Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999; Visto il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000; Visto il regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004; Vista la circolare del 7 aprile 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2003; Vista la nota esplicativa della circolare di cui sopra, n. 200313158 del 12 settembre 2003; Vista la legge n. 241/1990; Considerato che occorre individuare la documentazione e la modulistica da esibire a corredo delle richieste di liquidazione degli anticipi, dei ratei e della totalita' dei contributi comunitari concessi; Considerato che e' altresi indispensabile fissare i criteri concernenti le richieste di proroghe, di adattamento e di modifica dei progetti approvati; Considerato peraltro che occorre definire le voci di spesa ammissibili a finanziamento. Si dispone: A. Inizio lavori. 1. Il soggetto destinatario del contributo, trasmette alla direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, per ciascuna unita' produttiva oggetto di contributo, una dichiarazione di inizio dei lavori resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. I lavori, relativi a ciascuna unita' produttiva, dovranno comunque essere avviati non oltre il periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di concessione del finanziamento. 2. I lavori di realizzazione di ciascuna iniziativa finanziata e i relativi acquisti devono essere completati e fatturati entro il termine di diciotto mesi dalla data di concessione del contributo. I relativi pagamenti dovranno avvenire entro ventuno mesi dalla data di concessione del contributo. 3. Sono considerati ammissibili a finanziamento anche i lavori la cui realizzazione abbia avuto inizio precedentemente alla data di presentazione della domanda. Il completamento degli stessi lavori dovra' terminare entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione. 4. Non sono comunque ammissibili spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2000. B. Varianti e adattamenti. 1. Le eventuali varianti tecniche, e/o adattamenti, relativi a ciascuna unita' produttiva finanziata, che rispettino comunque le finalita' dell'intervento originariamente ammesso a contributo, potranno essere proposte all'Amministrazione nazionale da parte del soggetto destinatario del contributo nel corso dell'intero periodo previsto per la realizzazione del progetto. 2. Tali varianti e/o adattamenti non potranno comportare in nessun caso l'aumento del contributo. Qualora le varianti e/o adattamenti fossero valutati inammissibili in tutto o in parte, il contributo concesso verra' proporzionalmente ridotto. 3. Eventuali economie rispetto alle spese preventivate possono essere prese in considerazione ai fini di una variante o adattamento. 4. L'esecuzione delle varianti e degli adattamenti accertati in sede di verifica e non sottoposti alla preventiva approvazione da parte dell'Amministrazione, potranno comportare, da parte di quest'ultima, il mancato riconoscimento delle spese qualora le stesse non siano ritenute ammissibili a contributo. C. Fine lavori. 1. Il soggetto destinatario del contributo puo' chiedere all'amministrazione una proroga del termine previsto per la fine dei lavori e dei relativi pagamenti, relativamente a ciascuna unita' produttiva finanziata per un periodo non superiore a sei mesi, purche' gli stessi abbiano avuto inizio nei termini previsti. La richiesta di proroga deve essere presentata prima della seadenza del termine ultimo previsto dal decreto di concessione e deve essere adeguatamente motivata. In caso di concessioni di proroga di fine lavori i tempi di cui alla lettera A punto 2 slitteranno per la medesima durata della proroga. 2. La mancata realizzazione dei lavori presso una unita' produttiva per cause di forza maggiore, che dovranno essere sottoposte all'esame dell'Amministrazione, non puo' causare la decadenza del contributo spettante alle altre unita' produttive facenti parte dell'iniziativa ammessa a contributo. D. Modalita' di erogazione del contributo. 1. Il contributo verra' erogato a favore del beneficiario con le seguenti modalita': anticipazione pari al 50% del contributo concesso: il beneficiario puo' avanzare istanza per chiedere l'erogazione di un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo concesso per l'iniziativa in questione, allegando alla domanda idonea fidejussione bancaria a garanzia, redatta secondo l'allegato «1»; pagamento parziale: sullo stato di avanzamento dei lavori, per ciascuna unita' produttiva finanziata, il beneficiario puo' avanzare istanza di pagamento parziale. Una domanda di pagamento parziale puo' essere presentata soltanto se le spese sostenute dalla ditta beneficiaria sono pari almeno al 50% delle spese ammesse a contributo. Una domanda di pagamento parziale dovra' essere presentata producendo la documentazione di cui all'allegato «2». Il decreto di erogazione parziale del contributo e' subordinato alla verifica in luogo del progetto realizzato, da parte di personale della Direzione generale della Pesca con l'eventuale ausilio di esperti appositamente incaricati. Nel caso in cui la ditta beneficiaria abbia usufruito di un anticipo sul contributo, gli importi da erogare a fronte della richiesta parziale di liquidazione verranno ridotti del 50%. E' consentita una sola domanda parziale per ciascuna unita' produttiva ammessa a contributo. pagamento del saldo: per ciascuna unita' produttiva finanziata, il beneficiario, completata la realizzazione delle opere, deve presentare una domanda di pagamento a saldo. La domanda di pagamento per lo stato finale dei lavori deve pervenire all'Amministrazione entro mesi dalla data di concessione dei contributo fermo restando l'eventuale concessione di proroga di fine lavori. Ciascuna unita' produttiva avra' raggiunto gli obbiettivi di funzionalita' quando il livello delle spese ritenute ammissibili dall'Amministrazione raggiungono almeno il 70% delle spese ammesse a contributo. Una domanda di pagamento totale deve essere presentata producendo la documentazione di cui all'allegato «3». Il decreto di erogazione a saldo del contributo e' subordinato alla verifica in luogo del progetto realizzato, da parte di personale della Direzione Generale della Pesca con l'eventuale ausilio da parte di esperti appositamente incaricati. 2. Le unita' produttive finanziate con il contributo comunitario non possono essere vendute, ne cedute, ne distolte dal previsto impiego per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione, pena la restituzione totale dei contributi percepiti maggiorati degli interessi maturati. 3. L'eventuale spostamento di macchinari da e per impianti riconducibili allo stesso beneficiario deve essere autorizzato preventivamente dall'Amministrazione. 4. In caso di ditte associate le spese debbono essere sostenute e rendicontate dalla societa' nella cui unita' produttiva vengono realizzate le opere ed acquistati i macchinari oggetto di contributo. In tale circostanza il contributo comunitario e nazionale verra' erogato a favore della ditta che ha sostenuto le spese e nella cui unita' produttiva sono stati realizzati i lavori e acquistati i macchinari. E. Spese ammissibili. 1. Alle spese sostenute e rendicontate si applicano le disposizioni previste dal Reg.(CE) 448/2004 del 10 marzo 2004 recante norme di ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali. F. Spese non ammissibili. 1. Attrezzature ricreative; 2. Acquisto mezzi di trasporto esterno; 3. Attrezzature per ufficio ed altri mobili ad eccezione degli impianti di informatica, software. Sono ammesse le attrezzature da laboratorio. 4. Materiale di facile consumo. Si considera che «casse» e «pallets» abbiano durata di vita superiore ad un anno e pertanto il loro costo e' ammissibile a condizione che si tratti di primo acquisto. 5. Investimenti immateriali, quali ad esempio spese di costituzione di cooperative, spese di formazione, spese amministrative, bandi di gara, spese di concessione edilizia o demaniale. 6. Riparazioni e lavori di manutenzione. 7. Lavori di abbellimento quali allestimento di giardini, spazi verdi, sistemazione di piante ornamentali ed in genere qualsiasi lavoro di miglioramento del paesaggio. 8. Spese generali ed imprevisti, qualora richiesti nella domanda di concessione non potranno superare complessivamente il 5% delle spese preventivate, escluse, le spese gia' realizzate all'atto della domanda. G. Rinuncia e decadenze. 1. Il beneficiario nel caso non intenda portare a termine un progetto ammesso a contributo e relativo ad una o piu' unita' produttive, e' tenuto a trasmettere con nota raccomandata comunicazione di rinuncia al finanziamento assegnato ed alla restituzione delle somme percepite. L'intervento cosi' rimodulato, deve comunque rispettare il requisito della multiregionalita' fatte salve, come detto, le cause di forza maggiore. Pertanto, qualora venisse meno tale prerogativa, l'Amministrazione provvedera' alla revoca del decreto di concessione relativo all'intero progetto riguardante le unita' produttive finanziate. Nel caso di revoca del decreto di concessione, il beneficiario e' tenuto a restituire tutte le somme percepite a qualsiasi titolo e relative a tutte le unita' produttive finanziate. 2. Il mancato rispetto, da parte del beneficiario del contributo, dei termini e degli obblighi indicati nel decreto di concessione, comporta la decadenza del contributo, nonche' la restituzione da parte del beneficiario delle somme erogate. Le disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle domande di liquidazione e alla regolamentazione della fase di realizzazione delle opere ammesse a contributo, contenute nella circolare del 7 aprile 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2003 si intendono modificate dalla presente circolare che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 giugno 2004 Il direttore generale per la pesca e l'acquacoltura: Tripodi