IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269; Visto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni: Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni; Vista la legge 4 giugno 2004, n. 143, con la quale e' stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97; Vista l'ordinanza ministeriale in data 4 maggio 2004; Considerata la necessita' di disporre un prolungamento della sessione straordinaria di esami di Stato, indetta con ordinanza ministeriale 4 maggio 2004, alfine di consentire la possibilita' di essere ammessi alla stessa a tutti i possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, nell'anno accademico 2002-2003: Ordina: Art. 1. E' indetto un prolungamento della sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, nell'anno accademico 2002-2003. Tale prolungamento ha inizio il giorno 14 settembre 2004 in tutte le sedi. Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'universita' sede di esame.