Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Denominazioni di vendita nazionali 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le denominazioni di vendita «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualita», da riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato al consumo umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54. (( La data di scadenza del «latte fresco pastorizzato» e del «latte fresco pastorizzato di alta qualita» e' determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. L'uso del termine «fresco» nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano e' riservato ai prodotti la cui durabilita' non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico. 1-bis. E' comunque vietata l'utilizzazione della denominazione «fresco» sull'etichetta, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle confezioni e sugli imballaggi ovvero in denominazioni di fantasia per il latte prodotto in maniera non conforme all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989. n. 169. )) 2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti autorizzati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 169 del 1989, in relazione all'evoluzione tecnologica e' quella di «latte» con l'aggiunta della indicazione del trattamento autorizzato. 3. La denominazione di vendita «passata di pomodoro», da riportare nella etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, e' riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le ulteriori caratteristiche del suddetto prodotto ed in particolare la sua composizione e le altre modalita' di produzione, nonche' individuati, tra quelli gia' previsti dalla legislazione vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalita' relative ai controlli, (( eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria. 3-bis. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Ai fini della classificazione merceologica si intende per «vitello» un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi». )) 4. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono (( definiti )) le modalita' ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura del luogo di origine o di provenienza dei prodotti di cui ai commi 1 e 3. 5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non puo' essere usata quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dai prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3. 6. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le disposizioni previste all'articolo 4, commi 1-ter e 1-quater, del citato decreto legislativo n. 109 del 1992. La documentazione deve essere trasmessa al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero delle politiche agricole e forestali, i quali, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, possono autorizzare l'uso della denominazione o, con il medesimo provvedimento, stabilire eventuali specifiche merceologiche, nonche' indicazioni di utilizzazione. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169. 8. Per i prodotti di cui ai commi 2 e 3, le produzioni, le confezioni, gli imballaggi e le etichette conformi alle previgenti disposizioni possono essere utilizzati per un periodo di (( centoventi )) giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (( 8-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e' sostituito dal seguente: «2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi». )) Riferimenti normativi: - Si riportano i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari»: «1-ter. E' ugualmente consentito l'uso della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto e' legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di origine. Tuttavia, qualora questa non sia tale da consentire al consumatore di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita deve essere accompagnata da specifiche informazioni descrittive sulla sua natura e utilizzazione. 1-quater. La denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non puo' essere usata, quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione.». - Si riportano i commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 3 maggio 1989, n. 169, recante: «Disciplina del trattamento e della commercializzazione del lane alimentare vaccino»: «Art. 4 (Latte fresco pastorizzato). - 1. Viene definito «latte fresco pastorizzato» il latte che perviene crudo allo stabilimento di confezionamento e che, ivi sottoposto a un solo trattamento termico entro 48 ore dalla mungitura, presenti al consumo: a) prova della fosfatasi alcalina negativa; b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per cento delle proteine totali; c) prova della perossidasi positiva. 2. Il «latte fresco pastorizzato» puo' essere definito «latte fresco pastorizzato di alta qualita» qualora venga ottenuto da latte crudo proveniente direttamente dalle stalle ovvero da centri di raccolta cooperativi o consortili, avente le caratteristiche igieniche e di composizione stabilite, con particolare riferimento al contenuto di proteine, di grasso, di carica batterica totale e di numero di cellule somatiche, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e presenti al consumo un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 15,50 per cento delle proteine totali.» - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, e' relativo al regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte. Gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169, abrogati dalla presente legge, recavano, rispettivamente, «Caratteristiche del latte alimentare» e «Trattamenti ammessi». - Si riporta l'art. 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, (Modificazioni al R.D.L. 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate), come modificato dalla presente legge: «Art. 2. E' fatto obbligo ai Comuni di dispone che le carni fresche e congelate siano contraddistinte, oltreche' dal bollo sanitario prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioe': a) per i bovini: vitello, bovino adulto; b) per i bufalini: bufalo, annutolo; c) per gli equini: (categoria unica) equino; d) per gli ovini: agnello, ovino adulto; e) per i suini: (categoria unica) suino; f) per i caprini: capretto, caprino adulto. Ai fini della classificazione merceologica si intende per «vitello» un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi. - Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109: «Art. 3 (Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati). - 1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti; c) la quantita' netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantita' unitarie costanti, la quantita' nominale; d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea; f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; i) le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; l) le istruzioni per l'uso, ove necessario; m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto; m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'art. 8. 2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; e' consentito riportarle anche in piu' lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, e' consentito riportare le menzioni originarie. 3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore. 4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura. 5. Per sede si intende la localita' ove e' ubicata l'azienda o lo stabilimento. 5-bis. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalita' ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m).» - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 7 agosto 1986, n. 462, recante: «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», come modificato dalla presente legge: «Art. 11. 1. Per le analisi di sua competenza l'Ispettorato centrale repressioni frodi si avvale anche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, nonche' della collaborazione tecnico scientifica di istituti univesitari e di altri istituti pubblici qualificati, con i quali si stipulano apposite convenzioni di durata triennale. 2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all'art. 1, comma 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi. 3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica complessiva delle singole carriere di cui alla allegata tabella B, e' determinato, e all'occorrenza variato, il numero degli addetti ai singoli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali. 4. Gli organici delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono modificati secondo le allegate tabelle A e B. 5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e' valutato in lire 17.500 milioni in ragione di anno. La quota relativa all'anno 1986 e' valutata in lire 9.240 milioni.