Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092, nonche'
dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                 Denominazioni di vendita nazionali
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del
decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  109, le denominazioni di
vendita  «latte  fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di
alta  qualita»,  da  riportare  nella etichettatura del latte vaccino
destinato  al  consumo  umano, sono esclusivamente riservate al latte
prodotto  conformemente  all'articolo  4,  commi  1  e 2, della legge
3 maggio  1989,  n.  169,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
14 gennaio  1997,  n.  54.  ((  La data di scadenza del «latte fresco
pastorizzato»  e  del  «latte fresco pastorizzato di alta qualita» e'
determinata  nel  sesto  giorno  successivo  a quello del trattamento
termico,  salvo  che  il produttore non indichi un termine inferiore.
L'uso  del  termine «fresco» nelle denominazioni di vendita del latte
vaccino  destinato  al  consumo umano e' riservato ai prodotti la cui
durabilita'  non eccede quella di sei giorni successivi alla data del
trattamento termico.
  1-bis.  E'  comunque  vietata  l'utilizzazione  della denominazione
«fresco» sull'etichetta, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle
confezioni e sugli imballaggi ovvero in denominazioni di fantasia per
il  latte  prodotto in maniera non conforme all'articolo 4, commi 1 e
2, della legge 3 maggio 1989. n. 169. ))
  2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti
autorizzati,  prima  della  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 169
del  1989,  in  relazione  all'evoluzione  tecnologica  e'  quella di
«latte» con l'aggiunta della indicazione del trattamento autorizzato.
  3.  La denominazione di vendita «passata di pomodoro», da riportare
nella  etichettatura  del prodotto derivante dalla trasformazione del
pomodoro,  e' riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta
del  pomodoro  fresco.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive  e  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto  con  il  Ministro  per  le  politiche  comunitarie e con il
Ministro  della  salute,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  da  adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le ulteriori
caratteristiche  del  suddetto  prodotto  ed  in  particolare  la sua
composizione e le altre modalita' di produzione, nonche' individuati,
tra  quelli  gia'  previsti  dalla  legislazione  vigente,  i  metodi
ufficiali  di  analisi  e  le  modalita'  relative  ai  controlli, ((
eseguiti  per  il  Ministero delle politiche agricole e forestali dal
personale  dell'Ispettorato  centrale repressione frodi con qualifica
di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria.
  3-bis. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n.
171, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «Ai   fini   della  classificazione  merceologica  si  intende  per
«vitello» un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima
dell'ottavo  mese  di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185
chilogrammi». ))
  4.  Con  il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e di Bolzano, sono (( definiti )) le modalita' ed i requisiti
per  l'indicazione obbligatoria della dicitura del luogo di origine o
di provenienza dei prodotti di cui ai commi 1 e 3.
  5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del
consumatore,  la  denominazione  di  vendita  dello  Stato  membro di
produzione non puo' essere usata quando il prodotto che essa designa,
dal  punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione,
si  discosta in maniera sostanziale dai prodotti di cui ai commi 1, 2
e 3.
  6.  Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le
disposizioni  previste  all'articolo  4,  commi 1-ter e 1-quater, del
citato  decreto  legislativo  n. 109 del 1992. La documentazione deve
essere  trasmessa  al  Ministero  delle  attivita'  produttive  e  al
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  i  quali, entro
sessanta   giorni   dalla   presentazione   della   domanda,  possono
autorizzare   l'uso   della   denominazione   o,   con   il  medesimo
provvedimento,  stabilire eventuali specifiche merceologiche, nonche'
indicazioni di utilizzazione.
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.
  8.  Per  i  prodotti  di  cui  ai  commi  2  e 3, le produzioni, le
confezioni,  gli  imballaggi  e le etichette conformi alle previgenti
disposizioni   possono   essere  utilizzati  per  un  periodo  di  ((
centoventi  ))  giorni  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
((    8-bis.  Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18 giugno
1986,  n.  282,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986, n. 462, e' sostituito dal seguente:
  «2.  Per  l'effettuazione  delle  analisi  di  revisione, anche con
riguardo  ai  prodotti  di  cui  all'articolo  1, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge   24 giugno   2004,   n.  157,  l'Ispettorato  centrale
repressione  frodi  si  avvale,  senza  nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi». ))
          Riferimenti normativi:
              - Si riportano i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 4 del
          decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  109, recante:
          «Attuazione   delle   direttive  89/395/CEE  e  89/396  CEE
          concernenti   l'etichettatura,   la   presentazione   e  la
          pubblicita' dei prodotti alimentari»:
              «1-ter.    E'   ugualmente   consentito   l'uso   della
          denominazione  di  vendita  sotto  la  quale il prodotto e'
          legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro
          di  origine.  Tuttavia,  qualora  questa  non  sia  tale da
          consentire  al  consumatore di conoscere l'effettiva natura
          del  prodotto  e  di  distinguerlo dai prodotti con i quali
          esso  potrebbe  essere confuso, la denominazione di vendita
          deve   essere   accompagnata   da  specifiche  informazioni
          descrittive sulla sua natura e utilizzazione.
              1-quater.  La  denominazione  di  vendita  dello  Stato
          membro  di  produzione  non  puo'  essere  usata, quando il
          prodotto  che  essa  designa,  dal  punto  di  vista  della
          composizione  o della fabbricazione, si discosta in maniera
          sostanziale  dal  prodotto conosciuto sul mercato nazionale
          con tale denominazione.».
              - Si  riportano i commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 3
          maggio 1989, n. 169, recante: «Disciplina del trattamento e
          della commercializzazione del lane alimentare vaccino»:
              «Art.   4  (Latte  fresco  pastorizzato).  -  1.  Viene
          definito  «latte fresco pastorizzato» il latte che perviene
          crudo  allo  stabilimento  di  confezionamento  e  che, ivi
          sottoposto a un solo trattamento termico entro 48 ore dalla
          mungitura, presenti al consumo:
                a) prova della fosfatasi alcalina negativa;
                b) un   contenuto   in   sieroproteine  solubili  non
          denaturate  non  inferiore  al  14 per cento delle proteine
          totali;
                c) prova della perossidasi positiva.
              2.  Il «latte fresco pastorizzato» puo' essere definito
          «latte  fresco  pastorizzato di alta qualita» qualora venga
          ottenuto  da  latte  crudo  proveniente  direttamente dalle
          stalle   ovvero   da   centri  di  raccolta  cooperativi  o
          consortili,   avente  le  caratteristiche  igieniche  e  di
          composizione  stabilite,  con  particolare  riferimento  al
          contenuto  di  proteine,  di  grasso,  di  carica batterica
          totale  e  di  numero di cellule somatiche, con decreto del
          Ministro   della   sanita'  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'agricoltura   e   delle  foreste,  da  emanarsi  entro
          centottanta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
          legge,  e presenti al consumo un contenuto in sieroproteine
          solubili  non  denaturate  non inferiore al 15,50 per cento
          delle proteine totali.»
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
          1997,  n. 54, e' relativo al regolamento recante attuazione
          delle  direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione
          e  immissione  sul mercato di latte e di prodotti a base di
          latte.
              Gli  articoli 1  e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169,
          abrogati  dalla  presente legge, recavano, rispettivamente,
          «Caratteristiche   del  latte  alimentare»  e  «Trattamenti
          ammessi».
              - Si  riporta  l'art.  2  della legge 4 aprile 1964, n.
          171,  (Modificazioni  al R.D.L. 26 settembre 1930, n. 1458,
          sulla  disciplina  della  vendita  delle  carni  fresche  e
          congelate), come modificato dalla presente legge:
              «Art.  2.  E' fatto obbligo ai Comuni di dispone che le
          carni  fresche e congelate siano contraddistinte, oltreche'
          dal  bollo  sanitario  prescritto  dal  regolamento  per la
          vigilanza  sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298,
          da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole
          specie, la indicazione della categoria degli animali da cui
          le carni provengono, e cioe':
                a) per i bovini: vitello, bovino adulto;
                b) per i bufalini: bufalo, annutolo;
                c) per gli equini: (categoria unica) equino;
                d) per gli ovini: agnello, ovino adulto;
                e) per i suini: (categoria unica) suino;
                f) per i caprini: capretto, caprino adulto.
              Ai  fini  della classificazione merceologica si intende
          per  «vitello»  un animale appartenente alla specie bovina,
          macellato  prima  dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa
          non superi il peso di 185 chilogrammi.
              - Si  riporta  l'art.  3  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n. 109:
              «Art.   3   (Elenco   delle  indicazioni  dei  prodotti
          preconfezionati).   -   1.   Salvo  quanto  disposto  dagli
          articoli successivi,  i prodotti alimentari preconfezionati
          destinati  al  consumatore  devono  riportare  le  seguenti
          indicazioni:
                a) la denominazione di vendita;
                b) l'elenco degli ingredienti;
                c) la   quantita'  netta  o,  nel  caso  di  prodotti
          preconfezionati   in   quantita'   unitarie   costanti,  la
          quantita' nominale;
                d) il  termine minimo di conservazione o, nel caso di
          prodotti    molto    deperibili    dal   punto   di   vista
          microbiologico, la data di scadenza;
                e) il   nome  o  la  ragione  sociale  o  il  marchio
          depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore
          o  di  un  venditore  stabilito  nella  Comunita' economica
          europea;
                f) la  sede  dello  stabilimento  di  produzione o di
          confezionamento;
                g) il  titolo alcolometrico volumico effettivo per le
          bevande  aventi  un  contenuto alcolico superiore a 1,2% in
          volume;
                h) una dicitura che consenta di identificare il lotto
          di appartenenza del prodotto;
                i) le  modalita'  di conservazione e di utilizzazione
          qualora    sia   necessaria   l'adozione   di   particolari
          accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
                l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
                m)  il luogo di origine o di provenienza, nel caso in
          cui  l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa
          l'origine o la provenienza del prodotto;
                m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie
          di ingredienti come previsto dall'art. 8.
              2.  Le  indicazioni  di  cui  al  comma 1 devono essere
          riportate  in  lingua  italiana;  e'  consentito riportarle
          anche  in piu' lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano
          corrispondenti termini italiani, e' consentito riportare le
          menzioni originarie.
              3.  Salvo  quanto  prescritto  da  norme specifiche, le
          indicazioni  di  cui  al  comma  1  devono  figurare  sulle
          confezioni  o  sulle  etichette dei prodotti alimentari nel
          momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
              4.  Il  presente  decreto non pregiudica l'applicazione
          delle   norme   metrologiche,   fiscali  e  ambientali  che
          impongono ulteriori obblighi di etichettatura.
              5.  Per  sede  si  intende  la localita' ove e' ubicata
          l'azienda o lo stabilimento.
              5-bis.   Con   decreto  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive  e  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali  sono  definite  le  modalita' ed i requisiti per
          l'indicazione  obbligatoria  della dicitura di cui al comma
          1, lettera m).»
              - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 18
          giugno   1986,   n.   282,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  dall'art.  1,  legge 7 agosto 1986, n. 462,
          recante:  «Misure  urgenti  in  materia  di  prevenzione  e
          repressione    delle   sofisticazioni   alimentari»,   come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.   11.   1.  Per  le  analisi  di  sua  competenza
          l'Ispettorato  centrale  repressioni  frodi si avvale anche
          degli  istituti  di  ricerca  e  di sperimentazione agraria
          disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23
          novembre   1967,  n.  1318,  nonche'  della  collaborazione
          tecnico  scientifica  di  istituti  univesitari  e di altri
          istituti  pubblici  qualificati,  con  i quali si stipulano
          apposite convenzioni di durata triennale.
              2. Per  l'effettuazione  delle  analisi  di  revisione,
          anche  con riguardo ai prodotti di cui all'art. 1, comma 1,
          2   e   3,  del  decreto-legge  24  giugno  2004,  n.  157,
          l'Ispettorato  centrale  repressione frodi si avvale, senza
          nuovi  o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno
          dei propri laboratori di analisi.
              3. Con  decreto  del  Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti
          della dotazione organica complessiva delle singole carriere
          di   cui   alla  allegata  tabella  B,  e'  determinato,  e
          all'occorrenza  variato, il numero degli addetti ai singoli
          istituti  di  ricerca  e di sperimentazione agraria, con la
          specificazione delle relative qualifiche funzionali.
              4. Gli    organici   delle   carriere   del   Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste  e  degli  istituti  di
          ricerca   e  di  sperimentazione  agraria  sono  modificati
          secondo le allegate tabelle A e B.
              5. L'onere   derivante   dall'attuazione  del  presente
          articolo  e'  valutato in lire 17.500 milioni in ragione di
          anno.  La  quota relativa all'anno 1986 e' valutata in lire
          9.240 milioni.