Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2792/1999  del  Consiglio  del
17 dicembre 1999;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1685/2000 della Commissione del 28
luglio 2000;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  448/2004  della  Commissione  del
10 marzo 2004;
  Vista  la  circolare  del  7  aprile 2003 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2003;
  Vista  la  nota  esplicativa  della  circolare  di  cui  sopra,  n.
200313158 del 12 settembre 2003;
  Vista la legge n. 241/1990;
  Considerato   che   occorre  individuare  la  documentazione  e  la
modulistica  da  esibire  a  corredo  delle richieste di liquidazione
degli anticipi, dei ratei e della totalita' dei contributi comunitari
concessi;
  Considerato   che  e'  altresi  indispensabile  fissare  i  criteri
concernenti  le  richieste  di proroghe, di adattamento e di modifica
dei progetti approvati;
  Considerato   peraltro  che  occorre  definire  le  voci  di  spesa
ammissibili a finanziamento.
                             Si dispone:
A. Inizio lavori.
  1.   Il   soggetto  destinatario  del  contributo,  trasmette  alla
direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, per ciascuna unita'
produttiva  oggetto  di  contributo,  una dichiarazione di inizio dei
lavori  resa  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica
445/2000.  I  lavori, relativi a ciascuna unita' produttiva, dovranno
comunque  essere  avviati  non  oltre  il  periodo  di quattro mesi a
decorrere dalla data di concessione del finanziamento.
  2.  I lavori di realizzazione di ciascuna iniziativa finanziata e i
relativi  acquisti  devono  essere  completati  e  fatturati entro il
termine  di diciotto mesi dalla data di concessione del contributo. I
relativi pagamenti dovranno avvenire entro ventuno mesi dalla data di
concessione del contributo.
  3.  Sono  considerati ammissibili a finanziamento anche i lavori la
cui  realizzazione  abbia  avuto  inizio precedentemente alla data di
presentazione  della  domanda.  Il  completamento degli stessi lavori
dovra'  terminare entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di
concessione.
  4.  Non  sono comunque ammissibili spese sostenute antecedentemente
al 1° gennaio 2000.
B. Varianti e adattamenti.
  1.  Le  eventuali  varianti  tecniche,  e/o adattamenti, relativi a
ciascuna  unita'  produttiva  finanziata,  che rispettino comunque le
finalita'   dell'intervento  originariamente  ammesso  a  contributo,
potranno  essere  proposte all'Amministrazione nazionale da parte del
soggetto  destinatario  del  contributo nel corso dell'intero periodo
previsto per la realizzazione del progetto.
  2.  Tali varianti e/o adattamenti non potranno comportare in nessun
caso  l'aumento  del  contributo. Qualora le varianti e/o adattamenti
fossero  valutati  inammissibili  in  tutto o in parte, il contributo
concesso verra' proporzionalmente ridotto.
  3.  Eventuali  economie  rispetto  alle  spese preventivate possono
essere prese in considerazione ai fini di una variante o adattamento.
  4.  L'esecuzione  delle  varianti  e degli adattamenti accertati in
sede  di  verifica  e  non sottoposti alla preventiva approvazione da
parte   dell'Amministrazione,   potranno   comportare,  da  parte  di
quest'ultima, il mancato riconoscimento delle spese qualora le stesse
non siano ritenute ammissibili a contributo.
C. Fine lavori.
  1.   Il   soggetto   destinatario   del  contributo  puo'  chiedere
all'amministrazione  una proroga del termine previsto per la fine dei
lavori  e  dei  relativi  pagamenti,  relativamente a ciascuna unita'
produttiva  finanziata  per  un  periodo  non  superiore  a sei mesi,
purche'  gli  stessi  abbiano  avuto  inizio nei termini previsti. La
richiesta  di proroga deve essere presentata prima della seadenza del
termine  ultimo  previsto  dal  decreto  di concessione e deve essere
adeguatamente motivata.
  In  caso  di  concessioni  di proroga di fine lavori i tempi di cui
alla  lettera  A  punto  2  slitteranno  per la medesima durata della
proroga.
  2. La mancata realizzazione dei lavori presso una unita' produttiva
per cause di forza maggiore, che dovranno essere sottoposte all'esame
dell'Amministrazione,  non  puo'  causare la decadenza del contributo
spettante  alle altre unita' produttive facenti parte dell'iniziativa
ammessa a contributo.
D. Modalita' di erogazione del contributo.
  1.  Il  contributo  verra' erogato a favore del beneficiario con le
seguenti modalita':
    anticipazione   pari   al   50%   del   contributo  concesso:  il
beneficiario  puo'  avanzare  istanza per chiedere l'erogazione di un
anticipo  fino  ad  un  massimo  del  50% del contributo concesso per
l'iniziativa in questione, allegando alla domanda idonea fidejussione
bancaria a garanzia, redatta secondo l'allegato «1»;
    pagamento  parziale:  sullo  stato di avanzamento dei lavori, per
ciascuna  unita' produttiva finanziata, il beneficiario puo' avanzare
istanza di pagamento parziale. Una domanda di pagamento parziale puo'
essere   presentata  soltanto  se  le  spese  sostenute  dalla  ditta
beneficiaria   sono   pari  almeno  al  50%  delle  spese  ammesse  a
contributo.   Una   domanda   di  pagamento  parziale  dovra'  essere
presentata  producendo  la documentazione di cui all'allegato «2». Il
decreto  di  erogazione  parziale  del contributo e' subordinato alla
verifica  in  luogo  del  progetto  realizzato, da parte di personale
della  Direzione  generale  della  Pesca  con  l'eventuale ausilio di
esperti   appositamente   incaricati.   Nel  caso  in  cui  la  ditta
beneficiaria  abbia  usufruito  di  un  anticipo  sul contributo, gli
importi  da erogare a fronte della richiesta parziale di liquidazione
verranno ridotti del 50%. E' consentita una sola domanda parziale per
ciascuna unita' produttiva ammessa a contributo.
    pagamento  del  saldo: per ciascuna unita' produttiva finanziata,
il  beneficiario,  completata  la  realizzazione  delle  opere,  deve
presentare  una domanda di pagamento a saldo. La domanda di pagamento
per  lo  stato  finale  dei lavori deve pervenire all'Amministrazione
entro  mesi  dalla  data di concessione dei contributo fermo restando
l'eventuale  concessione  di  proroga di fine lavori. Ciascuna unita'
produttiva  avra' raggiunto gli obbiettivi di funzionalita' quando il
livello   delle   spese   ritenute  ammissibili  dall'Amministrazione
raggiungono  almeno  il  70%  delle  spese  ammesse a contributo. Una
domanda  di  pagamento  totale  deve  essere presentata producendo la
documentazione  di  cui  all'allegato «3». Il decreto di erogazione a
saldo  del  contributo  e'  subordinato  alla  verifica  in luogo del
progetto  realizzato,  da parte di personale della Direzione Generale
della Pesca con l'eventuale ausilio da parte di esperti appositamente
incaricati.
  2.  Le  unita'  produttive finanziate con il contributo comunitario
non  possono  essere  vendute,  ne  cedute,  ne distolte dal previsto
impiego  per  un  periodo  di  sei  anni  a  decorrere  dalla data di
erogazione     del    saldo,    senza    il    preventivo    consenso
dell'Amministrazione,  pena  la  restituzione  totale  dei contributi
percepiti maggiorati degli interessi maturati.
  3.   L'eventuale  spostamento  di  macchinari  da  e  per  impianti
riconducibili   allo  stesso  beneficiario  deve  essere  autorizzato
preventivamente dall'Amministrazione.
  4.  In  caso di ditte associate le spese debbono essere sostenute e
rendicontate  dalla  societa'  nella  cui  unita'  produttiva vengono
realizzate le opere ed acquistati i macchinari oggetto di contributo.
In  tale  circostanza  il  contributo  comunitario e nazionale verra'
erogato  a  favore  della ditta che ha sostenuto le spese e nella cui
unita'  produttiva  sono  stati  realizzati  i  lavori e acquistati i
macchinari.
E. Spese ammissibili.
  1. Alle spese sostenute e rendicontate si applicano le disposizioni
previste  dal  Reg.(CE)  448/2004  del 10 marzo 2004 recante norme di
ammissibilita'  delle spese concernenti le operazioni cofinanziate da
parte dei fondi strutturali.
F. Spese non ammissibili.
  1. Attrezzature ricreative;
  2. Acquisto mezzi di trasporto esterno;
  3.  Attrezzature  per  ufficio  ed  altri mobili ad eccezione degli
impianti  di  informatica,  software. Sono ammesse le attrezzature da
laboratorio.
  4.  Materiale  di  facile  consumo.  Si  considera  che  «casse»  e
«pallets»  abbiano  durata di vita superiore ad un anno e pertanto il
loro  costo  e'  ammissibile  a  condizione  che  si  tratti di primo
acquisto.
  5. Investimenti immateriali, quali ad esempio spese di costituzione
di  cooperative,  spese di formazione, spese amministrative, bandi di
gara, spese di concessione edilizia o demaniale.
  6. Riparazioni e lavori di manutenzione.
  7.  Lavori  di  abbellimento  quali allestimento di giardini, spazi
verdi,  sistemazione  di  piante  ornamentali  ed in genere qualsiasi
lavoro di miglioramento del paesaggio.
  8. Spese generali ed imprevisti, qualora richiesti nella domanda di
concessione  non potranno superare complessivamente il 5% delle spese
preventivate,  escluse,  le  spese  gia'  realizzate  all'atto  della
domanda.
G. Rinuncia e decadenze.
  1.  Il  beneficiario  nel  caso  non  intenda  portare a termine un
progetto  ammesso  a  contributo  e  relativo  ad  una  o piu' unita'
produttive,   e'   tenuto   a   trasmettere   con  nota  raccomandata
comunicazione   di   rinuncia  al  finanziamento  assegnato  ed  alla
restituzione  delle  somme  percepite. L'intervento cosi' rimodulato,
deve  comunque  rispettare il requisito della multiregionalita' fatte
salve,  come  detto,  le  cause  di forza maggiore. Pertanto, qualora
venisse  meno  tale  prerogativa,  l'Amministrazione provvedera' alla
revoca  del  decreto  di  concessione  relativo  all'intero  progetto
riguardante  le  unita' produttive finanziate. Nel caso di revoca del
decreto  di concessione, il beneficiario e' tenuto a restituire tutte
le  somme  percepite  a qualsiasi titolo e relative a tutte le unita'
produttive finanziate.
  2.  Il  mancato rispetto, da parte del beneficiario del contributo,
dei  termini  e  degli  obblighi indicati nel decreto di concessione,
comporta  la  decadenza  del  contributo,  nonche' la restituzione da
parte del beneficiario delle somme erogate.
  Le  disposizioni  relative  alle  modalita'  di presentazione delle
domande  di  liquidazione  e  alla  regolamentazione  della  fase  di
realizzazione  delle  opere  ammesse  a  contributo,  contenute nella
circolare  del  7 aprile  2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
165  del  18 luglio  2003  si  intendono  modificate  dalla  presente
circolare   che  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

    Roma, 25 giugno 2004


                                        Il direttore generale
                               per la pesca e l'acquacoltura: Tripodi