L'AUTORITA'

Considerato in fatto.
  L'Associazione  nazionale  comuni  d'Italia  (ANCI)  dell'Emilia  e
Romagna, con nota del 3 giugno 2004, ha chiesto a questa Autorita' di
esprimere  il  proprio  avviso  in  ordine  ad alcuni problemi che si
presentano  negli  appalti  di  manutenzione  e  nei contratti aperti
previsti  dall'art.  154  del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre  1999,  n.  554 e successive modifiche, nonche' in ordine
alla   possibilita'   di  ricorrere  per  questi  lavori  all'appalto
integrato  di  cui  all'art.  19,  comma 1, lettera b) della legge 11
febbraio  1994,  n.  109  e  successive modifiche ed all'art. 140 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e
successive modifiche.
  In  particolare l'Associazione ha rappresentato che per i lavori di
manutenzione   affidabili   con   contratti  aperti  e'  estremamente
difficile  prevedere  l'organizzazione delle singole lavorazioni e di
conseguenza   valutare  i  rischi  per  la  sicurezza  e  salute  dei
lavoratori e, pertanto, sussiste l'impossibilita' di assolvere a gran
parte  delle  prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia di
sicurezza.
  Soluzione  adeguata, secondo l'Associazione, potrebbe essere quella
di  indicare  nel  relativo  bando  di  gara un piano di sicurezza di
massima  basato  sulla  lettura  dei  dati  storici delle lavorazioni
effettuate   in   casi  similari  nel  passato  e  ponendo  a  carico
dell'appaltatore  l'elaborazione  di uno specifico piano operativo di
sicurezza collegato ad ogni singolo ordine di lavoro.
Considerato in diritto.
  Le  richieste di chiarimenti avanzate necessitano in primo luogo di
chiarire  cosa le norme intendono per manutenzione. La specificazione
e'  contenuta  nell'art.  2,  comma  2,  lettera  l), del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 554/1999 e successive modifiche. Essa
e'  definita  come  la  combinazione  di  tutte  le  azioni  tecniche
specialistiche  e  amministrative, incluse le azioni di supervisione,
volte  a  mantenere  o  a  riportare  un  opera  o  un impianto nella
condizione  di  svolgere  la  funzione  prevista dal provvedimento di
approvazione  del progetto. Da tale definizione si deduce che essa si
riferisce sia alla manutenzione ordinaria sia a quella straordinaria.
Va,  inoltre,  rilevato  che la manutenzione puo' essere suddivisa in
quella programmabile ed in quella di pronto intervento.
  In  secondo  luogo  va chiarito che il contratto aperto e' definito
dall'art.  154,  comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999 e successive modifiche come il contratto che si riferisce
ad  un  determinato  arco  di  tempo  e  che  prevede,  come oggetto,
l'esecuzione  di lavorazioni che sono singolarmente definite nel loro
contenuto  prestazionale  ed  esecutivo  ma  non  nel loro numero. La
quantita'  delle prestazioni da eseguire dipende dalle necessita' che
verranno in evidenza nell'arco di tempo previsto contrattualmente. Si
tratta,   quindi,   di   contratti   che   riguardano  esclusivamente
lavorazioni   inerenti  la  manutenzione  ordinaria  o  straordinaria
definita  di pronto intervento. Nel caso, infatti, che gli interventi
siano individuabili sia nel contenuto prestazionale ed esecutivo, sia
nel numero e sia nella localizzazione si tratta di normali appalti di
esecuzione di lavori.
  Va,  inoltre, osservato che la normativa (art. 19, comma 1, lettera
b),  della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109 e successive modifiche)
prevede  la  possibilita'  di  impiegare  l'appalto integrato per gli
interventi  di  manutenzione, restauro e scavi archeologici qualsiasi
siano  i loro importi nonche' per gli interventi di importo superiore
a  Euro  200.000  e inferiore a 10 milioni di euro qualora, pero', la
componente  impiantistica  o  tecnologica incida per piu' del 60% del
valore  dell'opera  e  per gli interventi di importo inferiore a Euro
200.000  e  pari  o superiore a 10 milioni di euro senza alcun limite
sulla  loro natura. Il comma 1-bis del suddetto art. 19 dispone, poi,
che  la  gara  per l'appalto integrato deve avvenire sulla base di un
progetto  definitivo,  mentre  il  comma  5-bis del medesimo articolo
dispone  che  nel  caso  di  lavori  di manutenzione l'esecuzione dei
lavori  puo' prescindere dalla redazione del progetto esecutivo. Cio'
significa  che  i  lavori  di manutenzione ordinaria e straordinaria,
programmabili  o  di pronto intervento, possono essere eseguiti sulla
base del progetto definitivo.
  La  suddetta  disposizione  (art.  19,  comma 5-bis, della legge n.
109/1994  e  successive  modifiche)  conferma  gli  avvisi piu' volte
espressi dall'Autorita' (determinazione del 31 gennaio 2001, n. 4) in
ordine  alla derogabilita' della disposizione relativa ai tre livelli
progettuali (preliminare, definitivo ed esecutivo) ogni qual volta la
differenza di definizione tecnica fra il progetto definitivo e quello
esecutivo,  nella sostanza, non sussiste. La disposizione, pero', non
puo'  essere intesa nel senso che nel caso dei lavori di manutenzione
non e' mai obbligatorio redigere il progetto esecutivo.
  Qualora, infatti, si tratta di lavori di manutenzione straordinaria
di  un  opera,  nella quale va compresa anche la ristrutturazione, il
recupero  o  la  trasformazione  dell'opera,  non si puo' prescindere
dall'obbligo  di  redigere  il  progetto esecutivo in quanto sussiste
certamente  una  differenza  di livello di definizione tecnica fra il
progetto definitivo e quello esecutivo.
  In  base a tale assetto normativo puo' concludersi che allorche' si
tratta di lavori di manutenzione - costituiti da lavorazioni definite
nel   contenuto  prestazionale  ed  esecutivo,  nel  numero  e  nella
localizzazione - puo' impiegarsi sia il contratto di sola esecuzione,
da  affidare  sulla base di un progetto esecutivo, e sia il contratto
di  progettazione  esecutiva  e di esecuzione (appalto integrato), da
affidare sulla base di un progetto definitivo, mentre se si tratta di
lavori  di manutenzione - costituiti da lavorazioni definite nel loro
contenuto  prestazionale  ed esecutivo ma non nel loro numero e nella
loro localizzazione - puo' essere utilizzato sia il contratto di sola
esecuzione  e  sia  il  contratto  aperto. Va osservato che in questo
ultimo  caso  fra  le due possibilita' e' sicuramente da preferire il
contratto aperto in quanto piu' rispondente al fatto che si tratta in
sostanza di manutenzione di pronto intervento.
  Per  quanto  riguarda  l'aspetto della sicurezza va considerato che
esso  si  presenta  differente  nel caso dell'appalto integrato e nel
caso  dei  contratti  aperti.  In  entrambi i casi le norme obbligano
all'osservanza  delle  disposizioni  sulla  sicurezza  dei  luoghi di
lavori  ed  in particolare di quelle di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica del 3 luglio 2003, n. 222, sui contenuti minimi dei
piani  di  sicurezza,  secondo  il  quale, laddove non e' prevista la
redazione  dei  piani  di  sicurezza  e di coordinamento ai sensi del
decreto   legislativo  del  14 agosto  1996,  n.  494,  e  successive
modifiche,  le stazioni appaltanti sono comunque tenute ad effettuare
una  stima  dei  relativi  costi  per il cui calcolo, come suggerisce
l'ente   richiedente,   si  puo'  fare  riferimento  agli  interventi
pregressi.
  Le suddette disposizioni comportano che:
    a) nel caso dell'appalto integrato il progetto definitivo posto a
base  di  gara  deve  contenere  anche degli elaborati costituenti lo
sviluppo   del  documento  facente  parte  del  progetto  preliminare
denominato  prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani
di  sicurezza  (art.  18,  comma  1,  lettera  f),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  21 dicembre  1999, n. 554 e successive
modifiche);
    b) nel caso del contratto aperto, invece - tenuto conto del fatto
che  le  lavorazioni  devono  essere  eseguite  in  luoghi non sempre
preventivamente  conosciuti e, pertanto, nella maggior parte dei casi
e'  difficile  prevedere  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle
singole  lavorazioni  e  la valutazione dei rischi per la sicurezza e
salute dei lavoratori e, conseguentemente, la redazione di preventivi
piani  per  la  prevenzione  degli stessi - occorre che le specifiche
tecniche   delle   singole   lavorazioni   previste  contrattualmente
contengano  anche disposizioni inerenti l'aspetto della sicurezza sia
per  quanto  riguarda  le  maestranze impegnate nell'esecuzione delle
lavorazioni  sia per quanto riguarda gli utenti delle opere su cui si
interviene.
  Nei  bandi di gara vanno, poi, sempre indicati i costi dei piani di
sicurezza  che  non  sono  soggetti a ribasso. Per quanto riguarda il
contratto  aperto  va  osservato  che  - dato che non e' tecnicamente
possibile,  come  prima  rilevato, redigere dei piani di sicurezza ma
soltanto  prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza
della  maestranze  e  dell'utenza e, di conseguenza, non e' possibile
valutare i costi tramite la redazione di un computo metrico - occorre
specificare  quale e' la parte del prezzo complessivo di ogni singola
prestazione  prevista  contrattualmente  -  quasi  sempre, valutato a
corpo  con  riferimento  a  piu' lavorazioni fra loro collegate - che
riguarda  la sicurezza e che, come prima ricordato, non e' soggetta a
ribasso.  Va  poi osservato che la stazione appaltante deve, oltre ad
imporre  tali  prescrizioni  operative  nel  contratto,  aver cura di
verificare    che,   nel   corso   dei   lavori,   vengano   adottate
dall'appaltatore   tutte   le   misure,  volta  per  volta,  comunque
necessarie ad assicurare la salute e sicurezza dei lavoratori e degli
utenti delle opere interessate dai lavori di manutenzione.
  In base alle suddette considerazioni si e' dell'avviso che:
    a) nel  caso di lavori di manutenzione - costituiti da un insieme
di  lavorazioni  individuate  nel  loro contenuto tecnico e esecutivo
nonche'  nel loro numero e nella loro localizzazione - e' impiegabile
il  contratto di sola esecuzione oppure il contratto di progettazione
esecutiva ed esecuzione denominato appalto integrato;
    b) nel  caso di lavori di manutenzione - costituiti da un insieme
di lavorazioni individuate nel loro contenuto tecnico ed esecutivo ma
non  nel  loro numero e nella loro localizzazione - e' impiegabile di
norma il contratto aperto;
    c) l'affidamento  dei  contratti  di sola esecuzione di lavori di
manutenzione  deve  avvenire  sulla  base  di un progetto esecutivo -
comprendente  anche  il piano di sicurezza redatto nel rispetto delle
disposizioni  previste  dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626  e successive modifiche nonche' dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494 e successive modifiche dall'art. 31 comma 1, della legge
11 febbraio  1994,  n.  109  e successive modifiche e dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  3 luglio  2003,  n.  222  e successive
modifiche - e con l'indicazione nel bando di gara dei costi dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso;
    d) l'affidamento  dei  contratti  di  progettazione  esecutiva ed
esecuzione,  denominato  appalto integrato, di lavori di manutenzione
deve   avvenire   sulla   base   di  un  progetto  definitivo  e  con
l'indicazione  nel  bando  di  gara  dei  costi  della  sicurezza non
soggetti a ribasso;
    e) il  progetto  definitivo  posto  a  base  di gara dell'appalto
integrato  di  cui  alla precedente lettera d) deve comprendere anche
degli elaborati - costituenti lo sviluppo del documento facente parte
del  progetto preliminare denominato prime indicazioni e disposizioni
per  la stesura dei piani di sicurezza (art. 18, comma 1, lettera f),
del  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
e  successive modifiche) - che devono essere predisposti nel rispetto
delle  disposizioni,  per  quanto  impiegabili,  previste dal decreto
legislativo  19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche nonche'
dal   decreto   legislativo   19 agosto  1996,  n.  494  e successive
modifiche,  dall'art.  31,  comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.
109  e  successive  modifiche  e  dal  decreto  del  Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 e successive modifiche;
    f) l'affidamento  dei  contratti aperti di lavori di manutenzione
deve  avvenire  sulla  base  di  un  progetto definitivo - costituito
essenzialmente  dalla  individuazione,  per  ognuno  dei  tipi  delle
lavorazioni  previste  nel  contratto,  del loro contenuto tecnico ed
esecutivo  e  della  specificazione degli apprestamenti da realizzare
per  garantire  la  sicurezza  delle  maestranze e degli utenti delle
opere  su  cui  si interviene - e con l'indicazione nel bando di gara
del costo complessivo di ogni singola lavorazione e della quota parte
di  tale  costo, non soggetto a ribasso, riguardante l'esecuzione dei
suddetti apprestamenti.

      Roma, 28 luglio 2004

                                                 Il presidente: Garri