IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
24 aprile  2002,  concernente  il riconoscimento del Consorzio per la
tutela  del  formaggio  Gorgonzola  e  attribuzione  dell'incarico  a
svolgere  le  funzioni  di  cui  all'art.  14,  comma  15 della legge
21 dicembre  1999,  n.  526  sulla  denominazione di origine protetta
«Gorgonzola»;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  sopra  citato che stabilisce che il
Consorzio  per la tutela del formaggio Gorgonzola non puo' modificare
il  proprio  statuto  e  gli  eventuali  regolamenti interni senza il
preventivo assenso dell'autorita' nazionale competente;
  Vista  l'istanza  prot.  n.  04048 del 24 marzo 2004 presentata dal
Consorzio  per la tutela del formaggio Gorgonzola con sede in Novara,
via  Andrea  Costa  n.  5/c,  riguardante  la  modifica  allo statuto
approvato con decreto 24 aprile 2002;
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni  indicate  all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000,
relativo  ai  requisiti  di rappresentativita' dei consorzi di tutela
delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.  e  a  quelle  riportate  nel decreto
12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela;
  Ritenuto  di  poter  accogliere  la  predetta  modifica  in  quanto
conforme alla vigente normativa;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  E' accolta la modifica allo statuto del Consorzio per la tutela del
formaggio  Gorgonzola  e  conseguentemente  l'art.  10  del  predetto
statuto e' cosi' modificato:
    «All'art. 10 (Recesso, decadenza ed esclusione) sono riportate le
seguenti  integrazioni:  quarto  comma:  «In  ogni caso di recesso il
recedente  non  ha alcun diritto alla restituzione ne' della quota di
ammissione   ne'   del  contributo  associativo  versati»;  decimo  e
undicesimo  comma: «Il socio escluso dovra' risarcire eventuali danni
accertati.  In  ogni  caso  il  socio decaduto o escluso non ha alcun
diritto  alla  restituzione  ne'  della  quota  di ammissione ne' del
contributo associativo versati».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 luglio 2004
                                         Il direttore generale: Abate