Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali  -  Direzione  generale delle
                              politiche comunitarie e internazionali
                              Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali  -  Direzione  generale delle
                              politiche  agricole  agro industriali e
                              nazionali
                              Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali   -  Direzione  generale  del
                              Corpo forestale dello Stato
                              Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali    -   Ispettorato   centrale
                              repressioni frodi
                              Al  Dipartimento  per  la  qualita' dei
                              prodotti  agroalimentari  e dei servizi
                              D.G. per la qualita'
                              Agli assessorati regionali agricoltura
                              Agli  assessorati prov. autonome Trento
                              e Bolzano
                              All'Istituto regionale della vite e del
                              vino
                              Al Comando carabinieri T.N.C.A.
                              All'Agenzia delle dogane
                              All'Anci
                              Alle    organizzazioni    professionali
                              agricole:  Coldiretti - Confagricoltura
                              -  C.I.A.  -  Copagri  -  E.N.P.T.A.  -
                              Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I.
                              - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA
                              Ai C.A.A. riconosciuti

1. Quadro normativo.
  Si  riporta  di  seguito  un  elenco  della normativa comunitaria e
nazionale di riferimento:
    regolamento  (CE)  del  Consiglio  n. 1493/99 del 17 maggio 1999,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
    regolamento  (CE)  della  Commissione  n. 1623/2000 del 25 luglio
2000  e  successive  modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione
comune  del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di
mercato;
    regolamento  (CE)  della  Commissione  n. 1282/2001 del 28 giugno
2001  che  applica il regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda
le  informazioni  per  la conoscenza dei prodotti ed il controllo del
mercato nel settore vitivinicolo;
    legge   29 dicembre  1990,  n.  428,  recante  «disposizioni  per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990);
    decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con il quale e' stata
istituita   l'Agenzia   per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA);
successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000,
n. 188;
    decreto  legislativo  10 agosto  2000,  n.  260, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  21 settembre  2000,  n.  221,  e successive
modifiche,  recante  disposizioni  sanzionatorie  in applicazione del
regolamento  (CE)  n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo;
    decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n.  99,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 94 del 22 aprile
2004,  recante  disposizioni  in  materia  di  soggetti  e attivita',
integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura,
a  norma  dell'art.  1, comma 2, lettere d), g), i), e e) della legge
7 marzo 2003, n. 38;
    decreto  Ministero delle politiche agricole e forestali 25 maggio
2004,  n.  1205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  141  del  18 giugno 2004, recante disposizioni relative
alle dichiarazioni di giacenza dei vini e di prodotti vinicoli.
2. Settori di intervento.
  La  presente  circolare contiene le istruzioni applicative generali
per  la  compilazione  e  la  presentazione  delle  dichiarazioni  di
giacenza di vini e/o mosti per la campagna 2003/2004.
  L'intervento  in oggetto interessa il settore Vitivinicolo, art. 18
del  regolamento  CE  n.  1493/99  del Consiglio del 17 maggio 1999 e
regolamento CE n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001.
  Si  ricorda  che, in applicazione dell'art. 6 del regolamento CE n.
1282/2001  e  dell'art.  1  del  decreto  ministeriale  n.  1205/2004
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141
del  18 giugno  2004,  i  detentori  di  vini  e/o mosti, diversi dai
consumatori privati e dai rivenditori al minuto, dichiarano ogni anno
i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31
luglio.
  I  quantitativi  di  vini  e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del
31 luglio sono, altresi', dichiarati dal destinatario.
3. Definizioni.
  All'interno   della   circolare   sono   utilizzate   le   seguenti
definizioni:
    produttore:  persona  fisica  o  giuridica ovvero associazione di
dette  persone  che  abbia  prodotto vino da uve fresche, da mosto di
uve,  da  mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora
in  fermentazione,  da  essa ottenuti o acquistati, nonche' qualsiasi
persona  fisica  o  giuridica  ovvero  associazione  di  ente persone
soggetta agli obblighi di cui all'art. 27 del regolamento n. 1493/99;
    commerciante:  persona  fisica  o giuridica che professionalmente
commercializza (acquista e vende) prodotti, imbottigliati e/o sfusi;
    rivenditore   al   minuto:  persona  fisica  o  giuridica  ovvero
associazione   di   tali  persone  che  esercitano  professionalmente
un'attivita'  commerciale  avente  ad  oggetto  la vendita diretta al
consumatore  di  piccoli  quantitativi,  determinati da ciascun Stato
membro, tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio
e   della   distribuzione,  esclusi  coloro  che  utilizzano  cantine
attrezzate  per  il  magazzinaggio  ed  eventualmente impianti per il
condizionamento  dei  vini  in  grosse  quantita' o che esercitano la
vendita ambulante di vini trasportati sfusi.
  Ulteriori definizioni:
    CAA: Centri autorizzati di assistenza agricola;
    S.I.G.C.   (Sistema   integrato  di  gestione  e  controllo):  II
regolamento  (CEE)  n.  3508/92  del  Consiglio del 27 novembre 1992,
sostituito  dal  regolamento  CE  n. 2419/01, ha istituito un sistema
integrato   di  gestione  e  controllo  di  taluni  regimi  di  aiuti
comunitari.
4. Termini e modalita' di presentazione delle dichiarazioni.
                     4.1. Soggetti interessati.
  Sono  obbligati  a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le
persone  fisiche  o giuridiche o le associazioni di dette persone che
detengono  vino  e/o  mosti  di  uve  e/o mosti concentrati e/o mosti
concentrati rettificati alla data del 31 luglio.
  Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:
    i consumatori privati;
    i   rivenditori   al   minuto  che  esercitano  professionalmente
un'attivita'   commerciale   comprendente   la  cessione  diretta  al
consumatore  finale  di  quantitativi  di  vino  non  superiori,  per
ciascuna vendita, a 60 litri;
    i  rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il
magazzinaggio  e  il  condizionamento  di  quantitativi  di  vino non
superiori a 10 ettolitri.
4.2. Termine di presentazione.
  Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all'AGEA dal
1° agosto  e,  comunque, entro e non oltre il 10 settembre di ciascun
anno.
  Le dichiarazioni presentate successivamente al 10 settembre saranno
sottoposte  sia  a sanzione amministrativa su ritardata presentazione
che  alle  sanzioni  dettate  dall'art.  12  del  regolamento  CE  n.
1282/2001. In particolare:
    entro  cinque  giorni lavorativi si applica una riduzione del 15%
degli  importi  da  versare per la campagna in corso relativamente ai
benefici  delle misure previste agli articoli 24, 29, 30, 34 e 35 del
regolamento CE n. 1493/99;
    dal sesto giorno al decimo giorno lavorativi compresi si applica,
invece, una riduzione del 30%;
    dall'undicesimo  giorno  lavorativo la dichiarazione si considera
non  presentata  ai  fini  della  richiesta di aiuti. Le aziende sono
escluse,  salvo  i  casi  di  forza  maggiore considerati dallo Stato
membro, dal beneficio delle misure previste agli articoli 24, 29, 30,
34 e 35 del regolamento CE n. 1493/99 per la campagna di cui trattasi
ed anche per la successiva.
  In  ogni  caso,  le  dichiarazioni  confluiranno  ad  AGEA  tramite
acquisizione telematica oppure a mezzo raccomandata, in particolare:
4.3. Modalita' di presentazione.
       4.3.1. Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).
  Per  la  compilazione  e  la  presentazione  della dichiarazioni di
giacenza,  i  soggetti  che  hanno gia' dato mandato ad un CAA devono
avvalersi  dello stesso. Mentre i soggetti non aderenti ad un CAA che
hanno  intenzione  anch'essi di avvalersi di un Centro autorizzato di
assistenza agricola (CAA) dovranno preventivamente conferire mandato.
  In  applicazione,  infatti,  dell'art.  15 del decreto ministeriale
27 marzo  2001,  il  CAA  e' tenuto ad acquisire dall'utente, mandato
scritto   ad  operare  nel  suo  interesse,  da  cui  deve  risultare
l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:
    fornire al CAA dati completi e veritieri;
    collaborare  con  il  CAA  ai fini del regolare svolgimento delle
attivita' affidate;
    consentire  l'attivita'  di  controllo  del  CAA  nei casi di cui
all'art. 2, comma 2 del suddetto decreto.
  I  CAA  sono,  quindi,  delegati  a supportare il dichiarante nella
compilazione  della  dichiarazione  di  giacenza  tramite le seguenti
attivita':
    1)  costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza
alle  modalita' descritte nel documento «Manuale delle procedure - II
Fascicolo aziendale»;
    2)  verificare  che  gli  allegati alla dichiarazione di giacenza
necessari  per l'istruttoria siano stati consegnati dal dichiarante e
che   siano   conformi   alle   specifiche  AGEA  (istruttoria  della
dichiarazione);
    3)   compilare  la  dichiarazione  di  giacenza  utilizzando  gli
strumenti informatici predisposti da AGEA;
    4)  effettuare  la  stampa  della  dichiarazione  utilizzando gli
strumenti  informatici  messi a disposizione da AGEA (contestualmente
sara' stampato anche il quadro H contenente le attestazioni del CAA);
    5) far firmare la dichiarazione al dichiarante;
    6)  firmare  la  check  list «quadro H» di conferma dell'avvenuta
costituzione del fascicolo cartaceo e dell'istruttoria eseguita;
    7)  rilasciare la dichiarazione ad AGEA utilizzando gli strumenti
informatici  messi  a  disposizione  da  AGEA; con tale operazione, a
seguito  della  protocollazione  sul  SIAN,  si avvia il procedimento
amministrativo;
    8) archiviare nel fascicolo del produttore i seguenti documenti:
      dichiarazione   di  giacenza  firmata  dal  dichiarante  e  dei
relativi allegati;
      quadro  H  (v. allegato 1), firmato e timbrato dal responsabile
dell'ufficio CAA;
      distinta di ricezione AGEA.
4.3.2. Adempimenti relativi al fascicolo del produttore.
  La  circolare  A.G.E.A.  n. 35 del 24 aprile 2001 stabilisce che il
riconoscimento  della  qualifica  di  un  soggetto  che  presenta una
domanda debba avvenire attraverso il «fascicolo aziendale».
  La  costituzione  del  fascicolo e' obbligatoria nel caso in cui il
soggetto  presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo
aziendale   risulta  gia'  costituito,  i  produttori,  a  fronte  di
variazioni rispetto alla documentazione gia' contenuta nel fascicolo,
sono  tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione
aggiornata.
  La  suddetta circolare A.G.E.A n. 35, stabilisce la tipologia della
certificazione   e/o   documentazione   che   ciascun  soggetto  deve
presentare,  a corredo della propria domanda, per essere inserita nel
fascicolo aziendale.
  I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad operare
nel  proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA
stesso,  con  l'obbligo  di  fornire  la documentazione necessaria al
costante aggiornamento della propria situazione aziendale.
  I  CAA  saranno,  inoltre,  il  tramite  di  tutte le comunicazioni
intercorrenti tra i produttori e l'amministrazione.
  In tutti i casi, la responsabilita' dei procedimenti amministrativi
ancora  aperti  al  momento dell'eventuale revoca del mandato stesso,
rimane in capo al CAA che ha presentato la domanda relativa.
  Per   ulteriori   approfondimenti   sull'argomento  si  rimanda  al
documento «Manuale delle procedure - II Fascicolo aziendale».
4.3.3. Produttori   che   si  avvalgono  dell'assistenza  del  CAA  -
Comunicazione telematica.
  I  soggetti preposti al ricevimento delle dichiarazioni telematiche
sono  individuati nei CAA - Centri di assistenza agricola ai quali si
potranno  rivolgere  i  dichiaranti  che  abbiano dato mandato a tali
organismi.
  Quindi, entro e non oltre il giorno 10 settembre, il dichiarante si
rechera'  presso gli uffici del CAA al quale ha dato mandato portando
con  se i dati frutto della ricognizione effettuata presso le proprie
localizzazioni.
  L'operatore  del  CAA inserira' i dati relativi alla dichiarazione,
con le modalita' descritte nei precedenti punti 4.3.1 e 4.3.2.
  La  conferma  dei  dati inseriti con l'apposita funzione implica il
confluire  degli  stessi nel patrimonio della Base Dati del Sian che,
quindi,   rende   disponibili   i  dati  stessi  ad  AGEA  ai  comuni
interessati,   all'Ispettorato   repressione  frodi,  all'assessorato
regionale   all'agricoltura   di  competenza,  nonche'  all'organismo
pagatore di competenza.
4.3.4. Produttori in proprio. Comunicazione tramite raccomandata.
  Per  i  dichiaranti che non si avvalgano dell'assistenza di un CAA,
dichiaranti  in  proprio,  l'amministrazione  ha predisposto sul sito
internet  www.sian.it,  nella  sezione  accessibile  a  chiunque, una
funzione  disponibile per la stampa di un modello di dichiarazione in
bianco.
  Tale  modello dovra' essere scaricato ed utilizzato in originale in
quanto  su  esso e' stampato un codice a barre (barcode) che fungera'
da  identificativo  univoco. Sono ricevibili solo ed esclusivamente i
modelli scaricati in originale e recanti il codice a barre univoco.
  La  funzione  che permette lo scarico da internet del modello che i
dichiaranti  in proprio utilizzeranno inviandolo poi per raccomandata
all'AGEA prevede che il richiedente indichi il proprio codice fiscale
o CUAA al quale sara' abbinato il barcode identificativo univoco.
  Per  usufruire  del  modello,  il  dichiarante  che  non  abbia  la
possibilita' di reperirlo autonomamente puo' recarsi anche presso gli
uffici   della  regione  o  dell'organismo  pagatore  competente  per
territorio  che  provvederanno  a  scaricarlo  tramite  un  qualsiasi
collegamento via internet.
  La  dichiarazione,  compilata  in  ogni  sua parte e completa della
documentazione richiesta nonche' della fotocopia fronte e retro di un
documento  di  identita'  in  corso  di  validita',  dovra' pervenire
all'AGEA  in  via Torino, 45 - 00184 Roma, con le modalita' descritte
in  precedenza  (v.  par.  4)  entro la citata data del 10 settembre,
direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata.
  Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui
sopra, riportato nel seguente modo:
    AGEA  -  Dichiarazione  di  giacenza  -  Campagna 2003/2004 - via
Torino, 45 - 00184 Roma.
  I  dati  anagrafici  dei  richiedenti,  riportati sulla busta nello
spazio   dedicato   al   mittente,   devono   contenere  le  seguenti
informazioni:
    nome,  cognome/ragione  sociale  -  indirizzo,  c.a.p.  -  comune
(prov.), dichiarazione di giacenza - Campagna 2003/2004.
  La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo
chiaro  ed in stampatello e puo' contenere piu' di una dichiarazione,
purche' relative alla medesima figura giuridica.
5. Controlli istruttori.
5.1. Controlli formali.
  I  controlli  formali  riguardano  la  verifica  del rispetto della
normativa  comunitaria  e  nazionale  in  termini  di ricevibilita' e
completezza della dichiarazione ed in particolare la verifica:
    della presenza della firma del richiedente;
    della  presenza  della copia di un documento di riconoscimento in
corso di validita' (par. 7.1.3 Documento di riconoscimento);
    della  corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e
del   rappresentante  legale  (se  presente)  (par.  7.1.4  Controlli
anagrafici e par. 7.1.5 Rappresentante legale).
5.2. Sottoscrizione della dichiarazione.
  La    sottoscrizione    della   dichiarazione   e'   un   requisito
indispensabile  per  la  validita'  della  dichiarazione  stessa.  La
mancata   apposizione   della   firma  comporta  la  segnalazione  di
un'anomalia della dichiarazione.
5.3. Documento di riconoscimento.
  Ai  sensi  dell'art.  38,  comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  445,  del  28 dicembre  2000  la sottoscrizione della
dichiarazione  non e' soggetta ad autenticazione ove la dichiarazione
sia  presentata  unitamente  a  copia  fotostatica di un documento di
identita'  del  sottoscrittore,  in  corso  di validita' alla data di
deposito  della  stessa.  I  dati di riferimento del documento devono
essere  obbligatoriamente  trascritti  nel frontespizio del modulo di
dichiarazione.
  L'assenza   del   documento  di  identita'  richiesto  comporta  la
segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.
5.4. Controlli anagrafici.
  L'amministrazione  verifica la presenza e la correttezza del codice
fiscale (CUAA) e della partita IVA, ove presente, del dichiarante. Se
il CUAA non fosse indicato oppure risultasse errato (non appartenente
ad  alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da
quello  indicato),  cio'  comportera'  la segnalazione di un'anomalia
della dichiarazione.
  Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di
nascita  (se  si  tratta  di  persona  fisica).  Nel  caso  di errata
indicazione,    l'amministrazione    procedera'   alla   segnalazione
dell'anomalia nella dichiarazione.
  I  dati  di  domicilio  o  sede legale devono essere, in ogni caso,
correttamente  indicati  nella  dichiarazione,  per rendere possibile
l'invio di eventuali comunicazioni.
5.5. Rappresentante legale.
  Nel  caso  in  cui il dichiarante non sia una persona fisica, sara'
verificata  la  presenza  e  la  correttezza  dei dati anagrafici del
rappresentante legale.
  Verranno,  in particolare, controllate la presenza e la correttezza
del  codice  fiscale;  se  non e' indicato oppure risulta errato (non
appartenente  ad  alcun  soggetto  esistente  o  appartenente  ad  un
soggetto   diverso   da  quello  indicato),  l'amministrazione  dara'
opportuna segnalazione di anomalia.
  Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di
nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione procedera'
alla segnalazione dell'anomalia nella dichiarazione.
  I  dati  di  domicilio  devono  essere, in ogni caso, correttamente
indicati nella dichiarazione.
  Le  anomalie  presenti  sulle dichiarazioni saranno sottoposte alle
sanzioni dettate dall'art. 13 del regolamento CE n. 1282/2001.
  Si   precisa,   altresi',  che,  qualora  il  dichiarante  presenti
successivamente  domanda  di  aiuti  comunitari correlati alla stessa
dichiarazione  di  giacenza, la presenza del fascicolo aziendale, che
deve  essere  costituito  alla  presentazione  della dichiarazione di
giacenza, risultera' elemento determinante per il pagamento.
6. Trattamento e diffusione dei dati.
  I  dati  personali  gestiti  in modo manuale o informatizzato nelle
diverse  fasi  procedurali, sono trattati dall'amministrazione per le
sole  finalita'  previste  dalla  normativa  comunitaria, nazionale e
regionale vigente.
  I  diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati,
possono   utilizzare   gli   stessi   esclusivamente  per  i  compiti
istituzionali  di  propria  competenza  e  nei limiti stabiliti dalla
legge n. 675/1996.
  La  diffusione  dei  suddetti  dati  e' consentita con le modalita'
stabilite dagli articoli 20 e 21 della predetta legge.
  Si  raccomanda  agli  enti  ed  organismi  in  indirizzo  di  voler
assicurare   la  massima  diffusione  dei  contenuti  della  presente
circolare nei confronti di tutti gli interessati.

    Roma, 23 luglio 2004


                           Il titolare dell'ufficio monocratico
                                        Gulinelli