IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Rovigo

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale della cooperazione del
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di
decentramento  agli  Uffici  provinciali  del  lavoro e della massima
occupazione   degli   scioglimenti   senza  liquidatore  di  societa'
cooperative;
  Visto  il  decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone
l'attribuzione   alle   Direzioni  provinciali  del  lavoro  Servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli Uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto  il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la
riforma   dell'organizzazione  del  Governo  ed  in  particolare  gli
articoli 45 e seguenti;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
10 aprile  2001,  art.  2  con  il  quale le competenze in materia di
cooperazione  sono  state  trasferite  al  Ministero  delle attivita'
produttive;
  Visto  il  telestato  del  31 maggio  2001  a  firma  congiunta del
Direttore generale della cooperazione e della Direttrice generale del
personale  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale che,
nelle  more  dell'entrata  in vigore dei regolamenti d'organizzazione
dei  costituendi  Ministeri  delle  attivita' produttive, del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche sociali e del regolamento relativo
all'organizzazione   dell'U   T.   G.,   dispone  la  continuita'  di
svolgimento  dei  compiti  istituzionali,  sia  presso  la  struttura
centrale  che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;
  Vista  la  circolare  n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali con la quale vengono impartite
direttive    atte    ad   assicurare   la   continuita'   dell'azione
amministrativa  in  materia  di cooperazione gia' disciplinate con la
convenzione  sottoscritta  il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni
coinvolte;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001  n. 217, convertito nella
legge  3 agosto  2001,  n.  317  che  ha  determinato  modifiche alla
denominazione  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  Visto  l'art.  12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 che
determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;
  Considerato  che  la  revisione  della societa' cooperativa «Centro
Studi  Achille  Grandi s.c. a r.l.» si e' conclusa con la proposta di
liquidazione  ex art. 2545-septiesdecies del codice civile, in quanto
non ha mai presentato i bilanci fin dalla sua costituzione;
  Tenuto  conto  di quanto espresso dalla Commissione centrale per le
cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, cosi'
                              Decreta:
  La  societa' cooperativa «Centro Studi Achille Grandi s.c. a r.l.»,
con  sede in Rovigo, via Corridoni n. 6, costituita per rogito notaio
dott. Ferruccio Castellani in data 29 giugno 1981, repertorio 15.595,
registro imprese n. 3394 Camera di commercio industria ed artigianato
di  Rovigo,  posizione n. 849/186031, e' sciolta in base al combinato
disposto dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e dell'art. 2
della  legge  17 luglio  1975,  n.  400,  senza nomina di commissario
liquidatore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Avverso  lo  stesso  e'  ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro
sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.
    Rovigo, 27 luglio 2004
                             Il direttore provinciale reggente: Drago