IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche agroalimentari
  Visto  il  regolamento  del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed  in  particolare l'allegato V, lettere c) e d), che prevede
che  qualora  le  condizioni climatiche in talune zone viticole della
Comunita'   lo  richiedano,  gli  Stati  membri  interessati  possono
autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale
delle  uve  fresche,  del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente
fermentato  e  del  vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle
varieta'  di  viti  di  cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a
diventare vino da tavola, del vino da tavola.
  Visto  il  regolamento  del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio
1999  ed  in particolare l'allegato V, lettera h) punto 4 che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le  quali  sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo
condizioni  da  stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvee» nel
luogo  di  elaborazione  dei  vini  spumanti  e  dei vini spumanti di
qualita';
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1622/2000 del
24 luglio  2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e
dei trattamenti enologici;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281,
recante  disposizioni  per  le  autorizzazioni all'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,  recante  «norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini e aceti»;
  Visto  l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della
regione  Emilia-Romagna con il quale l'organo medesimo ha certificato
che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004,
condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha chiesto, l'emanazione del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini
da tavola, per i vini a IGT e per le varieta' di uve atte a dare vini
spumanti indicate nell'allegato 1 del presente decreto;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e  nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale
30 luglio  2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 207 del 6 settembre 2003);
                              Decreta:
                           Articolo Unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 e' consentito aumentare il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa,  ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione
Emilia-Romagna  per  i  vini da tavola, per i vini IGT nonche' per le
varieta' di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1;
  2.  Le  operazioni  di  arricchimento  sono  effettuate  secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
    Roma, 4 agosto 2004
                                       Il direttore generale: Petroli