Avvertenza:
    Il  testo  coordinato  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art.  11,  comma  1,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10,  comma  3, del
medesimo  testo  unico,  al  solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla  legge  di  conversione,  che  di quelle richiamate nel decreto
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . . .))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
               Differimento termini ossigeno disciolto
  1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e
successive modificazioni, e' differita al 31 dicembre 2006.
  2.  La disciplina di cui al comma 1 e' assicurata dall'approvazione
od  all'aggiornamento  dei  piani  d'ambito,  che devono contenere le
misure  di  adeguamento  dei  sistemi di collettamento e depurazione,
volti  a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli
obiettivi  di  qualita' di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999,
n.  152, e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia. ((
I termini di cui all'art. 10-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
200, sono differiti al 31 dicembre 2004 )).
  3. Al fine di verificare le misure di cui al comma 2, tutti i piani
sono   trasmessi  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto;  le  medesime  misure  devono essere contenute nei
piani  di  tutela  che  le  regioni  approvano e trasmettono entro il
31 dicembre 2004 al medesimo Ministero.
((   3-bis. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti
da  superfici  impermeabili non adibite allo svolgimento di attivita'
produttive  rientranti tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti
in  laguna  di  Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli
scarichi.
  3-ter.  Sono  considerate  superfici  impermeabili non adibite allo
svolgimento  di attivita' produttive le strade pubbliche e private, i
piazzali  di  sosta  e  di  movimentazione  di automezzi, parcheggi e
similari,   anche  di  aree  industriali,  dove  non  vengono  svolte
attivita'   che  possono  oggettivamente  comportare  il  rischio  di
trascinamento  di  sostanze  pericolose  o  di  sostanze  in grado di
determinare effettivi pregiudizi ambientali.
  3-quater.  I  titolari  degli scarichi di cui al comma 3-bis devono
presentare  entro  centottanta  giorni  i  piani  di  adeguamento  al
Magistrato alle acque.
  3-quinquies.  La  validazione  dei  piani  di adeguamento di cui al
comma  3-quater  e'  affidata  al  Magistrato  alle  acque  il  quale
avvalendosi  di  una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il
regolamento previsto dalla stessa )).

          Riferimenti normativi:
              - Il   decreto-legge   13 aprile   1993,  n.  109  reca
          «Modifiche  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          8 giugno   1982,   n.  470,  concernente  attuazione  della
          direttiva n. 76/160/CEE, relativa alla qualita' delle acque
          di balneazione».
              - La  legge 12 giugno 1993, n. 185 reca «Conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993,
          n.  109,  recante modifiche al decreto del Presidente della
          Repubblica  8 giugno  1982,  n. 470, concernente attuazione
          della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle
          acque di balneazione».
              - Il  decreto  legislativo  11 maggio 1999, n. 152 reca
          «Disposizioni  sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
          recepimento   della  direttiva  91/271/CEE  concernente  il
          trattamento  delle  acque  reflue  urbane e della direttiva
          91/676/CEE    relativa    alla   protezione   delle   acque
          dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati  provenienti  da
          fonti agricole».
              - Si    riporta   il   testo   dell'art.   10-bis   del
          decreto-legge  24 giugno 2003, n. 147 (Proroga di termini e
          disposizioni urgenti ordinamentali):
              «Art. 10-bis. (Adeguamento degli scarichi esistenti). -
          1.  I  termini  di  cui  all'art. 62, comma 11, del decreto
          legislativo  11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi
          esistenti,  ancorche'  non autorizzati, sono differiti fino
          ad  un  anno  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto.».
              - La  legge 1° agosto 2003, n. 200 reca «Conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003,
          n.  147,  recante proroga di termini e disposizioni urgenti
          ordinamentali».
                               Art. 2.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.