IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'Universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto   il   decreto   in   data   11 ottobre  2002,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  con  il quale e' stata costituita la
commissione  tecnico-consultiva  ai  sensi  dell'art.  3 del predetto
regolamento;
  Visto  il  decreto  in data 30 maggio 2002, con il quale l'istituto
«Scuola   di   formazione   in  psicoterapia  sistemica  familiare  e
relazionale  -  NAVEN»  e' stato abilitato ad istituire e ad attivare
nella  sede di Udine un corso di specializzazione in psicoterapia, ai
sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;
  Vista   l'istanza   con   la  quale  il  predetto  istituto  chiede
l'autorizzazione  al  trasferimento della sede da viale Ledra n. 4, a
via Marangoni n. 95;
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   commissione
tecnico-consultiva nella seduta dell'11 giugno 2004;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  Comitato  nella  riunione  del 15 luglio 2004 trasmessa con
nota 604 del 19 luglio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'istituto  «Scuola  di  formazione  in  psicoterapia sistemica
familiare  e  relazionale  -  NAVEN»,  abilitato  con decreto in data
30 maggio  2002,  ad  istituire  e ad attivare nella sede di Udine un
corso  di  specializzazione  in psicoterapia al sensi del regolamento
adottato  con  decreto  ministeriale  11  dicembre  1998,  n. 509, e'
autorizzato a trasferire la sede da viale Ledra n. 4, a via Marangoni
n. 95.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 26 luglio 2004

                                         Il direttore generale: Masia