IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con I MINISTRI DELL'INTERNO E DELLA DIFESA Vista la legge 26 marzo 2001, n. 128, concernente interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini e, in particolare, l'art. 18 che disciplina l'adozione di programmi di utilizzazione di contingenti di personale delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi di interesse pubblico, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di consentire che il personale delle Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto della criminalita'; Vista l'art. 20 della legge n. 128 del 2001, che prevede l'attribuzione al personale militare in argomento, in aggiunta al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera e per il periodo di effettivo impiego, di una indennita' onnicomprensiva, non superiore al trattamento economico accessorio del personale delle Forze di polizia, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2004), e, in particolare, l'art. 3, comma 154, che ha rideterminato in 48 milioni di euro per il 2004 e in 14 milioni di euro a decorrere dal 2005 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 22 della citata legge n. 128 del 2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, concernente il recepimento dell'accordo sindacale del 22 dicembre 1989 per le Forze della polizia di stato e, in particolare, l'art. 10 che introduce disciplina e misure dell'indennita' da corrispondere al personale in servizio di ordine pubblico fuori sede; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. l64, concernente il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), e, in particolare, gli articoli 10 e 49 che prevedono, con decorrenza 1° settembre 2002, una nuova disciplina e la rivalutazione della prefata indennita' di ordine pubblico fuori sede; Ritenuto di determinare gli importi giornalieri dell'indennita' onnicomprensiva in premessa per il personale delle Forze armate, secondo misure corrispondenti a quelle dell'indennita' di ordine pubblico fuori sede stabilite nel tempo in favore delle omologhe categorie di personale delle Forze di polizia, con esclusione dei volontari di truppa fino a dodici mesi di servizio dei militari di truppa in servizio di leva e nell'ambito della spesa complessiva risultante dall'unita relazione tecnica-illustrativa; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. 1. Al personale militare facente parte dei contingenti di unita' utilizzate ai sensi dell'art. 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e' attribuita, per la durata di impiego effettivo, un'indennita' giornaliera onnicomprensiva determinata per categorie, importi e decorrenze seguenti: Categorie di militari Importi giornalieri in euro e relative decorrenze: dal dal 12 ottobre 1° settembre 2001 2002 ufficiali, sottoufficiali, volontari in servizio permanente 20,66 26,00 volontari di truppa con oltre 12 mesi di servizio; 15,49 26,00 volontari di truppa fina a 12 mesi di servizio, militari di truppa in servizio di leva 3,31 3,31 Il presente decreto sara' sottoposto al controllo della Corte dei conti. Roma, 25 giugno 2004 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro della difesa Martino Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2004 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 230