IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali modifiche, nel campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori delle compagnie portuali; Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248; Visto l'art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 63; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 31450 del 20 agosto 2002, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002, registro n. 6, foglio n. 10; Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 32414 del 27 maggio 2003, con il quale e' stata concessa, per l'anno 2003, ai lavoratori portuali la proroga dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria; Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 ed in particolare i commi 1 e 2; Visto l'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto il verbale di accordo del 16 gennaio 2004 - che fa parte integrante del presente provvedimento - stipulato, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore portuali, nel quale e' stata concordata la necessita' di ricorrere alla predetta indennita', anche per l'anno 2004, ai sensi del citato art. 3, comma 137, per lavoratori appartenenti alle societa' derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994, purche' non effettuino assunzioni a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2004, nonche' per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'art. 17, commi 2 e 5 della legge n. 84/1994, purche' non effettuino assunzioni nel corso dell'anno 2004, a tempo indeterminato, in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorita' portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle societa' di cui al predetto art. 21, comma 1, lettera b); Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna del 10 marzo 2004, nella quale, tra l'altro, viene quantificato in 8.000.000,00 di euro, l'onere complessivo per la proroga del trattamento di cui trattasi; Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003, di concedere, anche per l'anno 2004, la proroga dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori portuali, cosi' come individuati nel predetto verbale di accordo ministeriale del 16 gennaio 2004; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale del 16 gennaio 2004, citato nel preambolo e che fa parte integrante del presente provvedimento, e' concessa - dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 - nel limite di Euro 8.000.000,00 ai lavoratori portuali, cosi' come individuati nel predetto verbale di accordo ministeriale, la proroga dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria.