IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994», ed, in particolare, l'art. 47 che dispone in ordine alle procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici e, in particolare, l'art. 25; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica alle attivita' effettuate dal Ministero della salute finalizzate alla autorizzazione degli organismi che possono espletare le procedure di certificazione per l'apposizione della marcatura CE; alla vigilanza sugli organismi stessi; al rinnovo delle autorizzazioni degli organismi nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE.