IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  con  la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n.
1269;
  Visto  l'ordinamento  didattico  universitario  approvato con regio
decreto 10 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni:
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
  Visto  il  regolamento  sugli  esami di Stato approvato con decreto
ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  4 giugno  2004,  n.  143,  con  la quale e' stato
convertito  in  legge,  con  modificazioni, il decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 4 maggio 2004;
  Considerata  la  necessita'  di  disporre  un  prolungamento  della
sessione  straordinaria  di  esami  di  Stato,  indetta con ordinanza
ministeriale  4 maggio  2004, alfine di consentire la possibilita' di
essere  ammessi  alla  stessa  a  tutti  i possessori della laurea in
medicina  e  chirurgia,  conseguita  secondo l'ordinamento previgente
alla  riforma di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999, n. 509, ed ai
relativi decreti attuativi, nell'anno accademico 2002-2003:
                               Ordina:
                               Art. 1.
  E'  indetto  un prolungamento della sessione straordinaria di esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico
chirurgo   riservata   ai  possessori  della  laurea  in  medicina  e
chirurgia,  conseguita  secondo l'ordinamento previgente alla riforma
di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999, n. 509, ed ai relativi
decreti attuativi, nell'anno accademico 2002-2003.
  Tale  prolungamento  ha inizio il giorno 14 settembre 2004 in tutte
le  sedi.  Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito
per  le  singole  sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici,
reso noto con avviso nell'albo dell'universita' sede di esame.