L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 15 luglio 2004,
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e
provvedimenti applicativi;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  26  gennaio  2000 (di
seguito: decreto 26 gennaio 2000);
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  17  aprile  2001  (di
seguito: decreto 17 aprile 2001);
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 7 maggio 2001 (di seguito: decreto 7 maggio 2001);
    l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7 marzo
2003, n. 3267 (di seguito: ordinanza n. 3267/03);
    la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n. 83/03);
    la legge 24 dicembre 2003, n. 368 (di seguito: legge n. 368/03);
    l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7 maggio
2004, n. 3355;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  12  giugno  1998,  n.  58/98 (di seguito:
deliberazione n. 58/98);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 22 dicembre 1998, n. 161/98 (di
seguito: deliberazione n. 161/98);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  23  aprile  2002,  n.  71  (di
seguito: deliberazione n. 71/02);
    la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante
testo  integrato  delle  disposizioni  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo
di  regolazione  2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di
allacciamento e diritti fissi (di seguito: testo integrato);
  Considerato che:
    l'art.  9,  comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, come modificato
dall'art.  1, comma 1, del decreto 17 aprile 2001, prevede che, entro
il  31  dicembre  2001  e  successivamente ogni tre anni, l'Autorita'
ridetermini  gli  oneri di cui all'art. 8 del decreto 26 gennaio 2000
ed aggiorni l'onere annuale, sulla base del programma di cui all'art.
9,  comma  1,  del  medesimo  decreto,  «tenendo  conto di criteri di
efficienza  economica  nello  svolgimento delle attivita' previste al
medesimo articolo, nonche' degli oneri gia' reintegrati sulla base di
quanto   disposto   dai   provvedimenti   in   materia  del  Comitato
interministeriale  dei  prezzi,  come  modificati dalla deliberazione
dell'Autorita'  12  giugno  1998,  n.  58/98,  e  di  quanto previsto
dall'art.  5  della deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 1998, n.
161/98»;
    con  deliberazione  n.  71/02  l'Autorita' ha determinato, per il
triennio  2002-2004,  gli oneri conseguenti allo smantellamento delle
centrali  elettronucleari  dismesse,  alla  chiusura  del  ciclo  del
combustibile  e  alle  attivita'  connesse e conseguenti (di seguito:
attivita'  nucleari),  ai  sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto 26
gennaio 2000;
    l'ordinanza  n.  3267/03  e la legge n. 368/03 attribuiscono alla
societa'  Sogin  S.p.a.  (di  seguito:  Sogin) nuovi ruoli rispetto a
quanto  previsto  dalla normativa preesistente in termini di messa in
sicurezza  degli  impianti  nucleari  a  seguito  del mutato contesto
internazionale   dopo   gli   eventi   dell'11 settembre   2001,   di
realizzazione  del  deposito  nazionale  di  rifiuti  radioattivi (di
seguito:  deposito nazionale), con completamento previsto entro e non
oltre  il  31 dicembre 2008, e di relativo finanziamento attraverso i
prezzi  o  le  tariffe  di  conferimento  dei  rifiuti radioattivi al
deposito stesso;
    la  legge  n.  368/03  prevede  che  il  deposito  nazionale  sia
riservato  allo  stoccaggio  definitivo  dei  soli  rifiuti  di terza
categoria,  diversamente da quanto previsto dal decreto 7 maggio 2001
in  materia di stoccaggio definitivo presso il deposito nazionale dei
rifiuti  di prima e seconda categoria e solo temporaneo per quelli di
terza categoria;
    entro  il  31  dicembre  2004  l'Autorita' deve rideterminare gli
oneri  di  cui all'art. 8 del decreto 26 gennaio 2000 per il triennio
2005-2007  ed  aggiornare  l'onere  annuale, sulla base del programma
pluriennale di cui all'art. 9, comma 1, del medesimo decreto;
    le  attivita'  di  cui all'art. 8 del decreto 26 gennaio 2000 non
trovano  ancora  riscontro  in una significativa e consolidata prassi
industriale,  dal  momento  che  le  esperienze internazionali finora
maturate  in  materia  di  completo  decommissioning  delle  centrali
elettronucleari  dismesse  fino  al  rilascio incondizionato dei siti
senza  alcun vincolo di natura radiologica sono limitate e realizzate
in  contesti  normativi  specifici e difficilmente riconducibili alla
realta' italiana;
    le recenti modifiche introdotte dalla legge n. 368/03 determinano
nuovi   elementi  e  scenari  rispetto  a  quelli  evidenziati  nella
deliberazione  n. 71/02, che richiedono chiarimenti e approfondimenti
per  una  eventuale  rimodulazione  degli oneri generali afferenti al
sistema elettrico;
    ai  fini  della  rideterminazione degli oneri di cui dall'art. 9,
comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, l'Autorita' deve espletare, tra
l'altro, i seguenti accertamenti:
      a) verifica  dei  costi  e  dei tempi, anche con riferimento ad
altre  esperienze  internazionali  in  materia  di decommissioning di
impianti  nucleari,  delle  attivita'  programmate  dalla  Sogin,  in
termini  di  completezza, articolazione e relativa attribuzione delle
responsabilita';
      b) analisi  dei rischi, valutazione degli effetti in termini di
costi  e  di  tempi,  analisi  delle  probabilita'  di  accadimento e
definizione delle contro-misure per la mitigazione dei rischi;
      c) analisi   delle  possibili  alternative  che  permettano  di
conseguire  una  riduzione  dei  costi rispetto a quelli previsti dai
programmi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000;
      d) aggiornamento delle valutazioni dei costi e delle incertezze
connesse  ai  fini  della  determinazione  dell'onere  annuale per il
triennio 2005-2007;
      e) aggiornamento  dei  criteri  di separazione amministrativa e
contabile  per  le  attivita'  che  non  rientrano  tra quelle di cui
all'art.  8,  comma  1,  del decreto 26 gennaio 2000, come modificato
dall'art.  1,  della  legge  n.  83/03,  e  possono  contribuire alla
riduzione  dei costi che gravano sulla tariffa elettrica; valutazione
delle attivita' che, senza introdurre rischi di impresa, garantiscano
il pieno utilizzo delle risorse umane, mettano a frutto le competenze
in   materia  di  decommissioning  nucleare,  valorizzino  gli  asset
attraverso  la  vendita  di  parte dei siti, la gestione del deposito
nazionale, e altro;
    gli  approfondimenti  di  cui  al  precedente  alinea  presentano
elementi  di  complessita'  che,  in ragione della natura specifica e
atipica delle attivita' svolte dalla Sogin nel periodo pluriennale di
riferimento  e  dell'esigenza  di  assicurare  criteri  di efficienza
economica  nello  svolgimento  delle attivita' medesime, impongono la
necessita'  di ricorrere all'apporto di risorse specialistiche aventi
alta,   comprovata   e   documentata   esperienza   nel  settore  del
decommissioning   nucleare,   in   particolare  per  quanto  riguarda
l'analisi  dei rischi, la valutazione dell'affidabilita' dei sistemi,
l'analisi  degli  eventi  incidentali,  la  verifica  dei  criteri di
sicurezza,  la  gestione  dei  piani  di  emergenza,  l'analisi  e la
pianificazione  dei  sistemi  ambientali,  le  tecniche  correnti  di
Project Management e Project Control di progetti complessi;
    al  fine  di intensificare e rafforzare l'attivita' di verifica e
controllo  svolta  dall'Autorita'  sui rendiconti e sui preventivi di
spesa   della   Sogin   nel   rispetto  dei  criteri  di  separazione
amministrativa  e  contabile  per  le attivita' che non rientrano tra
quelle  di cui all'art. 8, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, come
modificato  dall'art.  1,  della legge n. 83/03, occorre avvalersi di
risorse  specialistiche esterne aventi alta, comprovata e documentata
esperienza nelle attivita' di verifica e controllo della contabilita'
industriale e dei bilanci;
    la  Cassa  conguaglio  per  il  settore elettrico (di seguito: la
Cassa  conguaglio),  ai  fini  delle determinazioni di sua competenza
puo'  procedere, ai sensi dell'art. 59, comma 7, del testo integrato,
ad  accertamenti  di  natura  amministrativa,  tecnica,  contabile  e
gestionale,  consistenti  nell'audizione e nel confronto dei soggetti
coinvolti,  nella  ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca,
verifica e comparazione di documenti;
  Considerato inoltre che:
    nella  sua  attivita',  l'Autorita'  tiene  conto  di  criteri di
economicita'  e di impiego efficiente delle risorse e, in base a tali
criteri, puo' avvalersi dell'attivita' di altri organi o enti;
    la  Cassa conguaglio puo' avvalersi, ai fini dello svolgimento di
attivita'  istruttorie, dell'apporto di risorse specialistiche aventi
alta,   comprovata   e   documentata   esperienza   nel  settore  del
decommissioning  nucleare  e  nelle attivita' di verifica e controllo
della  contabilita'  industriale  e  dei  bilanci,  supportando cosi'
l'Autorita'  nella  rideterminazione  degli oneri di cui dall'art. 9,
comma  2,  del  decreto 26 gennaio 2000 e nella relative attivita' di
verifica;
  Ritenuto opportuno:
    concentrare    le    attivita'   a   supporto   delle   decisioni
dell'Autorita'  in  materia  di  rideterminazione  degli oneri di cui
dall'art.  9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 in capo alla Cassa
conguaglio,  avvalendosi  della  Cassa  medesima  quale organismo che
amministra il sistema di erogazioni correlate alle finalita' generali
finanziate  attraverso prestazioni patrimoniali imposte agli utenti e
agli   esercenti   del   settore  elettrico,  demandando  alla  Cassa
conguaglio  medesima  l'organizzazione  delle  modalita' con le quali
garantire   l'apporto   di   risorse  specialistiche  alle  attivita'
istruttorie di cui al precedente alinea;
    intensificare  e  rafforzare  l'attivita' di verifica e controllo
svolta  dall'Autorita' sui rendiconti e sui preventivi di spesa della
Sogin  nel  rispetto  dei  criteri  di  efficienza  economica  di cui
all'art.  9,  comma  2, del decreto 26 gennaio 2000 e del criterio di
separazione  amministrativa  e  contabile  per  le  attivita' che non
rientrano  tra  quelle  di  cui  all'art.  8,  comma  1, del medesimo
decreto, come modificato dall'art. 1, della legge n. 83/03;
    porre gli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per le attivita'
summenzionate a carico del Conto per il finanziamento delle attivita'
nucleari  residue  di cui all'art. 59, comma 1, lettera a), del testo
integrato, con separata evidenza contabile;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Avvalimento  della  Cassa  conguaglio per lo svolgimento di attivita'
istruttorie a supporto della rideterminazione da parte dell'Autorita'
degli  oneri di cui dall'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000
               e alle relative attivita' di verifica.

  1.1  Al fine di supportare l'Autorita' nella rideterminazione degli
oneri  di  cui  dall'art.  9,  comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e
nelle  relative  attivita'  di  verifica, l'Autorita' si avvale della
Cassa  conguaglio in ordine allo svolgimento di attivita' istruttorie
che,  attraverso  l'apporto  di  risorse  specialistiche aventi alta,
comprovata  e  documentata esperienza nel settore del decommissioning
nucleare, assicurino il rispetto del criterio di efficienza economica
di  cui  all'art.  9,  comma  2,  del  decreto  26 gennaio 2000 e del
criterio  di  separazione amministrativa e contabile per le attivita'
che non rientrano tra quelle di cui all'art. 8, comma 1, del medesimo
decreto, come modificato dall'art. 1, della legge n. 83/03.
  1.2   Le  attivita'  istruttorie  di  cui  al  comma  1.1  dovranno
includere, almeno, le seguenti attivita':
    a) verifica dei costi e dei tempi, anche con riferimento ad altre
esperienze  internazionali  in materia di decommissioning di impianti
nucleari,   delle   attivita'  svolte  dalla  Sogin,  in  termini  di
completezza,    articolazione    e    relativa   attribuzione   delle
responsabilita';
    b) analisi  dei  rischi,  valutazione degli effetti in termini di
costi  e  di  tempi,  analisi  delle  probabilita'  di  accadimento e
definizione delle contro-misure per la mitigazione dei rischi;
    c) analisi  di possibili alternative che permettano di conseguire
una  riduzione  dei costi rispetto a quelli previsti dai programmi di
cui all'art. 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000;
    d) aggiornamento  delle  valutazioni dei costi e delle incertezze
connesse  ai  fini  della  determinazione  dell'onere  annuale per il
triennio 2005-2007;
    e) valutazione  delle  possibili  fonti  di ricavo (attivita' per
terzi,  valorizzazione degli asset attraverso la vendita di parte dei
siti,  gestione  del  deposito  nazionale) che possano contribuire al
finanziamento  delle  attivita'  nucleari  e  alla riduzione di costi
aggiuntivi  sulla  tariffa  elettrica,  nel  rispetto dei principi di
separazione contabile.
  1.3  Per  le  attivita' di cui al comma 1.1, la Cassa conguaglio si
avvale   di   risorse   specialistiche   aventi  alta,  comprovata  e
documentata  esperienza  nel settore del decommissioning nucleare, in
particolare  per quanto riguarda l'analisi dei rischi, la valutazione
dell'affidabilita'  dei  sistemi, l'analisi degli eventi incidentali,
la  verifica  dei  criteri  di  sicurezza,  la  gestione dei piani di
emergenza,  l'analisi  e la pianificazione dei sistemi ambientali, le
tecniche correnti di Project Management e Project Control di progetti
complessi.
  1.4 Al fine di intensificare e rafforzare l'attivita' di verifica e
controllo  svolta  dall'Autorita'  sui rendiconti e sui preventivi di
spesa della Sogin nel rispetto dei criteri di efficienza economica di
cui  all'art.  9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e del criterio
di  separazione  amministrativa  e contabile per le attivita' che non
rientrano  tra  quelle  di  cui  all'art.  8,  comma  1, del medesimo
decreto,   come   modificato  dall'art.  1,  della  legge  n.  83/03,
l'Autorita'  si  avvale  della  Cassa conguaglio che puo' ricorrere a
risorse  specialistiche esterne aventi alta, comprovata e documentata
esperienza nelle attivita' di verifica e controllo della contabilita'
industriale e dei bilanci.
  1.5  La  selezione  delle risorse esterne di cui ai commi 1.1 e 1.4
deve  basarsi  su  criteri  di  estraneita'  ad  interessi  diretti o
indiretti  o  a partecipazioni azionarie in societa' o enti coinvolti
nelle attivita' di appalto o subappalto della Sogin.
  1.6 La Cassa conguaglio, entro 15 (quindici) giorni dall'entrata in
vigore  del presente provvedimento, propone all'Autorita' gli esperti
individuati,  indicando  il  nome  e  le  esperienze professionali di
ognuno,  le  funzioni  specifiche  ad  essi  assegnate  e  i relativi
compensi.  Previa approvazione dell'Autorita', comunicata con lettera
del Direttore generale, la Cassa conguaglio nomina gli esperti.