L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 14 luglio 2004;
    Visti:
      la legge 14 novembre 1995, n. 481;
      il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
      la  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il
gas   (di  seguito:  l'Autorita)  30 maggio  2001,  n.  120/01,  come
successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 120/01);
  Considerato che:
    ai sensi dell'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, ai
fini  della  determinazione  delle  tariffe relative all'anno termico
2004-2005,  entro  il  31 marzo  2004, le imprese di rigassificazione
sottopongono all'Autorita':
      a) i  ricavi RLC, aggiornati in base all'art. 11 della medesima
deliberazione;
      b) i    ricavi   RLP   e   i   corrispettivi   integrativi   di
rigassificazione CVLP;
      c) le  proposte  tariffarie  relative al terzo anno termico del
periodo di regolazione;
    ai sensi dell'art. 12, comma 5, della deliberazione n. 120/01, le
proposte  si intendono approvate, qualora l'Autorita' non si pronunci
in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento;
    ai  sensi  dell'art.  12, comma 6, della deliberazione n. 120/01,
entro  quindici  giorni  dalla  data di approvazione delle tariffe da
parte  dell'Autorita',  le  imprese  di rigassificazione pubblicano i
corrispettivi  che  rimangono  in  vigore  per  tutto  l'anno termico
successivo;
  Considerato  che  la societa' «GNL Italia S.p.a.» ha presentato, in
data  31 marzo  2003  (prot. Autorita' n. 8476 del 1° aprile 2004) le
proposte  di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01;
e  che  dette  proposte risultano coerenti con le disposizioni di cui
alla deliberazione n. 120/01;
  Ritenuto   che  sia  opportuno  approvare  le  proposte  tariffarie
trasmesse   all'Autorita'  in  applicazione  della  deliberazione  n.
120/01;
                              Delibera:
  1. Di  approvare  la  proposta  di  cui all'art. 12, comma 2, della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di
seguito:  l'Autorita)  30 maggio  2001,  n.  120/01, presentata dalla
societa'  «GNL Italia S.p.a.» per l'anno termico 2004-2005, avente ad
oggetto  le  tariffe riportate nella tabella 1, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
  2. Di  prevedere  che  la  societa'  «GNL Italia S.p.a.» pubblichi,
anche  nel  proprio  sito Internet, la tariffa di rigassificazione, e
contestualmente informazioni atte ad assicurare trasparenza e parita'
di trattamento tra gli utenti.
  3. Di notificare alla societa' «GNL Italia S.p.a.», con sede legale
in piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (Milano), in
persona   del   legale   rapresentante   pro-tempore,   il   presente
provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
  4. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  Internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in  vigore  alla data di
pubblicazione.
  Avverso  il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25,
della  legge  14 novembre  1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso
avanti  al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro
il   termine   di   sessanta   giorni  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento.
    Milano, 14 luglio 2004
                                                 Il presidente: Ortis