IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  6 febbraio 1996, n. 52, concernente «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994», ed, in particolare,
l'art.  47 che dispone in ordine alle procedure di certificazione e/o
attestazione finalizzate alla marcatura CE;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione
della  direttiva  93/42/CEE,  concernente  i dispositivi medici e, in
particolare, l'art. 25;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  si applica alle attivita' effettuate dal
Ministero   della   salute   finalizzate  alla  autorizzazione  degli
organismi  che  possono  espletare le procedure di certificazione per
l'apposizione  della  marcatura  CE;  alla  vigilanza sugli organismi
stessi;  al  rinnovo  delle  autorizzazioni  degli  organismi nonche'
all'effettuazione  dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura
CE.