IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
                                e con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, «Attuazione
delle  Direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,  91/689/CEE  sui  rifiuti
pericolosi  e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»
e in particolare il disposto dell'art. 4 che prescrive che si debbano
favorire  le  attivita'  di  recupero  dei  rifiuti,  ai  fini di una
corretta gestione degli stessi;
  Visto l'art. 31 dello stesso decreto legislativo, che prescrive che
sono adottate per ciascun tipo di attivita', con decreti del Ministro
dell'ambiente,   di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e della Sanita', le norme, che fissano i
tipi e le quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le
attivita' di recupero sono sottoposte a procedure semplificate;
  Visto il decreto 5 febbraio 1998 recante individuazione dei rifiuti
non  pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai
sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22;
  Vista  la  direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  9  aprile  2002 ed in particolare l'allegato C, schema di
trasposizione  dei  Codici  CER  relativi  alle  voci dell'allegato 1
suballegato 1 del decreto 5 febbraio 1998;
  Visto   il   rapporto   finale   del  Tavolo  di  Consultazione  ed
approfondimento relativo all'impiego del cemento di materie prime non
tradizionali, istituito con nota GAB/2003/4939 dell'8 maggio 2003;
  Considerata  pertanto  la necessita' di integrare la voce 13.18 del
decreto  5  febbraio 1998 in base ai risultati del predetto Tavolo di
Consultazione;
  Considerata la necessita' di adottare procedure di urgenza anche al
fine   di   non  provocare  danno  o  limitazione  di  competitivita'
internazionale all'industria nazionale del cemento;
  Espletata  la  procedura  di  informazione  di  cui  alla direttiva
98/34/CE,  che  codifica  la  procedura  istituita  con  la direttiva
83/189/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. All'allegato 1 suballegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio
1998,  dopo  la  voce 13.18 e' inserita la voce 13.18.bis allegata al
presente decreto.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 27 luglio 2004

       Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
                              Matteoli

                      Il Ministro della salute
                               Sirchia

               Il Ministro delle attivita' produttive
                               Marzano