IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sull'importazione  e  commercializzazione  all'ingrosso  dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto  l'art.  1  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  81,  che dal
1° gennaio  1993  eleva  al  10  per  cento l'aggio ai rivenditori di
generi di monopolio;
  Visto   l'art.   28  del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,
convertito   dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni,  che  stabilisce  le  aliquote di base dell'imposta di
consumo sui tabacchi lavorati;
  Visto   l'art.   1   del  decreto  ministeriale  28 febbraio  1997,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50
del  1° marzo  1997,  che  fissa  al  58 per cento l'aliquota di base
dell'imposta di consumo delle sigarette;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  29  settembre  1997,  n. 328,
convertito  dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19
al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti misure
di   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle  amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego;
  Visto  l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24,
convertito,  con modificazione, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, che
fissa  l'ammontare  dell'imposta  di consumo, dovuta per le sigarette
vendute  ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe
di   prezzo   piu'  richiesta,  nella  misura  del  cento  per  cento
dell'imposta  di  base,  di  cui  all'art.  6,  secondo  comma, della
predetta legge 7 marzo 1985, n. 76;
  Visto   il   decreto   direttoriale  18 febbraio  2004,  che  fissa
nell'allegata  tabella  A,  la  ripartizione dei prezzi di vendita il
pubblico delle sigarette;
  Visto  l'art.  2,  punto  7) del decreto-legge n. 168 del 12 luglio
2004,  che  stabilisce,  per  l'anno  2004, la rideterminazione delle
tabelle  di  ripartizione  dei  prezzi  di  vendita al pubblico delle
sigarette  con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu'
richiesta in base ai dati rilevati al 1° luglio;
  Considerato   che   in   base  ai  dati  risultanti  dalle  vendite
sull'intero  territorio  nazionale,  registrate  dall'Amministrazione
autonoma  dei monopoli di Stato dal 1° gennaio al 30 giugno 2004, per
le  sigarette, la classe di prezzo piu' richiesta e' risultata essere
quella  di euro 140,00 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto,
su  tale  classe di prezzo si applica l'aliquota di base prevista dal
citato  art.  28,  comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito  dalla  legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura del 58
per  cento  stabilita  dell'art.  1  del  citato decreto ministeriale
28 febbraio 1997;
  Considerato  che,  per  le  sigarette il cui prezzo e' superiore ad
euro  140,00 per kg convenzionale, l'imposta di consumo si applica in
base  ai  due  elementi,  fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6
della  citata legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e' pari
al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle
sigarette  della  classe di prezzo piu' richiesta (importo di base) e
dell'ammontare  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  percepito  sulle
medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita
al  pubblico  e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di base,
diminuito  dell'elemento  fisso,  sul  prezzo  di vendita al pubblico
delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
                              Decreta:
  Ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  articoli  9 della legge
7 marzo  1985, n. 76, e 2, punto 7, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n.  168,  nella  tabella  allegato  A, e' fissata, a decorrere dal 12
luglio  2004,  per  chilogrammo  convenzionale,  la  ripartizione dei
prezzi  di  vendita  al  pubblico delle sigarette, pertanto la stessa
sostituisce   la   tabella   allegato   A  del  decreto  direttoriale
18 febbraio 2004.
  Il  presente  decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la   registrazione   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, entra in vigore il 12 luglio 2004.
    Roma, 15 luglio 2004
                                          Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
4 Economia e finanze, foglio n. 229