IL DIRETTORE GENERALE
                dei farmaci e dei dispositivi medici

  Visto  il  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni, recante il recepimento delle direttive della Comunita'
economica   europea  in  materia  di  specialita'  medicinali  e,  in
particolare,  l'art.  16  attinente  alle  prescrizioni  di carattere
generale relative ai medicinali;
  Vista  la  legge  8 agosto  1996, n. 425, recante la conversione in
legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
recante   disposizioni  urgenti  per  il  risanamento  della  finanza
pubblica;
  Vista  la  vigente  normativa  in  materia  di  rimborsabilita' dei
prodotti medicinali e, in particolare, l'art. 9, comma 5, della legge
8 agosto 2002, n. 178;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  2 ottobre 1995, e successive
integrazioni,   con  il  quale  e'  stato  attribuito  il  codice  di
autorizzazione all'immissione in commercio ai farmaci preconfezionati
prodotti  industrialmente  di  cui al decreto ministeriale 8 novembre
1993, e successive integrazioni;
  Ritenute  superate  le  esigenze che avevano determinato l'adozione
del codice «/G» quale complemento del codice A.I.C.;
  Considerato  che non risulta comunque piu' giustificata, anche alla
luce    della    normativa    comunitaria    sopra   citata,   alcuna
differenziazione nell'ambito dei medicinali generici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  codice  «\G»  deve essere eliminato dall'etichettatura o da
altro  materiale  informativo di prodotti medicinali, ove attualmente
riportato.
  2.  Le  confezioni  prodotte  successivamente al novantesimo giorno
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non  possono essere
commercializzate se non conformi al disposto del precedente comma 1.
  3.  E'  consentito  l'esaurimento  delle  scorte  delle  confezioni
prodotte anteriormente al termine indicato al precedente comma 2.