IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

   Nella  seduta  odierna,  con  la  partecipazione del prof. Stefano
Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente,
del  prof.  Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
   Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e
la  Commissione  incoraggiano  l'elaborazione  di  codici di condotta
destinati  a  contribuire, in funzione delle specificita' settoriali,
alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione
della direttiva adottate dagli Stati membri;
   Visto  l'art.  12  del  Codice  in  materia di protezione dei dati
personali  (d.lg.  30  giugno  2003, n. 196), il quale attribuisce al
Garante   il   compito  di  promuovere  nell'ambito  delle  categorie
interessate,  nell'osservanza  del  principio di rappresentativita' e
tenendo   conto  dei  criteri  direttivi  delle  raccomandazioni  del
Consiglio   d'Europa   sul   trattamento   dei   dati  personali,  la
sottoscrizione  di  codici  di  deontologia  e  di buona condotta per
determinati  settori,  verificarne  la  conformita'  alle  leggi e ai
regolamenti  anche  attraverso  l'esame  di  osservazioni di soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
   Visto  l'art. 106, comma 1, del Codice il quale demanda al Garante
il  compito  di  promuovere la sottoscrizione di uno o piu' codici di
deontologia  e  di  buona condotta per i soggetti pubblici e privati,
ivi   comprese   le   societa'   scientifiche   e   le   associazioni
professionali,   interessati   al  trattamento  dei  dati  per  scopi
statistici o scientifici;
   Visto  l'art.  106, comma 2, del medesimo Codice relativo a taluni
profili che, sulla base di alcune garanzie, devono essere individuati
dal  codice  di  deontologia e di buona condotta per i trattamenti di
dati per scopi statistici e scientifici;
   Visto  il  provvedimento  10  febbraio  2000  del  Garante  per la
protezione  dei  dati  personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  25 febbraio 2000, n. 46, con il quale il
Garante  ha  promosso  la  sottoscrizione  di  uno  o  piu' codici di
deontologia  e  di  buona  condotta  relativi  al trattamento di dati
personali  per  scopi  statistici  e  di  ricerca  scientifica  ed ha
invitato  tutti  i  soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione
dei  medesimi  codici  in  base  al principio di rappresentativita' a
darne comunicazione al Garante;
   Viste  le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al citato
provvedimento  del  10  febbraio  2000, con le quali diversi soggetti
pubblici   e   privati,   societa'   scientifiche   ed   associazioni
professionali   hanno   manifestato   la   volonta'   di  partecipare
all'adozione  dei  codici  e  fra  i  quali e' stato conseguentemente
costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, in particolare, da
rappresentanti  dei  seguenti  soggetti: Conferenza dei rettori delle
universita'   italiane;   Associazione   italiana  di  epidemiologia;
Associazione  italiana  di  sociologia;  Consiglio  italiano  per  le
scienze   sociali;   Societa'  italiana  degli  economisti;  Societa'
italiana  di  biometria;  Societa'  italiana  di  demografia storica;
Societa'  italiana di igiene, medicina preventiva e sanita' pubblica;
Societa'  italiana  di  statistica;  Societa'  italiana di statistica
medica   ed  epidemiologia  clinica;  Associazione  fra  istituti  di
ricerche di mercato, sondaggi di opinione, ricerca sociale;
   Considerato  che  il  testo  del  codice e' stato oggetto di ampia
diffusione anche attraverso la sua pubblicazione sul sito Internet di
questa  Autorita',  resa nota tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 20 maggio 2004, n. 117, al fine di favorire
il  piu'  ampio  dibattito  e  di permettere la raccolta di eventuali
osservazioni  e  integrazioni  al  testo medesimo da parte di tutti i
soggetti interessati;

   Viste le osservazioni pervenute secondo quanto disposto dal citato
avviso;

   Rilevato  che  il rispetto delle disposizioni contenute nel codice
di  deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale
per  la  liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali
effettuato  da  soggetti  privati  e  pubblici (art. 12, comma 3, del
Codice);
   Constatata  la  conformita'  del  codice di deontologia e di buona
condotta  alle  leggi  e  ai regolamenti in materia di protezione dei
dati personali, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 12 e
104 e seguenti del Codice;
   Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 12, comma 2, del Codice, il
codice  di  deontologia  e  di  buona condotta deve essere pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante
e,  con decreto del Ministro della giustizia, riportato nell'Allegato
A) al medesimo Codice;

   Vista la documentazione in atti;

   Viste  le  osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art.  15  del  regolamento  del  Garante n. 1/2000, adottato con
deliberazione  n.  15  del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

   Relatore il prof. Gaetano Rasi;


                              DISPONE:

   la  trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per
i  trattamenti  di dati personali per scopi statistici e scientifici,
che figura in allegato, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del
Ministero  della  giustizia  per  la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  nonche'  al  Ministro  della
giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice.

Roma, 16 giugno 2004


                      Il presidente: RODOTA'

                        Il relatore: RASI

                Il segretario generale: BUTTARELLI