IL COMMISSARIO AD ACTA EX ART. 86
                          LEGGE n. 289/2002
  Vista  la  legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con
cui  e' stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento
per  il  Mezzogiorno  e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  12,  primo  comma, del decreto legislativo n. 96 del
3 aprile   1993,   che   trasferisce,  in  particolare,  al  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative
alla  ricostruzione dei territori della Campania e Basilicata colpiti
dagli  eventi  sismici  del  1980/81,  per  la  parte  relativa  alle
attivita' produttive;
  Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e
della  programmazione  economica,  di  concerto  con  il Ministro dei
lavori  pubblici  e  con  il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,   ed   in   particolare   l'art.   1,  relativo  al
trasferimento   delle   funzioni  e  delle  competenze  di  cui  agli
articoli 27  e  39  del decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76,
svolte   dalla  Gestione  Separata  Terremoto  costituita  presso  la
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai
sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989. n. 48;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  in  data  22 giugno  1993,  con  il  quale e' stata
individuata  la Direzione generale della produzione industriale quale
ufficio  del  Ministero  competente  per  l'esercizio  delle funzioni
trasferite  ai  sensi  del  citato  art.  12,  comma  1,  del decreto
legislativo n. 96/1993;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  220 del
28 marzo  1997 con il quale e' stato approvato il regolamento recante
norme  sulla  riorganizzazione  degli  uffici di livello dirigenziale
generale    del    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  ed  e'  stata individuata, all'art. 7, la Direzione
generale  per  il  coordinamento  degli incentivi alle imprese per le
competenze  relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al
decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330 che istituisce
il Ministero delle attivita' produttive;
  Visto    il    decreto   ministeriale   del   21 luglio   2000   di
riorganizzazione  degli  uffici  dirigenziali di livello non generale
del  M.I.C.A.  che  attribuisce  all'ufficio  B5 della D.O.C.I.I., il
completamento degli interventi nelle aree terremotate;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175  recante  il  regolamento  di  organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Vista  la  legge  n.  289  del  27 dicembre  2002  che, all'art. 86
(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici
di  cui  alla  legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un
Commissario   ad   Acta  al  fine  della  definitiva  chiusura  degli
interventi  infrastrutturali  di  cui  all'art.  32  della  legge  n.
219/1981;
  Visto  il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attivita'
produttive  di  nomina  del  sottoscritto  quale  commissario ad Acta
registrato  alla  Corte  dei  conti  il  14  aprile  2003, ufficio di
controllo  atti  Ministero  delle attivita' produttive, registro n. 1
attivita'  produttive,  foglio  n.  265  -  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;
  Visto  che,  ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n.
289/2002  il  Commissario  ad Acta deve provvedere, tra l'altro, alla
consegna  definitiva  delle  opere  collaudate agli enti destinatari,
preposti alla relativa gestione;
  Vista  la  situazione  delle  opere  collaudate  e  non  consegnate
definitivamente   agli  enti  destinatari,  nonche'  lo  stato  delle
relative procedure espropriative;
  Vista  la  Convenzione in data 14 settembre 1982, intercorsa tra il
Ministero  designato  all'attuazione degli interventi di cui all'art.
32  legge  n.  219/1981  -  Concedente  -  ed  il Consorzio INCOMIR -
Concessionario  -  con  la  quale  sono  state  affidate  al medesimo
Concessionario   la  progettazione  e  la  realizzazione  dei  Nuclei
industriali di Calaggio e San Mango sul Calore;
  Visto l'atto aggiuntivo alla predetta Convezione, stipulato in data
21 luglio 1983, con il quale sono state affidate al Concessionario la
progettazione  e  la  realizzazione  della strada di collegamento tra
l'area industriale di S. Mango sui Calore e la S.S. 401 Ofantina;
  Visto  il decreto del Ministro designato in data 3 gennaio 1985 con
il  quale e' stato approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo
relativo alle opere di cui al citato atto aggiuntivo;
  Visto  il decreto del Ministro designato in data 17 aprile 1986 con
il  quale  sono  stati  approvati,  con  prescrizioni,  i progetti di
variante numeri 2 e 3;
  Visto  il  decreto del Ministro designato in data 11 settembre 1986
con  il  quale e' stato approvato in linea tecnica, con prescrizioni,
il progetto di variante n. 4;
  Visto  il  decreto del Ministro delegato in data 5 gennaio 1987 con
il  quale e' stato approvato l'atto di transazione ed aggiuntivo alla
Convenzione,  in  data  22  dicembre  1986,  stipulato  tra  il  Capo
dell'ufficio  speciale  per l'attuazione degli articoli 21 e 32 legge
14 maggio  1981  n.  219  ed  il Concessionario INCOMIR, ed e' stato,
altresi'  approvato,  in  linea  definitiva,  il  citato  progetto di
variante e suppletivo n. 4;
  Visto il decreto del Ministro delegato in data 7 maggio 1987 con il
quale  e'  stato  approvato  il  progetto  di  variante relativo allo
svincolo in localita' «Panzone».
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4  luglio  1988 con il quale e' stato approvato, con prescrizioni, il
progetto di variante e suppletivo n. 6;
  Visto il decreto n. 648/32 - CO/PCM del 30 giugno 1989 con il quale
e' stata approvata la perizia n. 7;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria  del commercio e
dell'artigianato  n.  9/B5/MICA  del  31 gennaio 2001 con il quale e'
stata approvata la perizia di assestamento finale;
  Visto  il  Certificato di collaudo finale redatto dalla Commissione
di  collaudo  in  data  5  luglio  2001,  approvato  con  decreto del
Ministero delle attivita' produttive n. 39/B5/MAP del 12 maggio 2004,
con il quale sono state collaudate le opere in argomento;
  Visto che la procedura espropriativa e' stata completata;
  Visto  il verbale sottoscritto in data 7 dicembre 1991 con il quale
e'  stata consegnata in via temporanea e parziale all'amministrazione
provinciale di Avellino la suddetta strada di collegamento tra l'area
industriale  di  S. Mango  sul  Calore  e  la  S.S. 401 Ofantina, ivi
compresi gli svincoli S. Mango, Panzone, Poppano, Area Industriale S.
Mango  e  con  esclusione  delle  opere  di  viabillia' secondaria di
interesse comunale;
  Vista  la  nota  n.  8837 del 13 febbraio 2004 dell'amministrazione
provinciale  di  Avellino ed il riscontro della D.G.C.I.I. del MAP n.
1.069.127  del  18 marzo 2004, in merito all'individuazione dell'ente
destinatario finale dell'opera in argomento;
  Viste  la  propria  nota  n.  1045  del 26 aprile 2004 inviata alla
regione  Campania  ed  all'amministrazione  provinciale  di  Avellino
relativa  alla  conferma  della  destinazione  finale  dell'opera  in
questione  alla predetta amministrazione provinciale di Avellino e la
nota di riscontro della medesima amministrazione provinciale n. 27164
del 18 maggio 2004;
  Vista  la  successiva  propria  comunicazione n. 1155 del 1° giugno
2004 effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n.
241 del 7 agosto 1990 e s.m. e i.;
  Considerato  che  nei termini assegnati con la citata comunicazione
non sono pervenute osservazioni;
  Considerato   che  non  sussistono  danni  attribuibili  ad  eventi
naturali  ed  eccezionali riferiti all'opera in argomento (v. nota n.
1175  del  10  giugno 2004), intervenuti a far data dall'approvazione
del collaudo delle opere;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, stanti
l'intervenuta  approvazione  del  collaudo  tecnico-amministrativo  e
l'avvenuto  completamento  delle  procedure  espropriative  di cui in
premessa,    e'    consegnata   definitivamente   all'amministrazione
provinciale   di  Avellino  la  strada  di  collegamento  tra  l'area
industriale  di  S.  Mango sul Calore e la s.s. 401 Ofantina compresi
gli  svincoli S. Mango, Panzone, Poppano, area industriale S. Mango e
con  esclusione  delle  opere  di viabilita', secondaria di interesse
comunale - Prog. 39/40/6066.