L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI
                        INTERESSE COLLETTIVO

    Visto   il   testo   unico   delle   leggi  sull'esercizio  delle
assicurazioni  private,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  del 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
    Visto  il  regolamento  approvato con regio decreto del 4 gennaio
1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
    Vista  la  legge  del  12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma
della  vigilanza  sulle  assicurazioni  e  le successive disposizioni
modificative ed integrative;
    Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n. 175, di
attuazione  della  direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta   diversa  dall'assicurazione  sulla  vita  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
    Visto il decreto legislativo del 13 ottobre 1998, n. 373, recante
la  razionalizzazione  delle  norme  concernenti  l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in
particolare l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
    Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa    e    riassicurativa    gia'   rilasciate   all'Europa
assicurazioni  S.p.a.,  ora  Europa tutela giudiziaria - Compagnia di
assicurazioni S.p.a. (in breve Europa tutela giudiziaria S.p.a.);
    Visto  il  provvedimento  ISVAP  n.  768  del 15 gennaio 1998, di
decadenza  della  suddetta  impresa dall'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  e  riassicurativa  nei  rami infortuni,
corpi  di  veicoli  ferroviari,  incendio ed elementi naturali, altri
danni  ai  beni,  r.c.  autoveicoli  terrestri, r.c. aeromobili, r.c.
veicoli  marittimi,  lacustri  e  fluviali,  r.c.  generale, credito,
perdite pecuniarie di vario genere;
    Visto  il  provvedimento ISVAP n. 787 del 30 gennaio 1998, con il
quale  la  medesima  impresa  e'  stata  autorizzata  alla  esercizio
dell'attivita'   assicurativa   e   riassicurativa  nel  ramo  tutela
giudiziaria;
    Vista la lettera del 7 giugno 2004, con la quale la Europa tutela
giudiziaria  S.p.a.,  in  conformita'  con  la  delibera  assunta dal
consiglio  di  amministrazione  nella  riunione del 5 maggio 2004, ha
comunicato  di  rinunciare espressamente all'esercizio dell'attivita'
nei rami corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri
e fluviali e merci trasportate;
    Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma
1,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175, in
relazione  alla  rinuncia  da parte della Europa tutela giudiziaria -
Compagnia   di   assicurazioni  S.p.a.  all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa nei rami sopra indicati;

                              Dispone:

    Ai  sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  175,  la  decadenza  della  Europa  tutela  giudiziaria  -
Compagnia  di  assicurazioni  S.p.a.,  con sede in Assago Milanofiori
(Milano),     dall'autorizzazione     all'esercizio    dell'attivita'
assicurativa  e riassicurativa nei rami 5. Corpi di veicoli aerei, 6.
Corpi   di   veicoli  marittimi,  lacustri  e  fluviali  e  7.  Merci
trasportate, di cui al punto A) dell'allegato al suddetto decreto.
    Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 14 luglio 2004
                                              Il presidente: Giannini