Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali  -  Dipartimento politiche di
                              mercato  - Direzione generale politiche
                              agroalimentari P.A.G.R. III
                              Al      Ministero      dell'istruzione,
                              universita' e ricerca
                              Ai signori assessori dell'agricoltura
                              Ai    signori    sindaci   dei   comuni
                              interessati
                              Agli  organismi  di controllo regionali
                              ai fornitori riconosciuti
                              Agli   istituti   scolastici   o   enti
                              riconosciuti
                              All'Ispettorato      centrale     della
                              repressione frodi
                              Al    comando   Carabinieri   politiche
                              agricole
                              Alle organizzazioni di categoria

1. RIFERIMENTI NORMATIVI.
    Reg. (CE) n. 1255/1999 del 17 maggio 1999.
    Reg. (CE) n. 1670/2000 del 20 luglio 2000.
    Reg. (CE) n 2707/2000 dell'11 dicembre 2000.
    Reg. (CE) n. 1663/95.
    Reg. (CE) n. 816/2004 del 29 aprile 2004.
    Provvedimento di autorizzazione M.R.A.A.F. 30 dicembre 1993.
    Circolare MIPAF n. 1, prot. n. C/430 del 14 febbraio 2001.
    Circolare MIPAF n. 3, prot. n. C/1003 del 3 giugno 2004.
    Circolare MIPAF n. 9 prot. n. C/1625 del 27 luglio 2004.
    Circolare AGEA n. 835 del 19 febbraio 2001.
    Circolare AGEA n. 17 del 18 febbraio 2003.

2. PREMESSA.
    Con  Reg.  (CE)  n.  816/2004, in vigore dal 1° maggio 2004, sono
state  modificate  e  integrate talune disposizioni previste dal Reg.
(CE)  n.  2707/2000,  relativo  alla  concessione  di un aiuto per la
cessione  di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi
delle scuole.
    In  attuazione  del  predetto  regolamento,  il  Ministero  delle
politiche agricole e forestali ha emanato la circolare n. 3, prot. n.
C/1003  del  3 giugno  2004  ed  ha  in  corso di emanazione un'altra
circolare  con  la  quale verranno stabiliti, in particolare, i nuovi
prezzi  massimi per l'anno scolastico 2004/2005, e altre disposizioni
applicative della normativa in materia vigente.
    Con   la   presente   circolare   si  forniscono,  a  modifica  e
integrazione  di quanto stabilito con le circolari AGEA n. 835 del 19
febbraio   2001  e  n.  17  del  18  febbraio  2003,  le  conseguenti
disposizioni  operative,  per consentire la corretta attuazione della
procedura  di applicazione della misura in questione in conformita' a
quanto  disposto  dal  Reg.  (CE)  n. 1663/95, soprattutto per quanto
concerne la configurazione del sistema di controllo di cui al decreto
ministeriale  30 dicembre 1993, che dovra', pertanto, essere adeguato
alle disposizioni del predetto Reg. (CE) n. 1663/95.
3. NUOVI ADEMPIMENTI DEI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO.
    A   partire   dall'anno  scolastico  2004/2005,  i  soggetti  che
intendono  richiedere  il  riconoscimento  (Comuni,  Istituti o altri
enti)  sono  tenuti  ad indicare, nell'apposito modello di domanda di
cui  all'allegato  1/A  e 1/B e con riferimento a ciascuna scuola per
cui  viene  richiesto  l'aiuto,  il  numero  degli  allievi iscritti,
nonche'  il  numero  totale  dei  giorni  di scuola ad esclusione dei
giorni di vacanza estiva, riferiti al calendario scolastico stabilito
dalla  regione  di appartenenza e approvato dalla autorita' didattica
competente.
    I  soggetti che abbiano gia' presentato, con riferimento all'anno
scolastico  suindicato,  le domande di riconoscimento, sono tenuti ad
integrarle,   inviando   all'AGEA  una  comunicazione  indicante  gli
elementi mancanti, come sopra descritti.
    Come  previsto  nella  suddetta  circolare  n.  835,  punto 4, si
conferma  che  il  riconoscimento e' valido per ogni anno scolastico,
per cui la relativa domanda va rinnovata annualmente.
4.  CLASSIFICAZIONE  DEI  PRODOTTI  AMMESSI ALL'INTERVENTO E RELATIVI
IMPORTI UNITARI DELL'AIUTO.
    Il  citato  Reg.  (CE)  n.  816/2004 ha ampliato lo spettro delle
varieta'  dei prodotti ammessi all'intervento, modificandone anche la
classificazione  numerica  delle categorie precedentemente fissate, e
ha   stabilito,  con  riferimento  al  periodo  compreso  tra  l'anno
scolastico   2004/05  e  l'anno  2007,  i  relativi  importi  unitari
dell'aiuto.
    Il   prospetto  che  segue  reca  il  dettaglio  delle  modifiche
introdotte.
A  - Per  il  periodo  dal  1° maggio  2004  al  30 giugno 2004, sono
confermati gli importi degli aiuti vigenti per l'anno 2004.


B - Importi dal 1° luglio 2004    C - Importi dal 1° luglio 2005
       al 30 giugno 2005                  al 30 giugno 2006

CAT. I (ex Cat.  |                  |                |
I)               |Latte intero      |Euro/Kg. 0,2169 |Euro/Kg. 0,2016
---------------------------------------------------------------------
                 |Latte intero al   |                |
   "  "    "     |cacao             |Euro/Kg. 0,2169 |Euro/Kg. 0,2016
---------------------------------------------------------------------
                 |Yogurt di latte   |                |
   "  "    "     |intero            |Euro/Kg. 0,2169 |Euro/Kg. 0,2016
---------------------------------------------------------------------
CAT. V (ex Cat.  |Latte parz.       |                |
III)             |scremato          |Euro/Kg. 0,1647 |Euro/Kg. 0,1539
---------------------------------------------------------------------
                 |Latte parz.       |                |
   "  "    "     |scremato al cacao |Euro/Kg. 0,1647;|Euro/Kg. 0,1539
---------------------------------------------------------------------
                 |Yogurt di latte   |                |
   "  "    "     |parz. scremato    |Euro/Kg. 0,1647 |Euro/Kg. 0,1539
---------------------------------------------------------------------
CAT. VIII (ex    |Formaggi freschi  |                |
Cat. VI)         |al 40% di grassi  |Euro/Kg. 0,6507 |Euro/Kg. 0,6348
---------------------------------------------------------------------
CAT. IX (ex Cat. |Altri formaggi al |                |
VII)             |45% di grassi     |Euro/Kg. 1,6593 |Euro/Kg. 1,6187
---------------------------------------------------------------------
CAT. X (ex. Cat. |                  |                |
VIII)            |Grana Padano      |Euro/Kg. 1,8437 |Euro/Kg. 1,7986
---------------------------------------------------------------------
CAT. XI (ex .Cat.|Parmigiano        |                |
IX)              |Reggiano          |Euro/Kg. 2,0280 |Euro/Kg. 1,9785


 D - Importi dal 1° luglio 2006    E - Importi dal 1° luglio 2007
       al 30 giugno 2007                       in poi

CAT: I (ex Cat. I)|Latte intero      |Euro/Kg. 0,1861|Euro/Kg. 0,1815
---------------------------------------------------------------------
                  |Latte intero al   |               |
   "  "    "      |cacao             |Euro/Kg. 0,1861|Euro/Kg. 0,1815
---------------------------------------------------------------------
                  |Yogurt di latte   |               |
   "  "    "      |intero            |Euro/Kg. 0,1861|Euro/Kg. 0,1815
---------------------------------------------------------------------
CAT. V (ex Cat.   |Latte parz.       |               |
III)              |scremato          |Euro/Kg. 0,1425|Euro/Kg. 0,1404
---------------------------------------------------------------------
                  |Latte parz.       |               |
   "  "    "      |scremato al cacao |Euro/Kg 0,1425 |Euro/Kg. 0,1404
---------------------------------------------------------------------
                  |Yogurt di latte   |               |
   "  "    "      |parz. scremato    |Euro/Kg. 0,1425|Euro/Kg. 0,1404
---------------------------------------------------------------------
CAT. VIII (ex Cat.|Formaggi freschi  |               |
VI)               |al 40% di grassi  |Euro/Kg. 0,5583|Euro/Kg. 0,5445
---------------------------------------------------------------------
CAT: IX (ex Cat.  |Altri formaggi al |               |
VII)              |45% di grassi     |Euro/Kg. 1,4237|Euro/Kg. 1,3885
---------------------------------------------------------------------
CAT: X (ex Cat.   |                  |               |
VIII)             |Grana Padano      |Euro/Kg. 1,5819|Euro/Kg. 1,5428
---------------------------------------------------------------------
CAT. XI (ex Cat.  |Parmigiano        |               |
IX)               |Reggiano          |Euro/Kg. 1,7400|Euro/Kg. 1,6970

    Si precisa che, con riferimento ai formaggi della categoria VIII,
sono  ammessi  all'aiuto  unicamente  i  prodotti  non  sottoposti  a
trattamenti aromatizzanti.
5. PREZZI MASSIMI DEI PRODOTTI.
    Considerato  che,  come  e'  noto, possono beneficiare dell'aiuto
esclusivamente  gli  allievi che frequentano corsi regolari di studio
presso  scuole  pubbliche  o  private (dalla scuola materna fino agli
istituti   superiori   di   2°  grado),  l'aiuto  in  questione  deve
riflettersi  in un reale beneficio per gli allievi stessi, in termini
di riduzione del prezzo d'acquisto dei prodotti lattiero-caseari.
    Ne  consegue  che,  con  riferimento  a  ciascuna categoria sopra
indicata,  il  prezzo  d'acquisto  sostenuto  dagli  allievi non puo'
essere  superiore  a  quello  massimo, come fissato, per ciascun anno
scolastico, con provvedimento del Ministero per le politiche agricole
e forestali.
    Gli  enti  e  gli  istituti scolastici interessati sono tenuti al
rispetto  di  detta condizione, il cui riscontro dovra' risultare dal
dettaglio dei costi delle rette pagate da ciascun allievo.
    Per  l'anno  scolastico  2004/2005,  i  nuovi  prezzi  massimi di
riferimento   dei   prodotti   sono   quelli  fissati  con  circolare
ministeriale n. 9, prot. n. C/ 1625 del 27 luglio 2004.
6. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO.
    Nell'ottica    della    semplificazione    amministrativa   degli
adempimenti  a carico dei soggetti richiedenti l'aiuto, e' abolito, a
partire   dall'anno  scolastico  2004/05,  il  periodo  di  pagamento
intercorrente  tra  il  1° gennaio  e  il  31 marzo  di ogni anno. La
corrispondente  fase  di pagamento sara' ricompresa nell'ambito di un
unico  periodo  di  pagamento,  intercorrente  tra il 1° gennaio e il
30 giugno di ciascun anno.
    Pertanto,  dovra' essere presentata una sola domanda per l'intero
periodo  gennaio/giugno,  ferme  restando  le altre periodicita' gia'
previste  dalla predetta circolare Agea n. 835, secondo il calendario
riportato di seguito:
      1° settembre/31 dicembre (1° periodo) - data di scadenza per la
presentazione   della   domanda   all'Agea,   senza  incorrere  nelle
penalita', 30 aprile;
      1°  gennaio/30 giugno  (2°  periodo)  - data di scadenza per la
presentazione   della   domanda   all'Agea,   senza  incorrere  nelle
penalita',   31 ottobre  (il  termine  finale  del  periodo  coincide
comunque con la chiusura effettiva dell'anno scolastico);
      1°  luglio/31 agosto  (3°  periodo)  -  data di scadenza per la
presentazione   della   domanda   all'Agea,   senza  incorrere  nelle
penalita',  31 dicembre  (tale  periodo  interessa  esclusivamente le
scuole  materne  che  svolgono attivita' didattica ininterrotta anche
per detti mesi).
    Infine,  si  precisa  che  l'indicazione nella domanda del codice
fiscale (CUUAA) dall'istituto/ente richiedente, e' obbligatoria.
7. DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA.
    Fermo  restando  quanto  prescritto  al  punto  5  della suddetta
circolare   AGEA   n.   835,  i  richiedenti  l'aiuto,  che  affidino
contrattualmente  a  soggetti  terzi  la  gestione  delle  mense o la
preparazione  dei  pasti,  sono  tenuti  a mettere a disposizione dei
funzionari   incaricati   dell'esecuzione  dei  controlli,  tutta  la
documentazione giustificativa delle relative domande di aiuto.
    Al  riguardo,  dovra'  essere  consentito e agevolato l'accesso a
tale  documentazione,  seppure  prodotta in fotocopia, con la massima
collaborazione  possibile,  garantendo,  in ogni caso, per la diretta
responsabilita' che ne deriva agli stessi organismi, la regolarita' e
la  veridicita'  dei  documenti  esibiti,  nonche'  il  rispetto  dei
requisiti  di  qualita'  e sanita' dei prodotti distribuiti e di ogni
altra  condizione  prevista,  in  conformita'  alle  disposizioni  in
materia vigenti.
8. CONTROLLI SULL'APPLICAZIONE DELLA MISURA.
    Come   indicato  in  premessa,  il  sistema  di  controllo  sulla
applicazione  della  misura  in questione, finora disciplinato con le
disposizioni  di  cui  al decreto ministeriale 30 dicembre 1993, come
integrate  da  quelle  indicate nella circolare Agea n. 835, punto 8,
deve  essere  aggiornato mediante l'adozione di procedure conformi ai
criteri  e ai principi previsti dal disposto del Reg. (CE) n. 1663/95
e  dalla relativa linea direttrice n. 9, nonche' dal citato Reg. (CE)
n. 816/2004. A tal fine, si stabilisce quanto segue.
    I  controlli  per l'erogazione dell'aiuto in oggetto sono svolti,
in regime di delega, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
e Bolzano, da altri organismi regionali o provinciali, secondo quanto
previsto   dalle   convenzioni   quadro  stipulate  ed  in  corso  di
sottoscrizione   con   l'Agea,   in  esito  all'intesa  Stato-regioni
intervenuta il 10 dicembre 2003.
    Nelle  more  della definizione e compiutezza formale dei suddetti
atti,  i controlli in parola dovranno essere espletati in conformita'
alla  procedura contenuta nel manuale allegato, di cui si fornisce di
seguito un prospetto di sintesi.
    1.  L'organismo  di  controllo  come  sopra individuato svolge le
verifiche  nei confronti di tutti i soggetti richiedenti l'aiuto, ivi
compresi  i  comuni  o  altri  enti  nelle cui scuole vengono gestiti
servizi   di   mensa.   In   conformita'  alla  richiamata  normativa
comunitaria  (Reg. n. 1663/95 e linea direttrice n. 9), questi ultimi
soggetti  non  possono  esercitare  direttamente  il controllo per la
distribuzione  dei  prodotti lattiero-caseari. Considerato che l'anno
scolastico  2003/04  e'  ormai  concluso,  la  suddetta  disposizione
trovera'  concreta  applicazione  a partire dal nuovo anno scolastico
2004/2005.
    2.  L'organismo di controllo procede all'esecuzione dei controlli
presso   il   richiedente  e,  se  necessario,  presso  il  fornitore
riconosciuto, con ispezioni in luogo e senza preavviso.
    3. Le verifiche devono riguardare in particolare:
      a) il  numero degli allievi iscritti e partecipanti alla misura
ed  il numero dei giorni di frequenza della scuola, nonche' il numero
totale dei giorni di scuola, secondo il calendario scolastico fissato
dalle competenti Autorita';
      b) i quantitativi di prodotti distribuiti agli allievi;
      c) il  rispetto  del  quantitativo massimo di equivalente latte
per il quale puo' essere concesso l'aiuto;
      d) la  regolarita'  delle  fatture rilasciate dal fornitore dei
prodotti  che,  ai  fini  della concessione dell'aiuto, devono essere
quietanzate;
      e) la rispondenza qualitativa dei prodotti distribuiti a quanto
indicato  in  tutta  la  documentazione,  nonche'  la rispondenza dei
prodotti  con  quelli  definiti  all'allegato  I  del  Reg.  (CE)  n.
816/2004;
      f) l'integrale ripercussione dell'aiuto sul prezzo pagato dagli
allievi  beneficiari,  in  particolare  attraverso  la  verifica  del
rispetto  dei  prezzi  massimi,  stabiliti  annualmente dal Ministero
delle politiche agricole e forestali;
      g) l'accertamento  della  provenienza  dei  prodotti  e la loro
origine comunitaria;
      h) la  documentazione commerciale relativa ai prodotti ceduti e
distribuiti,  nonche'  la  tenuta  della  contabilita'  a  mezzo  del
registro  di carico e scarico giornaliero o altro documento contabile
similare, anche informatico.
      i) l'accertamento   della   qualita'   igienico  sanitaria  dei
prodotti  e  degli stabilimenti di produzione, della condizione che i
prodotti   stessi   siano   conformi  ai  requisiti  della  direttiva
comunitaria  n.  92/46 (CEE) del Consiglio (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  59  del 12 marzo 1997) e, in particolare, ai requisiti
relativi  alla  preparazione  in  stabilimenti  riconosciuti  e  alla
bollatura  sanitaria  di  cui  all'allegato C, capitolo IV, lettera A
della  citata  direttiva.  L'esito  di tale accertamento va anch'esso
attestato nel verbale di controllo.
    4.  Il  competente  organismo di controllo avra' cura altresi' di
effettuare,  possibilmente  con cadenza annuale e secondo un criterio
di  rotazione degli enti o istituti richiedenti l'aiuto, e, comunque,
ogni  qualvolta  lo  riterra'  opportuno  in  presenza  di  oggettive
esigenze,   ulteriori  verifiche,  finalizzate  all'accertamento  del
livello  qualitativo  dei  prodotti  distribuiti  agli  allievi. Tali
verifiche  possono  essere eseguite anche presso la ditta fornitrice,
mediante  prelievo  di  campioni  dei  vari prodotti oggetto d'aiuto,
secondo  le  modalita'  di  seguito indicate: i campioni dei prodotti
prelevati  dovranno  essere sottoposti ad analisi presso i laboratori
autorizzati  dalla regione, per gli accertamenti della composizione e
della   corrispondenza   di  ogni  singolo  prodotto  alla  categoria
dichiarata:
      a) per  l'accertamento della qualita' dei formaggi Grana Padano
e  Parmigiano  Reggiano  fanno  fede  i marchi di origine apposti dai
rispettivi consorzi di tutela;
      b) dell'operazione  di  prelievo  dei  campioni, da effettuarsi
secondo  le  vigenti  disposizioni  legislative contestualmente ad un
rappresentante  del  richiedente  e del fornitore, dovra' essere dato
conto in apposito verbale, sottoscritto dalle due parti.
      c) dell'operazione  di  prelievo  dei  campioni, da effettuarsi
secondo  le  vigenti  disposizioni  legislative contestualmente ad un
rappresentante  del  richiedente  e del fornitore, dovra' essere dato
conto in apposito verbale, sottoscritto dalle due parti.
    Tutti  i  verbali  di  controllo devono essere redatti secondo il
modello  di  cui  all'allegato  3. Per ogni altra modalita' operativa
inerente  i  controlli  in  parola,  si  dovra'  far riferimento alle
disposizioni  di  cui  alle circolari AGEA n. 835/2001, punto 8, e n.
17/2003, nelle parti non modificate dalla presente.
9. NUOVA MODULISTICA.
    In conseguenza delle modifiche di cui sopra, e' stata predisposta
la  nuova modulistica allegata alla presente (allegati 1/A, 1/B, 1/C,
2/A,  2/B,  3 ), che dovra' essere utilizzata, con effetto immediato,
in  sostituzione  di quella prevista dalle suddette circolari Agea n.
835 e n. 17.
10. RIFERIMENTI OPERATIVI.
    Si  comunica,  infine,  che  a causa del recente trasferimento di
sede  dell'Agea,  il  nuovo  indirizzo  dell'Ufficio  scrivente e' il
seguente:  AGEA - Settore promozione, miglioramento e aiuti sociali -
via Torino n. 45 - 00184 - Roma.
    Si  chiede  di  assicurare  a  tutti gli operatori interessati la
massima diffusione del contenuto della presente.
      Roma, 2 agosto 2004
                      Il titolare dell'Ufficio monocratico: Gulinelli