L'ISPETTORE GENERALE CAPO
             dell'ispettorato centrale repressione frodi

  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
«Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale»
  Visto,  in  particolare,  l'art. 2, del citato decreto legislativo,
che,  rispettivamente,  al  comma  1,  istituisce il Ministero per le
politiche  agricole  ed  al  comma  3,  stabilisce  che  spettano  al
Ministero  per  le  politiche  agricole,  tra  gli  altri,  i compiti
relativi   «alla   prevenzione   e   repressione  delle  frodi  nella
preparazione  e  nel  commercio  di  prodotti  agroalimentari  ad uso
agrario»;
  Visto  altresi'  l'art.  5,  del  citato  decreto  legislativo  che
stabilisce  la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti
attivi  e  passivi  e  nelle  funzioni  di  vigilanza  del  soppresso
Ministero   delle   risorse   agricole,   alimentari   e   forestali,
relativamente  alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonche',
fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle
disposizioni  degli  articoli 3  e 4, negli altri rapporti e funzioni
facenti capo al medesimo Ministero;
  Visto   il   decreto   legislativo  del  30 luglio  1999,  n.  300,
concernente  la  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Vista  la  legge  24 novembre  1981,  n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale»;
  Visto  il  decreto  legge  27 ottobre  1986, n. 701, convertito con
modificazioni  nella  legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure
urgenti   in   materia  di  controlli  degli  aiuti  comunitari  alla
produzione dell'olio di oliva»;
  Visto  il  decreto-legge  18 giugno  1986,  n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'articolo 10
ha previsto l'istituzione dell'ispettorato centrale repressione frodi
presso  il  Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle
infrazioni   nella   preparazione   e   nel  commercio  dei  prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
  Visto  il  decreto-legge  11 gennaio  2001,  n.  1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma
3,  stabilisce  che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' posto
alle  dirette  dipendenze  del  Ministro  delle  politiche agricole e
forestali,  opera  con organico proprio ed autonomia organizzativa ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di
spesa;
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
del   13 febbraio   2003,   n.   44   recante   il   «Regolamento  di
riorganizzazione  della struttura operativa dell'ispettorato centrale
repressione frodi.»;
  Visto   il  proprio  decreto  n.  52792,  del  21 maggio  2003,  di
conferimento  ai  Direttori  degli uffici periferici dell'Ispettorato
centrale   repressione   frodi   della   delega   all'emanazione   di
ordinanze-ingiunzioni,  nelle  materie,  con  i  criteri  ed i limiti
indicati;
  Visto  il  proprio decreto n. 4467 del 12 luglio 2004, ai sensi del
decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, con il quale e' stato
conferito  l'incarico di direzione dell'ufficio periferico di Cosenza
dell'Ispettorato  centrale  repressione frodi, a decorrere dalla data
del  1°  settembre 2004 e fino al 30 novembre 2004, al dott. Bernardo
Riina, dirigente di IIª fascia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  dott. Bernardo Riina e' delegato, a decorrere dalla data del 1°
settembre  2004  e  per  la  durata  dell'incarico,  ad  emettere  le
ordinanze-ingiunzioni  di  pagamento  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie,  per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito
della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di Cosenza
di  questo Ispettorato centrale repressione frodi, nelle materie, con
i  criteri  ed  i  limiti  indicati  nel  citato decreto n. 52792 del
21 maggio 2003.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 luglio 2004
                                 L'ispettore generale capo: Lo Piparo