Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole agro industriali e nazionali Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressioni frodi Al Dipartimento per la qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi D.G. per la qualita' Agli assessorati regionali agricoltura Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano All'Istituto regionale della vite e del vino Al Comando carabinieri T.N.C.A. All'Agenzia delle dogane All'Anci Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA Ai C.A.A. riconosciuti 1. Quadro normativo. Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento: regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato; regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 che applica il regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo; legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990); decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con il quale e' stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000, n. 221, e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), g), i), e e) della legge 7 marzo 2003, n. 38; decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2004, n. 1205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2004, recante disposizioni relative alle dichiarazioni di giacenza dei vini e di prodotti vinicoli. 2. Settori di intervento. La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna 2003/2004. L'intervento in oggetto interessa il settore Vitivinicolo, art. 18 del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e regolamento CE n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001. Si ricorda che, in applicazione dell'art. 6 del regolamento CE n. 1282/2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 1205/2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2004, i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono, altresi', dichiarati dal destinatario. 3. Definizioni. All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni: produttore: persona fisica o giuridica ovvero associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati, nonche' qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di ente persone soggetta agli obblighi di cui all'art. 27 del regolamento n. 1493/99; commerciante: persona fisica o giuridica che professionalmente commercializza (acquista e vende) prodotti, imbottigliati e/o sfusi; rivenditore al minuto: persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone che esercitano professionalmente un'attivita' commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascun Stato membro, tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed eventualmente impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantita' o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi. Ulteriori definizioni: CAA: Centri autorizzati di assistenza agricola; S.I.G.C. (Sistema integrato di gestione e controllo): II regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, sostituito dal regolamento CE n. 2419/01, ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari. 4. Termini e modalita' di presentazione delle dichiarazioni. 4.1. Soggetti interessati. Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio. Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione: i consumatori privati; i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attivita' commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri; i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri. 4.2. Termine di presentazione. Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all'AGEA dal 1° agosto e, comunque, entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno. Le dichiarazioni presentate successivamente al 10 settembre saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa su ritardata presentazione che alle sanzioni dettate dall'art. 12 del regolamento CE n. 1282/2001. In particolare: entro cinque giorni lavorativi si applica una riduzione del 15% degli importi da versare per la campagna in corso relativamente ai benefici delle misure previste agli articoli 24, 29, 30, 34 e 35 del regolamento CE n. 1493/99; dal sesto giorno al decimo giorno lavorativi compresi si applica, invece, una riduzione del 30%; dall'undicesimo giorno lavorativo la dichiarazione si considera non presentata ai fini della richiesta di aiuti. Le aziende sono escluse, salvo i casi di forza maggiore considerati dallo Stato membro, dal beneficio delle misure previste agli articoli 24, 29, 30, 34 e 35 del regolamento CE n. 1493/99 per la campagna di cui trattasi ed anche per la successiva. In ogni caso, le dichiarazioni confluiranno ad AGEA tramite acquisizione telematica oppure a mezzo raccomandata, in particolare: 4.3. Modalita' di presentazione. 4.3.1. Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). Per la compilazione e la presentazione della dichiarazioni di giacenza, i soggetti che hanno gia' dato mandato ad un CAA devono avvalersi dello stesso. Mentre i soggetti non aderenti ad un CAA che hanno intenzione anch'essi di avvalersi di un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) dovranno preventivamente conferire mandato. In applicazione, infatti, dell'art. 15 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, il CAA e' tenuto ad acquisire dall'utente, mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di: fornire al CAA dati completi e veritieri; collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attivita' affidate; consentire l'attivita' di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del suddetto decreto. I CAA sono, quindi, delegati a supportare il dichiarante nella compilazione della dichiarazione di giacenza tramite le seguenti attivita': 1) costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza alle modalita' descritte nel documento «Manuale delle procedure - II Fascicolo aziendale»; 2) verificare che gli allegati alla dichiarazione di giacenza necessari per l'istruttoria siano stati consegnati dal dichiarante e che siano conformi alle specifiche AGEA (istruttoria della dichiarazione); 3) compilare la dichiarazione di giacenza utilizzando gli strumenti informatici predisposti da AGEA; 4) effettuare la stampa della dichiarazione utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione da AGEA (contestualmente sara' stampato anche il quadro H contenente le attestazioni del CAA); 5) far firmare la dichiarazione al dichiarante; 6) firmare la check list «quadro H» di conferma dell'avvenuta costituzione del fascicolo cartaceo e dell'istruttoria eseguita; 7) rilasciare la dichiarazione ad AGEA utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione da AGEA; con tale operazione, a seguito della protocollazione sul SIAN, si avvia il procedimento amministrativo; 8) archiviare nel fascicolo del produttore i seguenti documenti: dichiarazione di giacenza firmata dal dichiarante e dei relativi allegati; quadro H (v. allegato 1), firmato e timbrato dal responsabile dell'ufficio CAA; distinta di ricezione AGEA. 4.3.2. Adempimenti relativi al fascicolo del produttore. La circolare A.G.E.A. n. 35 del 24 aprile 2001 stabilisce che il riconoscimento della qualifica di un soggetto che presenta una domanda debba avvenire attraverso il «fascicolo aziendale». La costituzione del fascicolo e' obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta gia' costituito, i produttori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione gia' contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata. La suddetta circolare A.G.E.A n. 35, stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione che ciascun soggetto deve presentare, a corredo della propria domanda, per essere inserita nel fascicolo aziendale. I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra i produttori e l'amministrazione. In tutti i casi, la responsabilita' dei procedimenti amministrativi ancora aperti al momento dell'eventuale revoca del mandato stesso, rimane in capo al CAA che ha presentato la domanda relativa. Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si rimanda al documento «Manuale delle procedure - II Fascicolo aziendale». 4.3.3. Produttori che si avvalgono dell'assistenza del CAA - Comunicazione telematica. I soggetti preposti al ricevimento delle dichiarazioni telematiche sono individuati nei CAA - Centri di assistenza agricola ai quali si potranno rivolgere i dichiaranti che abbiano dato mandato a tali organismi. Quindi, entro e non oltre il giorno 10 settembre, il dichiarante si rechera' presso gli uffici del CAA al quale ha dato mandato portando con se i dati frutto della ricognizione effettuata presso le proprie localizzazioni. L'operatore del CAA inserira' i dati relativi alla dichiarazione, con le modalita' descritte nei precedenti punti 4.3.1 e 4.3.2. La conferma dei dati inseriti con l'apposita funzione implica il confluire degli stessi nel patrimonio della Base Dati del Sian che, quindi, rende disponibili i dati stessi ad AGEA ai comuni interessati, all'Ispettorato repressione frodi, all'assessorato regionale all'agricoltura di competenza, nonche' all'organismo pagatore di competenza. 4.3.4. Produttori in proprio. Comunicazione tramite raccomandata. Per i dichiaranti che non si avvalgano dell'assistenza di un CAA, dichiaranti in proprio, l'amministrazione ha predisposto sul sito internet www.sian.it, nella sezione accessibile a chiunque, una funzione disponibile per la stampa di un modello di dichiarazione in bianco. Tale modello dovra' essere scaricato ed utilizzato in originale in quanto su esso e' stampato un codice a barre (barcode) che fungera' da identificativo univoco. Sono ricevibili solo ed esclusivamente i modelli scaricati in originale e recanti il codice a barre univoco. La funzione che permette lo scarico da internet del modello che i dichiaranti in proprio utilizzeranno inviandolo poi per raccomandata all'AGEA prevede che il richiedente indichi il proprio codice fiscale o CUAA al quale sara' abbinato il barcode identificativo univoco. Per usufruire del modello, il dichiarante che non abbia la possibilita' di reperirlo autonomamente puo' recarsi anche presso gli uffici della regione o dell'organismo pagatore competente per territorio che provvederanno a scaricarlo tramite un qualsiasi collegamento via internet. La dichiarazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta nonche' della fotocopia fronte e retro di un documento di identita' in corso di validita', dovra' pervenire all'AGEA in via Torino, 45 - 00184 Roma, con le modalita' descritte in precedenza (v. par. 4) entro la citata data del 10 settembre, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata. Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo: AGEA - Dichiarazione di giacenza - Campagna 2003/2004 - via Torino, 45 - 00184 Roma. I dati anagrafici dei richiedenti, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni: nome, cognome/ragione sociale - indirizzo, c.a.p. - comune (prov.), dichiarazione di giacenza - Campagna 2003/2004. La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e puo' contenere piu' di una dichiarazione, purche' relative alla medesima figura giuridica. 5. Controlli istruttori. 5.1. Controlli formali. I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilita' e completezza della dichiarazione ed in particolare la verifica: della presenza della firma del richiedente; della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' (par. 7.1.3 Documento di riconoscimento); della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente) (par. 7.1.4 Controlli anagrafici e par. 7.1.5 Rappresentante legale). 5.2. Sottoscrizione della dichiarazione. La sottoscrizione della dichiarazione e' un requisito indispensabile per la validita' della dichiarazione stessa. La mancata apposizione della firma comporta la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione. 5.3. Documento di riconoscimento. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della dichiarazione non e' soggetta ad autenticazione ove la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di dichiarazione. L'assenza del documento di identita' richiesto comporta la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione. 5.4. Controlli anagrafici. L'amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA, ove presente, del dichiarante. Se il CUAA non fosse indicato oppure risultasse errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), cio' comportera' la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione. Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'amministrazione procedera' alla segnalazione dell'anomalia nella dichiarazione. I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella dichiarazione, per rendere possibile l'invio di eventuali comunicazioni. 5.5. Rappresentante legale. Nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, sara' verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale. Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non e' indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'amministrazione dara' opportuna segnalazione di anomalia. Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione procedera' alla segnalazione dell'anomalia nella dichiarazione. I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella dichiarazione. Le anomalie presenti sulle dichiarazioni saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 13 del regolamento CE n. 1282/2001. Si precisa, altresi', che, qualora il dichiarante presenti successivamente domanda di aiuti comunitari correlati alla stessa dichiarazione di giacenza, la presenza del fascicolo aziendale, che deve essere costituito alla presentazione della dichiarazione di giacenza, risultera' elemento determinante per il pagamento. 6. Trattamento e diffusione dei dati. I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'amministrazione per le sole finalita' previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla legge n. 675/1996. La diffusione dei suddetti dati e' consentita con le modalita' stabilite dagli articoli 20 e 21 della predetta legge. Si raccomanda agli enti ed organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti di tutti gli interessati. Roma, 23 luglio 2004 Il titolare dell'ufficio monocratico Gulinelli