L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 14 luglio 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000);
    i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
  Visti:
    la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
    la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
    il  documento  per  la  consultazione  4 aprile 2002 (di seguito:
documento per la consultazione 4 aprile 2002);
    la   deliberazione  27 dicembre  2002,  n.  234/02  (di  seguito:
deliberazione n. 234/02);
    il documento per la consultazione 16 gennaio 2003;
    la  deliberazione  18 settembre  2003,  n.  103/03  (di  seguito:
deliberazione n. 103/03);
    la  direttiva  2003/66/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del 3 luglio 2003;
  Considerato che:
    l'art.  5,  comma 1,  dei  decreti  ministeriali  24 aprile  2001
stabilisce   che   i  distributori  e  le  imprese  di  distribuzione
perseguono  gli  obiettivi  di risparmio energetico di cui ai decreti
medesimi  attraverso  progetti  che  prevedono  misure  ed interventi
ricadenti  tipicamente  nelle  tipologie  elencate nell'allegato I ai
rispettivi decreti (di seguito: interventi);
    i  decreti ministeriali 24 aprile 2001 affidano all'Autorita' per
l'energia  elettrica  e il gas (di seguito: l'Autorita) il compito di
definire  la  normativa  tecnica  di riferimento per l'attuazione del
disposto  dei  decreti  medesimi  e,  in particolare, di predisporre,
sentite  le  regioni  e le province autonome e a seguito di pubbliche
audizioni   degli   operatori   interessati,   linee   guida  per  la
preparazione,  l'esecuzione  e la valutazione consuntiva dei progetti
di cui all'art. 5, comma 1, dei medesimi decreti;
    con  documento  per la consultazione 4 aprile 2002 l'Autorita' ha
diffuso le proprie proposte per l'attuazione dei decreti ministeriali
24 aprile  2001,  incluse  quelle  relative  alle  linee guida per la
valutazione  consuntiva  dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei
medesimi   decreti,   prevedendo   l'individuazione   di   metodi  di
valutazione  standardizzata,  analitica e a consuntivo e formulando 9
proposte  di  schede  tecniche per la quantificazione dei risparmi di
energia   primaria  conseguibili  attraverso  altrettanti  interventi
ammissibili  ai  sensi  dei  medesimi  decreti  (di  seguito:  schede
tecniche di quantificazione);
    a  seguito  della  positiva  risposta  della  consultazione  alla
proposta   dell'Autorita'   di   individuare  metodi  di  valutazione
standardizzata,  analitica e a consuntivo e tenuto conto dei commenti
ricevuti  alle  9  schede  tecniche  di  quantificazione  di  cui  al
precedente alinea, l'Autorita':
      a) con  deliberazione  n. 234/02 ha approvato 8 schede tecniche
di quantificazione;
      b) con  documento  per  la  consultazione  16 gennaio  2003  ha
diffuso  10  nuove proposte di schede tecniche di quantificazione dei
risparmi  di  energia primaria conseguibili da altrettanti interventi
ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
      c) con  deliberazione  n. 103/03 ha approvato le linee guida di
cui all'art. 5, comma 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
    l'art.  3,  comma 1, della deliberazione n. 103/03 dispone che ai
fini  della  valutazione  dei  risparmi  conseguibili  attraverso gli
interventi   di   cui  ai  decreti  ministeriali  24 aprile  2001  si
distinguono:
      a) metodi di valutazione standardizzata;
      b) metodi di valutazione analitica;
      c) metodi di valutazione a consuntivo;
    l'art.  4, commi 1 e 2, della deliberazione n. 103/03 dispone che
i  parametri  per  la  valutazione  standardizzata  vengono  definiti
dall'Autorita',  per  ogni  tipologia  di intervento, mediante schede
tecniche per la quantificazione dei risparmi, pubblicate a seguito di
consultazione dei soggetti interessati;
    le  osservazioni  e  i commenti ricevuti sulle schede tecniche di
quantificazione   pubblicate   con   il  documento  di  consultazione
16 gennaio  2003  hanno  suggerito modifiche e revisioni ad alcune di
queste schede;
  Considerato inoltre che:
    le    schede    tecniche   di   quantificazione   consentono   la
determinazione  dell'energia  primaria  risparmiata  da  ogni singolo
intervento quando utilizzate congiuntamente ai criteri di valutazione
di  carattere  generale  definiti  nell'ambito della deliberazione n.
103/03;
    le  schede  tecniche  di  quantificazione  oggetto della presente
deliberazione   sono   utilizzabili  anche  a  seguito  di  eventuali
revisioni   dei   decreti   ministeriali  24 aprile  2001  in  quanto
applicabili;
    gli   articoli 12,   13   e  14  della  deliberazione  n.  103/03
stabiliscono  la  documentazione comprovante i risultati ottenuti dai
singoli  interventi  che deve essere inviata al soggetto responsabile
delle  attivita'  di  verifica e di certificazione di cui all'art. 1,
comma 1,  lettera u),  della medesima deliberazione, o conservata per
consentire  le  verifiche e i controlli di cui all'art. 7, comma 1, e
all'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2001;
    l'art.  17  della deliberazione n. 103/03 stabilisce che i titoli
di  efficienza  energetica  emessi  a  fronte  di risparmi di energia
primaria  certificati  ai sensi dell'art. 16, comma 1, della medesima
deliberazione sono di tre tipi:
      a) titoli  di  efficienza  energetica  di tipo I, attestanti il
conseguimento  di  risparmi di energia primaria attraverso interventi
per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;
      b) titoli  di  efficienza  energetica di tipo II, attestanti il
conseguimento  di  risparmi di energia primaria attraverso interventi
per la riduzione dei consumi di gas naturale;
      c) titoli  di  efficienza energetica di tipo III, attestanti il
conseguimento  di  risparmi di energia primaria attraverso interventi
diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);
  Ritenuto  che  non  sia  opportuno  dare seguito ad alcune proposte
avanzate in fase di consultazione da soggetti interessati, alcuni dei
quali hanno in particolare richiesto che:
    il   campo   di  applicazione  della  metodologia  standardizzata
proposta per l'installazione di sistemi elettronici di regolazione di
frequenza  (inverter)  in  motori  elettrici  operanti  su sistemi di
pompaggio  venisse  esteso  oltre  la soglia di potenza dei 22 kW e a
tutte  quelle  applicazioni  in  cui  vi  e' una portata variabile di
flusso  (in  particolare ai sistemi acquedottistici); la proposta non
e' stata accettata in quanto l'estensione del campo di applicabilita'
della   metodologia   standardizzata   determinerebbe  una  sensibile
riduzione  del  livello  di  accuratezza  e  di  affidabilita'  delle
valutazioni  quantitative  ottenute;  per  sistemi  di  pompaggio  di
potenza  superiore  sara'  valutata la possibilita' di sviluppare una
scheda tecnica di quantificazione di tipo analitico;
    fosse  considerata una classe di efficienza meno conservativa per
i  rendimenti  nominali  dei  motori  delle  pompe  sui quali vengono
installati  sistemi  elettronici  di  regolazione  di  frequenza;  la
proposta  non  e' stata accettata in quanto le valutazioni effettuate
sono  ritenute equilibrate, una volta considerate congiuntamente alle
altre  scelte operate nell'ambito della medesima procedura di calcolo
(in  particolare del fatto che sono stati adottati valori di ore/anno
di  funzionamento  dei  motori  in funzione dei turni di lavoro tra i
piu' elevati nell'ambito di quelli desumibili dalle diverse fonti);
    fosse  considerato  un  valore di rendimento dei motori elettrici
nel settore industriale meno conservativo nell'ambito delle classi di
efficienza  considerate  nella  proposta;  la  proposta  non e' stata
accettata   in   quanto   le  valutazioni  effettuate  sono  ritenute
equilibrate,  una  volta considerate congiuntamente alle altre scelte
operate   nell'ambito   della   medesima  procedura  di  calcolo  (in
particolare relativamente al coefficiente di utilizzo del motore);
    l'apparecchio  medio  installato  o,  in  subordine, quello medio
venduto  fosse  considerato  come  tecnologia  di  riferimento per la
quantificazione      dei     risparmi     energetici     conseguibili
dall'installazione di elettrodomestici del freddo ad alta efficienza,
in luogo dell'apparecchio medio offerto sul mercato; la prima opzione
(apparecchio  medio  installato)  non e' stata accettata in quanto la
metodologia   introdotta   si   basa  sull'assunzione  che  il  nuovo
apparecchio  venga  acquistato ex-novo o in sostituzione di esemplari
non  piu'  funzionanti o inadeguati; la seconda proposta (riferimento
all'apparecchio  medio  venduto) e' stata accettata ed estesa a tutte
le  schede tecniche di quantificazione relative agli elettrodomestici
(frigoriferi,     frigocongelatori,    congelatori,    lavastoviglie,
lavabiancheria);
    il campo di applicazione della metodologia standardizzata per gli
elettrodomestici  fosse esteso agli elettrodomestici per il freddo di
tipo  Energy+;  in  conseguenza  dell'emanazione  della  direttiva n.
2003/66/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  il  campo di
applicazione della scheda e' stato esteso alle classi A+ e A++;
    fosse  eliminata  la  distinzione  di  calcolo  tra erogatori per
doccia  a  basso  flusso e rompigetto areati installati presso utenze
con   scaldacqua  a  gas  ed  elettrici,  assumendo  valori  medi  di
risparmio;  tale  suggerimento  e'  stato  accolto,  per entrambi gli
interventi,  solo  per  quanto  riguarda il settore domestico, per il
quale sono risultati disponibili dati statistici necessari al calcolo
di un valore medio ponderato di risparmio;
    il  campo  di  applicazione della scheda sull'installazione delle
pompe  di  calore  elettriche  ad aria esterna in luogo di caldaie in
edifici  residenziali  fosse  esteso  anche  al  settore  terziario e
commerciale di piccole dimensioni; la proposta non e' stata accettata
in  quanto  la  metodologia  e'  basata  su una contabilizzazione dei
risparmi  specifica  per  il  settore  domestico, che ha modalita' di
riscaldamento  diverse  da  quelle  dei  settori  del terziario e del
commercio;   verra'  valutata  la  possibilita'  di  predisporre  una
metodologia apposita per gli altri settori;
  fosse   eliminato   il   requisito   della   perizia   giurata  per
l'attestazione  delle  caratteristiche  termiche  dell'edificio e del
vincolo  sul  parametro Cd (coefficiente di dispersione); la proposta
non  e'  stata  accolta in quanto il requisito e' imposto dal decreto
ministeriale 24 aprile 2001;
  Ritenuto  che  sia opportuno promuovere l'installazione di pompe di
calore  ad  aria  esterna in luogo di caldaie in edifici residenziali
limitatamente   ad   apparecchi   con   coefficiente  di  resa  (COP)
corrispondente  almeno alla classe A di efficienza energetica secondo
quanto previsto dalla normativa comunitaria di riferimento (direttiva
n.  2003/66/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio del 3 luglio
2003) in corso di recepimento;
  Ritenuto che sia opportuno:
    procedere    all'approvazione    delle    schede    tecniche   di
quantificazione   proposte   con   documento   per  la  consultazione
16 gennaio  2003  per  le quali non sono state considerate necessarie
revisioni a seguito della consultazione e di quelle per le quali sono
state  completate revisioni suggerite dalla consultazione, rimandando
ad  un  provvedimento  successivo  l'approvazione delle schede per le
quali  sono  ancora  in corso approfondimenti tecnici anche a seguito
delle osservazioni emerse dal processo di consultazione;
    integrare  le  informazioni  fornite  nelle  schede  tecniche  di
quantificazione  oggetto  di  consultazione e di quelle approvate con
deliberazione  n.  234/02  coerentemente  con  quanto stabilito dalla
deliberazione  n.  103/03  in  materia  di metodologia di valutazione
utilizzata,  tipologia  di  titoli  di efficienza energetica emessi e
documentazione  da  conservare,  in modo da facilitarne l'utilizzo da
parte  dei  soggetti  interessati,  senza  con  questo modificarne il
contenuto tecnico;
                              Delibera
di approvare le 9 schede tecniche per la quantificazione dei risparmi
di  energia  primaria  relativi  ad  altrettanti  interventi  di  cui
all'art.   5,   comma 1,  del  decreto  ministeriale  24 aprile  2001
riportate   nell'allegato A,   che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione.
  Di   approvare   l'inserimento   nelle   schede   tecniche  per  la
quantificazione di cui all'allegato A alla deliberazione n. 234/02 di
precisazioni relative alla metodologia di valutazione di riferimento,
alla  tipologia  di titoli di efficienza emessi a fronte dei risparmi
energetici   certificati   e   alla   documentazione  da  conservare,
coerentemente  con quanto stabilito dalla deliberazione n. 103/03, in
modo  da  facilitarne  l'utilizzo da parte dei soggetti interessati e
senza con questo modificarne il contenuto tecnico.
  Di  approvare la sostituzione dell'allegato A alla deliberazione n.
234/02  con l'allegato B alla presente deliberazione, che costituisce
parte integrante e sostanziale della stessa.
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  Internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.

    Milano, 14 luglio 2004

                                                 Il presidente: Ortis