L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 22 luglio 2004;
  Visti:
    il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744;
    la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
    il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68/01;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
    la delibera dell'Autorita' 18 dicembre 1998, n. 154/98;
    la deliberazione dell'Autorita' 2 marzo 2000, n. 47/00;
    la  deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 236/00 come
modificata  dalla  deliberazione  dell'Autorita'  24 gennaio 2001, n.
5/01 (di seguito: deliberazione n. 236/00);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28 dicembre  2000, n. 237/00 e
successive  modifiche  e  integrazioni  (di seguito: deliberazione n.
237/00);
    la  deliberazione dell'Autorita' 14 settembre 2001, n. 199/01 (di
seguito: deliberazione n. 199/01);
    la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  19 marzo  2002,  n.  43/02 (di
seguito: deliberazione n. 43/02);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  5 giugno  2002,  n. 104/02 (di
seguito: deliberazione n. 104/02);
    la deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2002, n. 221/02;
    la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
    la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03;
    la deliberazione dell'Autorita', 12 dicembre 2003, n. 152/03;
    la deliberazione dell'Autorita', 30 gennaio 2004, n. 4/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 18 marzo 2004, n. 40/04;
  Considerato che:
    l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/95, prevede che l'Autorita'
promuova   la   tutela  degli  interessi  di  utenti  e  consumatori,
armonizzando   il   sistema  tariffario  con  obiettivi  generali  di
carattere  sociale,  di  tutela  ambientale e di uso efficiente delle
risorse;
    l'art.  2,  comma  12, lettera c), della legge n. 481/95, prevede
che  l'Autorita'  controlli le condizioni di svolgimento dei servizi,
in  modo  che  tutte  le  ragionevoli  esigenze  degli  utenti  siano
soddisfatte, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli
impianti e la salute degli addetti;
    l'art.  2,  comma  22,  della  legge  n.  481/95,  prevede che le
pubbliche   amministrazioni  e  le  imprese  sono  tenute  a  fornire
all'Autorita',  oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per
l'adempimento delle loro funzioni;
    con  la  deliberazione  n.  236/00,  l'Autorita'  ha imposto agli
esercenti   il   servizio  di  distribuzione  del  gas  l'obbligo  di
effettuare  un numero minimo di misure del grado di odorizzazione del
gas per ogni impianto di distribuzione da essi gestito;
    una   adeguata   odorizzazione  del  gas  consente  di  avvertire
eventuali   dispersioni   e,   conseguentemente,  limitare  i  rischi
derivanti dall'utilizzo del gas;
    la  deliberazione  n.  237/00  ha  disposto  che  le  tariffe  di
distribuzione  del  gas siano adeguate al potere calorifico superiore
del  gas,  individuato  sulla  base  delle  particolari  modalita' di
calcolo di cui all'art. 16 della medesima deliberazione;
    la deliberazione n. 43/02 prevede che, nell'erogazione di tutti i
servizi   del   mercato  del  gas  naturale,  l'esercente  adegui  la
determinazione  del  corrispettivo  per il servizio erogato al potere
calorifico superiore effettivo;
    il funzionamento in condizioni di sicurezza delle apparecchiature
istallate  presso  i  clienti  finali dipende dai valori di pressione
relativa del gas;
    i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere
calorifico  superiore  effettivo  ed  alla pressione relativa del gas
devono  essere effettuati secondo una procedura standardizzata e resa
preventivamente nota agli esercenti;
    la  deliberazione  n.  104/02 prevede la possibilita' di affidare
studi,   ricerche,   sperimentazioni,  speciali  analisi  economiche,
giuridiche  e  legali,  tecniche  e  finanziarie, nonche' controlli e
ispezioni,  a persone, ditte o istituzioni, aventi alta, comprovata e
documentata esperienza;
    la  deliberazione n. 199/01 prevede la possibilita' di avvalersi,
per  l'effettuazione di controlli tecnici, della collaborazione della
Guardia  di  finanza,  nell'ambito  e  con  le modalita' previste dal
protocollo d'intesa con la medesima.
  Ritenuto opportuno:
    svolgere,  nel  periodo  1° novembre  2004  -  30 settembre 2005,
controlli  tecnici  relativi  al  grado  di  odorizzazione, al potere
calorifico  superiore  effettivo  ed alla pressione relativa del gas,
nei confronti delle imprese di distribuzione;
    dare mandato al direttore generale dell'Autorita' affinche':
      a) definisca  la  procedura  per  lo  svolgimento dei controlli
tecnici di cui al precedente alinea;
      b) pubblichi la procedura di cui alla precedente lettera a) nel
sito  internet dell'Autorita' www.autorita.energia.it. e la comunichi
alle principali associazioni di categoria dei distributori di gas, al
fine di garantirne la conoscenza e l'ordinato svolgimento;
    avvalersi,  per  lo  svolgimento  dei predetti controlli tecnici,
della stazione sperimentale per i combustibili, con sede in S. Donato
Milanese  (di  seguito: stazione sperimentale per i combustibili), in
possesso   di  comprovata  e  documentata  esperienza  in  materia  e
istituzionalmente preposta a tali fini;
    avvalersi,  per  l'effettuazione  dei  medesimi  controlli, della
collaborazione  della  Guardia  di  finanza,  nell'ambito  e  con  le
modalita' previste dal protocollo d'intesa con la medesima;
                              Delibera
di  svolgere,  nel  periodo  1° novembre  2004  -  30 settembre 2005,
controlli  tecnici  relativi  al  grado  di  odorizzazione, al potere
calorifico  superiore  effettivo  ed alla pressione relativa del gas,
nei confronti delle imprese di distribuzione;
  di dare mandato al direttore generale dell'Autorita' affinche':
    a) definisca  la  procedura  per  lo  svolgimento  dei  controlli
tecnici di cui al punto precedente;
    b) pubblichi  la  procedura di cui alla precedente lettera a) nel
sito  internet dell'Autorita' www.autorita.energia.it. e la comunichi
alle principali associazioni di categoria dei distributori di gas;
  di  avvalersi,  per  lo svolgimento dei predetti controlli tecnici,
della  stazione  sperimentale  per  i  combustibili,  in  possesso di
comprovata  e  documentata  esperienza in materia e istituzionalmente
preposta a tali fini;
  di  avvalersi,  per  l'effettuazione  dei medesimi controlli, della
collaborazione  della  Guardia  di  finanza,  nell'ambito  e  con  le
modalita' previste dal protocollo d'intesa con la medesima;
  di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
www.autorita.energia.it;
  di dare mandato al direttore generale per le azioni a seguire.

    Milano, 22 luglio 2004

                                                 Il presidente: Ortis