IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificita' settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri; Visto l'art. 12 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto; Visto l'art. 106, comma 1, del Codice il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici; Visto l'art. 106, comma 2, del medesimo Codice relativo a taluni profili che, sulla base di alcune garanzie, devono essere individuati dal codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati per scopi statistici e scientifici; Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 febbraio 2000, n. 46, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in base al principio di rappresentativita' a darne comunicazione al Garante; Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al citato provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, societa' scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volonta' di partecipare all'adozione dei codici e fra i quali e' stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, in particolare, da rappresentanti dei seguenti soggetti: Conferenza dei rettori delle universita' italiane; Associazione italiana di epidemiologia; Associazione italiana di sociologia; Consiglio italiano per le scienze sociali; Societa' italiana degli economisti; Societa' italiana di biometria; Societa' italiana di demografia storica; Societa' italiana di igiene, medicina preventiva e sanita' pubblica; Societa' italiana di statistica; Societa' italiana di statistica medica ed epidemiologia clinica; Associazione fra istituti di ricerche di mercato, sondaggi di opinione, ricerca sociale; Considerato che il testo del codice e' stato oggetto di ampia diffusione anche attraverso la sua pubblicazione sul sito Internet di questa Autorita', resa nota tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 maggio 2004, n. 117, al fine di favorire il piu' ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati; Viste le osservazioni pervenute secondo quanto disposto dal citato avviso; Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici (art. 12, comma 3, del Codice); Constatata la conformita' del codice di deontologia e di buona condotta alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione dei dati personali, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 12 e 104 e seguenti del Codice; Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Codice, il codice di deontologia e di buona condotta deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, riportato nell'Allegato A) al medesimo Codice; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; DISPONE: la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, che figura in allegato, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' al Ministro della giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice. Roma, 16 giugno 2004 Il presidente: RODOTA' Il relatore: RASI Il segretario generale: BUTTARELLI