IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre
2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea n.
L 270  del  21 ottobre  2003, che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune
ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della  Commissione  del
21 aprile  2004,  recante  modalita'  di  applicazione  del regime di
pagamento  unico  di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio
che  stabilisce  norme  comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell'ambito  della  politica  agricola  comune  ed  istituisce taluni
regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
  Visto  l'articolo  4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente  «disposizioni  per  l'adempimento  di obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria   per   il   1990)»,   con   il   quale  si  dispone  che
all'applicazione  nel  territorio  nazionale  dei regolamenti emanati
dalla  Comunita'  europea  si provvede con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali;
  Visto  il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  137  del
14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e
l'istituzione  dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  Vista  la  nota  direttoriale  del  MiPAF  dell'11 giugno 2004 e la
lettera di riscontro della Commissione europea n. 16536 del 25 giugno
2004;
  Ritenuta   la   necessita'  di  dettare  disposizioni  urgenti  per
l'applicazione  delle  richiamate  norme  comunitarie  allo  scopo di
procedere all'identificazione degli agricoltori ammissibili al regime
di  pagamento  unico  ed  alla  fissazione  provvisoria  dei  diritti
all'aiuto;
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato  e  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano,
espresso nella riunione del 15 luglio 2004.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  40  del  regolamento (CE) n. 1782/03,
possono  essere  invocate le seguenti circostanze eccezionali o cause
di forza maggiore:
    a) incapacita'  professionale  di  lunga durata dell'agricoltore,
ovvero  malattia  grave  o  morte  di alcuno dei componenti l'impresa
familiare;
    b) calamita' naturale;
    c) distruzione   fortuita   dei   fabbricati   aziendali  adibiti
all'allevamento;
    d) epizoozia sul patrimonio zootecnico;
    e) vincolo   agroambientale   interagente  con  la  produttivita'
aziendale nel triennio;
    f) furto di animali;
    g) incendio   doloso   di  terzi  della  produzione  o  di  parte
dell'azienda agricola;
    h) sequestro di persona dell'agricoltore o di suoi familiari;
    i) sequestro  giudiziario  o  conservativo dell'azienda agricola,
ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode;
    l)  nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per
societa' agricole;
    m) incapacita'   dell'agricoltore   ad   esercitare   l'attivita'
agricola  ovvero  a richiedere i relativi premi per colpa motivata di
un terzo.
  2.   La  documentazione  relativa  ai  casi  di  forza  maggiore  o
circostanze  eccezionali  deve  essere  notificata  all'AGEA entro il
10 dicembre 2004, secondo le modalita' definite dalla medesima AGEA.
  3. Le modalita' tecniche d'applicazione dei movimenti aziendali, di
cui   all'articolo   33  del  regolamento  (CE)  n.  1782/03  e  agli
articoli 13,  14  e  15  del  regolamento  (CE)  n.  795/2004 saranno
definite  dall'AGEA,  sentiti gli organismi pagatori riconosciuti, in
coerenza  con  la  nota  MiPAF  dell'11 giugno  2004  e la nota della
Commissione europea n. 16536 del 25 giugno 2004.
  4.  L'AGEA  da'  avvio,  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  presente  decreto,  alla
procedura  di  cui  all'articolo  12, comma 1 del regolamento (CE) n.
795/2004.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 luglio 2004
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 163