IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

    Vista  la  legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e
dei tabacchi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n. 198, sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
    Vista  le  legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
    Visto   il   decreto  ministeriale  22 febbraio  1999,  n.  67  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n. 184 recante
l'attuazione  della  direttiva  2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
    Visto  il  decreto  direttoriale  19 dicembre  2001  che fissa la
ripartizione  dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati
e successive integrazioni;
    Viste  le  richieste presentate dalle ditte Internationai Tobacco
Agency  Srl,  Diadema  SpA,  Gallaher  Italia  Srl,  British American
Tobacco Italia S.p.a., Gutab Sas, Sifaco SA e Maga Team Srl intese ad
ottenere  l'iscrizione  nella  tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati;
    Considerata   l'opportunita'   di  prevedere  ulteriori  tipi  di
condizionamenti   di   tabacchi   lavorati   di  cui  e'  ammessa  la
circolazione;
    Considerato,  altresi',  che  ai  sensi  dell'art. 2 della citata
legge  13 luglio  1965,  n.  825, e successive modificazioni, occorre
provvedere  all'inserimento  di  varie  marche  di  tabacchi lavorati
esteri  di  provenienza  UE,  in conformita' ai prezzi indicati nelle
citate  richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui
alle  tabelle  B  -  sigari  e sigaretti - C e D allegate al predetto
decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La  lettera  b)  dell'art. 2 del decreto direttoriale 22 febbraio
2002,  come  modificato dall'art. 1 del decreto direttoriale 7 agosto
2003, e' sostituita dalla seguente:
      b) Trinciati: scatole, buste o altri involucri da gr. 2,5 - 3 -
4 - 5 - 12,5 - 20 - 25 - 40 - 50 - 100 - 110 - 200.