel   corso   dell'anno   2004,   a   tempo
indeterminato,   in   eccedenza  rispetto  alle  dotazioni  organiche
stabilite  dalle  Autorita'  portuali  o  marittime,  salvo  che  non
riguardino  lavoratori  provenienti dalle societa' di cui al predetto
art. 21, comma 1, lettera b);
  Vista  la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Direzione  generale per le infrastrutture della navigazione marittima
ed  interna  del  10 marzo  2004,  nella  quale,  tra  l'altro, viene
quantificato  in  8.000.000,00  di  euro,  l'onere complessivo per la
proroga del trattamento di cui trattasi;
  Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n.
350/2003,   di   concedere,   anche   per  l'anno  2004,  la  proroga
dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale
straordinaria,   in   favore  dei  lavoratori  portuali,  cosi'  come
individuati   nel   predetto  verbale  di  accordo  ministeriale  del
16 gennaio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,  e  sulla  base  di  quanto  concordato  nel  verbale di accordo
ministeriale del 16 gennaio 2004, citato nel preambolo e che fa parte
integrante  del  presente provvedimento, e' concessa - dal 1° gennaio
2004  al  31 dicembre  2004  -  nel  limite  di  Euro 8.000.000,00 ai
lavoratori  portuali,  cosi' come individuati nel predetto verbale di
accordo  ministeriale, la proroga dell'indennita' pari al trattamento
massimo di integrazione salariale straordinaria.