Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento politiche di mercato - Direzione generale politiche agroalimentari P.A.G.R. III Al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca Ai signori assessori dell'agricoltura Ai signori sindaci dei comuni interessati Agli organismi di controllo regionali ai fornitori riconosciuti Agli istituti scolastici o enti riconosciuti All'Ispettorato centrale della repressione frodi Al comando Carabinieri politiche agricole Alle organizzazioni di categoria 1. RIFERIMENTI NORMATIVI. Reg. (CE) n. 1255/1999 del 17 maggio 1999. Reg. (CE) n. 1670/2000 del 20 luglio 2000. Reg. (CE) n 2707/2000 dell'11 dicembre 2000. Reg. (CE) n. 1663/95. Reg. (CE) n. 816/2004 del 29 aprile 2004. Provvedimento di autorizzazione M.R.A.A.F. 30 dicembre 1993. Circolare MIPAF n. 1, prot. n. C/430 del 14 febbraio 2001. Circolare MIPAF n. 3, prot. n. C/1003 del 3 giugno 2004. Circolare MIPAF n. 9 prot. n. C/1625 del 27 luglio 2004. Circolare AGEA n. 835 del 19 febbraio 2001. Circolare AGEA n. 17 del 18 febbraio 2003. 2. PREMESSA. Con Reg. (CE) n. 816/2004, in vigore dal 1° maggio 2004, sono state modificate e integrate talune disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 2707/2000, relativo alla concessione di un aiuto per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole. In attuazione del predetto regolamento, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha emanato la circolare n. 3, prot. n. C/1003 del 3 giugno 2004 ed ha in corso di emanazione un'altra circolare con la quale verranno stabiliti, in particolare, i nuovi prezzi massimi per l'anno scolastico 2004/2005, e altre disposizioni applicative della normativa in materia vigente. Con la presente circolare si forniscono, a modifica e integrazione di quanto stabilito con le circolari AGEA n. 835 del 19 febbraio 2001 e n. 17 del 18 febbraio 2003, le conseguenti disposizioni operative, per consentire la corretta attuazione della procedura di applicazione della misura in questione in conformita' a quanto disposto dal Reg. (CE) n. 1663/95, soprattutto per quanto concerne la configurazione del sistema di controllo di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1993, che dovra', pertanto, essere adeguato alle disposizioni del predetto Reg. (CE) n. 1663/95. 3. NUOVI ADEMPIMENTI DEI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO. A partire dall'anno scolastico 2004/2005, i soggetti che intendono richiedere il riconoscimento (Comuni, Istituti o altri enti) sono tenuti ad indicare, nell'apposito modello di domanda di cui all'allegato 1/A e 1/B e con riferimento a ciascuna scuola per cui viene richiesto l'aiuto, il numero degli allievi iscritti, nonche' il numero totale dei giorni di scuola ad esclusione dei giorni di vacanza estiva, riferiti al calendario scolastico stabilito dalla regione di appartenenza e approvato dalla autorita' didattica competente. I soggetti che abbiano gia' presentato, con riferimento all'anno scolastico suindicato, le domande di riconoscimento, sono tenuti ad integrarle, inviando all'AGEA una comunicazione indicante gli elementi mancanti, come sopra descritti. Come previsto nella suddetta circolare n. 835, punto 4, si conferma che il riconoscimento e' valido per ogni anno scolastico, per cui la relativa domanda va rinnovata annualmente. 4. CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI AMMESSI ALL'INTERVENTO E RELATIVI IMPORTI UNITARI DELL'AIUTO. Il citato Reg. (CE) n. 816/2004 ha ampliato lo spettro delle varieta' dei prodotti ammessi all'intervento, modificandone anche la classificazione numerica delle categorie precedentemente fissate, e ha stabilito, con riferimento al periodo compreso tra l'anno scolastico 2004/05 e l'anno 2007, i relativi importi unitari dell'aiuto. Il prospetto che segue reca il dettaglio delle modifiche introdotte. A - Per il periodo dal 1° maggio 2004 al 30 giugno 2004, sono confermati gli importi degli aiuti vigenti per l'anno 2004. B - Importi dal 1° luglio 2004 C - Importi dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2005 al 30 giugno 2006 CAT. I (ex Cat. | | | I) |Latte intero |Euro/Kg. 0,2169 |Euro/Kg. 0,2016 --------------------------------------------------------------------- |Latte intero al | | " " " |cacao |Euro/Kg. 0,2169 |Euro/Kg. 0,2016 --------------------------------------------------------------------- |Yogurt di latte | | " " " |intero |Euro/Kg. 0,2169 |Euro/Kg. 0,2016 --------------------------------------------------------------------- CAT. V (ex Cat. |Latte parz. | | III) |scremato |Euro/Kg. 0,1647 |Euro/Kg. 0,1539 --------------------------------------------------------------------- |Latte parz. | | " " " |scremato al cacao |Euro/Kg. 0,1647;|Euro/Kg. 0,1539 --------------------------------------------------------------------- |Yogurt di latte | | " " " |parz. scremato |Euro/Kg. 0,1647 |Euro/Kg. 0,1539 --------------------------------------------------------------------- CAT. VIII (ex |Formaggi freschi | | Cat. VI) |al 40% di grassi |Euro/Kg. 0,6507 |Euro/Kg. 0,6348 --------------------------------------------------------------------- CAT. IX (ex Cat. |Altri formaggi al | | VII) |45% di grassi |Euro/Kg. 1,6593 |Euro/Kg. 1,6187 --------------------------------------------------------------------- CAT. X (ex. Cat. | | | VIII) |Grana Padano |Euro/Kg. 1,8437 |Euro/Kg. 1,7986 --------------------------------------------------------------------- CAT. XI (ex .Cat.|Parmigiano | | IX) |Reggiano |Euro/Kg. 2,0280 |Euro/Kg. 1,9785 D - Importi dal 1° luglio 2006 E - Importi dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2007 in poi CAT: I (ex Cat. I)|Latte intero |Euro/Kg. 0,1861|Euro/Kg. 0,1815 --------------------------------------------------------------------- |Latte intero al | | " " " |cacao |Euro/Kg. 0,1861|Euro/Kg. 0,1815 --------------------------------------------------------------------- |Yogurt di latte | | " " " |intero |Euro/Kg. 0,1861|Euro/Kg. 0,1815 --------------------------------------------------------------------- CAT. V (ex Cat. |Latte parz. | | III) |scremato |Euro/Kg. 0,1425|Euro/Kg. 0,1404 --------------------------------------------------------------------- |Latte parz. | | " " " |scremato al cacao |Euro/Kg 0,1425 |Euro/Kg. 0,1404 --------------------------------------------------------------------- |Yogurt di latte | | " " " |parz. scremato |Euro/Kg. 0,1425|Euro/Kg. 0,1404 --------------------------------------------------------------------- CAT. VIII (ex Cat.|Formaggi freschi | | VI) |al 40% di grassi |Euro/Kg. 0,5583|Euro/Kg. 0,5445 --------------------------------------------------------------------- CAT: IX (ex Cat. |Altri formaggi al | | VII) |45% di grassi |Euro/Kg. 1,4237|Euro/Kg. 1,3885 --------------------------------------------------------------------- CAT: X (ex Cat. | | | VIII) |Grana Padano |Euro/Kg. 1,5819|Euro/Kg. 1,5428 --------------------------------------------------------------------- CAT. XI (ex Cat. |Parmigiano | | IX) |Reggiano |Euro/Kg. 1,7400|Euro/Kg. 1,6970 Si precisa che, con riferimento ai formaggi della categoria VIII, sono ammessi all'aiuto unicamente i prodotti non sottoposti a trattamenti aromatizzanti. 5. PREZZI MASSIMI DEI PRODOTTI. Considerato che, come e' noto, possono beneficiare dell'aiuto esclusivamente gli allievi che frequentano corsi regolari di studio presso scuole pubbliche o private (dalla scuola materna fino agli istituti superiori di 2° grado), l'aiuto in questione deve riflettersi in un reale beneficio per gli allievi stessi, in termini di riduzione del prezzo d'acquisto dei prodotti lattiero-caseari. Ne consegue che, con riferimento a ciascuna categoria sopra indicata, il prezzo d'acquisto sostenuto dagli allievi non puo' essere superiore a quello massimo, come fissato, per ciascun anno scolastico, con provvedimento del Ministero per le politiche agricole e forestali. Gli enti e gli istituti scolastici interessati sono tenuti al rispetto di detta condizione, il cui riscontro dovra' risultare dal dettaglio dei costi delle rette pagate da ciascun allievo. Per l'anno scolastico 2004/2005, i nuovi prezzi massimi di riferimento dei prodotti sono quelli fissati con circolare ministeriale n. 9, prot. n. C/ 1625 del 27 luglio 2004. 6. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO. Nell'ottica della semplificazione amministrativa degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti l'aiuto, e' abolito, a partire dall'anno scolastico 2004/05, il periodo di pagamento intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno. La corrispondente fase di pagamento sara' ricompresa nell'ambito di un unico periodo di pagamento, intercorrente tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno. Pertanto, dovra' essere presentata una sola domanda per l'intero periodo gennaio/giugno, ferme restando le altre periodicita' gia' previste dalla predetta circolare Agea n. 835, secondo il calendario riportato di seguito: 1° settembre/31 dicembre (1° periodo) - data di scadenza per la presentazione della domanda all'Agea, senza incorrere nelle penalita', 30 aprile; 1° gennaio/30 giugno (2° periodo) - data di scadenza per la presentazione della domanda all'Agea, senza incorrere nelle penalita', 31 ottobre (il termine finale del periodo coincide comunque con la chiusura effettiva dell'anno scolastico); 1° luglio/31 agosto (3° periodo) - data di scadenza per la presentazione della domanda all'Agea, senza incorrere nelle penalita', 31 dicembre (tale periodo interessa esclusivamente le scuole materne che svolgono attivita' didattica ininterrotta anche per detti mesi). Infine, si precisa che l'indicazione nella domanda del codice fiscale (CUUAA) dall'istituto/ente richiedente, e' obbligatoria. 7. DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA. Fermo restando quanto prescritto al punto 5 della suddetta circolare AGEA n. 835, i richiedenti l'aiuto, che affidino contrattualmente a soggetti terzi la gestione delle mense o la preparazione dei pasti, sono tenuti a mettere a disposizione dei funzionari incaricati dell'esecuzione dei controlli, tutta la documentazione giustificativa delle relative domande di aiuto. Al riguardo, dovra' essere consentito e agevolato l'accesso a tale documentazione, seppure prodotta in fotocopia, con la massima collaborazione possibile, garantendo, in ogni caso, per la diretta responsabilita' che ne deriva agli stessi organismi, la regolarita' e la veridicita' dei documenti esibiti, nonche' il rispetto dei requisiti di qualita' e sanita' dei prodotti distribuiti e di ogni altra condizione prevista, in conformita' alle disposizioni in materia vigenti. 8. CONTROLLI SULL'APPLICAZIONE DELLA MISURA. Come indicato in premessa, il sistema di controllo sulla applicazione della misura in questione, finora disciplinato con le disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1993, come integrate da quelle indicate nella circolare Agea n. 835, punto 8, deve essere aggiornato mediante l'adozione di procedure conformi ai criteri e ai principi previsti dal disposto del Reg. (CE) n. 1663/95 e dalla relativa linea direttrice n. 9, nonche' dal citato Reg. (CE) n. 816/2004. A tal fine, si stabilisce quanto segue. I controlli per l'erogazione dell'aiuto in oggetto sono svolti, in regime di delega, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano, da altri organismi regionali o provinciali, secondo quanto previsto dalle convenzioni quadro stipulate ed in corso di sottoscrizione con l'Agea, in esito all'intesa Stato-regioni intervenuta il 10 dicembre 2003. Nelle more della definizione e compiutezza formale dei suddetti atti, i controlli in parola dovranno essere espletati in conformita' alla procedura contenuta nel manuale allegato, di cui si fornisce di seguito un prospetto di sintesi. 1. L'organismo di controllo come sopra individuato svolge le verifiche nei confronti di tutti i soggetti richiedenti l'aiuto, ivi compresi i comuni o altri enti nelle cui scuole vengono gestiti servizi di mensa. In conformita' alla richiamata normativa comunitaria (Reg. n. 1663/95 e linea direttrice n. 9), questi ultimi soggetti non possono esercitare direttamente il controllo per la distribuzione dei prodotti lattiero-caseari. Considerato che l'anno scolastico 2003/04 e' ormai concluso, la suddetta disposizione trovera' concreta applicazione a partire dal nuovo anno scolastico 2004/2005. 2. L'organismo di controllo procede all'esecuzione dei controlli presso il richiedente e, se necessario, presso il fornitore riconosciuto, con ispezioni in luogo e senza preavviso. 3. Le verifiche devono riguardare in particolare: a) il numero degli allievi iscritti e partecipanti alla misura ed il numero dei giorni di frequenza della scuola, nonche' il numero totale dei giorni di scuola, secondo il calendario scolastico fissato dalle competenti Autorita'; b) i quantitativi di prodotti distribuiti agli allievi; c) il rispetto del quantitativo massimo di equivalente latte per il quale puo' essere concesso l'aiuto; d) la regolarita' delle fatture rilasciate dal fornitore dei prodotti che, ai fini della concessione dell'aiuto, devono essere quietanzate; e) la rispondenza qualitativa dei prodotti distribuiti a quanto indicato in tutta la documentazione, nonche' la rispondenza dei prodotti con quelli definiti all'allegato I del Reg. (CE) n. 816/2004; f) l'integrale ripercussione dell'aiuto sul prezzo pagato dagli allievi beneficiari, in particolare attraverso la verifica del rispetto dei prezzi massimi, stabiliti annualmente dal Ministero delle politiche agricole e forestali; g) l'accertamento della provenienza dei prodotti e la loro origine comunitaria; h) la documentazione commerciale relativa ai prodotti ceduti e distribuiti, nonche' la tenuta della contabilita' a mezzo del registro di carico e scarico giornaliero o altro documento contabile similare, anche informatico. i) l'accertamento della qualita' igienico sanitaria dei prodotti e degli stabilimenti di produzione, della condizione che i prodotti stessi siano conformi ai requisiti della direttiva comunitaria n. 92/46 (CEE) del Consiglio (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1997) e, in particolare, ai requisiti relativi alla preparazione in stabilimenti riconosciuti e alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della citata direttiva. L'esito di tale accertamento va anch'esso attestato nel verbale di controllo. 4. Il competente organismo di controllo avra' cura altresi' di effettuare, possibilmente con cadenza annuale e secondo un criterio di rotazione degli enti o istituti richiedenti l'aiuto, e, comunque, ogni qualvolta lo riterra' opportuno in presenza di oggettive esigenze, ulteriori verifiche, finalizzate all'accertamento del livello qualitativo dei prodotti distribuiti agli allievi. Tali verifiche possono essere eseguite anche presso la ditta fornitrice, mediante prelievo di campioni dei vari prodotti oggetto d'aiuto, secondo le modalita' di seguito indicate: i campioni dei prodotti prelevati dovranno essere sottoposti ad analisi presso i laboratori autorizzati dalla regione, per gli accertamenti della composizione e della corrispondenza di ogni singolo prodotto alla categoria dichiarata: a) per l'accertamento della qualita' dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano fanno fede i marchi di origine apposti dai rispettivi consorzi di tutela; b) dell'operazione di prelievo dei campioni, da effettuarsi secondo le vigenti disposizioni legislative contestualmente ad un rappresentante del richiedente e del fornitore, dovra' essere dato conto in apposito verbale, sottoscritto dalle due parti. c) dell'operazione di prelievo dei campioni, da effettuarsi secondo le vigenti disposizioni legislative contestualmente ad un rappresentante del richiedente e del fornitore, dovra' essere dato conto in apposito verbale, sottoscritto dalle due parti. Tutti i verbali di controllo devono essere redatti secondo il modello di cui all'allegato 3. Per ogni altra modalita' operativa inerente i controlli in parola, si dovra' far riferimento alle disposizioni di cui alle circolari AGEA n. 835/2001, punto 8, e n. 17/2003, nelle parti non modificate dalla presente. 9. NUOVA MODULISTICA. In conseguenza delle modifiche di cui sopra, e' stata predisposta la nuova modulistica allegata alla presente (allegati 1/A, 1/B, 1/C, 2/A, 2/B, 3 ), che dovra' essere utilizzata, con effetto immediato, in sostituzione di quella prevista dalle suddette circolari Agea n. 835 e n. 17. 10. RIFERIMENTI OPERATIVI. Si comunica, infine, che a causa del recente trasferimento di sede dell'Agea, il nuovo indirizzo dell'Ufficio scrivente e' il seguente: AGEA - Settore promozione, miglioramento e aiuti sociali - via Torino n. 45 - 00184 - Roma. Si chiede di assicurare a tutti gli operatori interessati la massima diffusione del contenuto della presente. Roma, 2 agosto 2004 Il titolare dell'Ufficio monocratico: Gulinelli