IL DIRETTORE GENERALE
                     del Dipartimento del tesoro
  Visto  il  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58,  ed in
particolare l'art. 66;
  Visto  il  decreto  4 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21
giugno  2001)  con  il  quale  l'M.T.S.  S.p.a.  e' stata autorizzata
all'esercizio   del   segmento  di  mercato  «BondVision»,  e'  stato
approvato   il   relativo  regolamento  e  sono  stati  ammessi  alle
negoziazioni  di  detto mercato le societa' di gestione del risparmio
(SGR),  limitatamente  all'attivita'  di  gestione  collettiva  o  di
gestione  per  conto  di soggetti ammessi alle negoziazioni, ai sensi
dell'art. 66, commi 1 e 2 del predetto art. 66;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 40166 del 23 aprile 2003 con il
quale e' stato sostituito l'art. 2 del predetto decreto 4 giugno 2001
e   sono   state  ammesse  alle  negoziazioni  del  predetto  mercato
all'ingrosso  le  imprese  di assicurazione e le societa' di gestione
del  risparmio,  italiane o estere subordinando per i soggetti esteri
detta  ammissione alla sussistenza di adeguate forme di vigilanza nel
Paese di appartenenza;
  Vista  la nota n. 61/2004 del 1° marzo 2004, con la quale la M.T.S.
S.p.a.  chiesto  l'approvazione  delle  modifiche  ai regolamenti del
mercato M.T.S. e del segmento del mercato BondVision;
  Vista  in particolare la richiesta di modifca dell'art. 9, comma 1,
lettera  f)  del  regolamento del segmento di mercato Bond-Vision, al
fine  di  consentire  la  partecipazione  al mercato all'ingrosso dei
titoli di Stato delle fondazioni bancarie;
  Vista la nota del Dipartimento del tesoro del 25 marzo 2004, con la
quale  sono  stati  richiesti  i  pareri delle Autorita' di vigilanza
sulle predette modifiche;
  Visti  i  pareri  favorevoli  della  CONSOB  e della Banca d'Italia
espressi  con  note  n.  4034869  del  19 aprile 2004 e n. 473755 del
17 maggio 2004;
  Ritenuto  che  l'approvazione  della  citata  modifica dell'art. 9,
comma  1,  lettera  f)  del  regolamento  BondVision,  presupponga la
modifica dell'art. 2 del predetto decreto 4 giugno 2001;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 maggio 1999, n. 153, recante la
disciplina  civilistica  e  fiscale  degli  enti  conferenti  di  cui
all'art.  11,  comma  1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356,  e  disciplina  fiscale  delle  operazioni  di  ristrutturazione
bancaria,  a norma dell'art. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 461,
e successive modificazioni;
  Ritenuto,  ai  sensi  dell'art.  66,  comma  2  del  citato decreto
legislativo  n.  58/1998,  di consentire la partecipazione diretta al
suddetto  mercato  Bond-Vision delle fondazioni bancarie disciplinate
dal predetto decreto legis1ativo n. 153/1999;
                              Decreta:
  L'art. 2 del decreto 4 giugno 2001 e' sostituito come segue:
    «Ai sensi dell'art. 66, comma 2, del medesimo decreto legislativo
sono  ammesse  alle negoziazioni del predetto mercato all'ingrosso le
fondazioni  bancarie  disciplinate  dal decreto legislativo 17 maggio
1999,  n.  153, le imprese di assicurazione e le societa' di gestione
del  risparmio, italiane o estere; per i soggetti esteri l'ammissione
alle  negoziazioni  e' subordinata alla sussistenza di adeguate forme
di vigilanza nel Paese di appartenenza».
      Roma, 20 luglio 2004
                                    Il direttore generale: Siniscalco