IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164,  ed  in
particolare l'art. 9, che stabilisce che il Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  individua, sentita la Conferenza
unificata  e  l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas, l'ambito
della Rete nazionale di gasdotti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  in data 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2001 con il
quale e' stata individuata la Rete nazionale dei gasdotti su conforme
parere  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, espresso con
delibera  n.  186  del  12 ottobre 2000 e della Conferenza unificata,
espresso nella riunione del 21 dicembre 2000;
  Visto  l'art.  3 del decreto del 22 dicembre 2000 sopra citato, che
dispone   che   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato - attualmente Ministero delle attivita' produttive -
provvede,   su  richiesta  di  una  impresa  di  trasporto  del  gas,
all'inclusione  nella  Rete  nazionale dei gasdotti di nuovi gasdotti
rispondenti  ai requisiti di legge, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il gas e le regioni e le province autonome interessate,
nonche',  in  funzione delle modifiche intervenute, all'aggiornamento
degli   allegati   al   predetto   decreto,   dandone   comunicazione
all'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  alle  regioni
interessate  ed  ai  soggetti  che  svolgono attivita' di trasporto e
dispacciamento sulla rete nazionale di trasporto;
  Viste  le  comunicazioni pervenute dalle societa' di trasporto SNAM
Rete  Gas  S.p.a.,  Edison  T&S  S.p.a. e Transmediterranean Pipeline
Company  Ltd  relative  a  richieste  di aggiornamento o di rettifica
della Rete nazionale dei gasdotti;
  Acquisito il parere favorevole in merito alle suddette richieste di
aggiornamenti  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,
espresso  con  delibere  n.  241/01 del 30 ottobre 2001, n. 32/03 del
10 aprile 2003 e n. 86/04 del 15 giugno 2004;
  Acquisito inoltre il parere favorevole delle regioni interessate, o
per  formale comunicazione o per intervenuto silenzio-assenso essendo
trascorsi i termini previsti per la formulazione del parere richiesto
senza che sia pervenuta dalle regioni stesse alcuna manifestazione di
dissenso;
  Ritenuto  opportuno  indicare  in  un  distinto  elenco  i gasdotti
sottomarini di importazione di gas naturale da Stati non appartenenti
all'Unione  europea ubicati nel mare territoriale o nella piattaforma
continentale  italiana,  di  cui  all'art. 30 della legge 12 dicembre
2002,  n.  273,  e  i  gasdotti  di coltivazione utilizzati anche per
l'importazione  di  gas naturale, per i quali si applicano condizioni
di  accesso  specifiche, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164;
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti
  1.  All'elenco  dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei
gasdotti   allegato  al  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato in data 22 dicembre 2000, nelle premesse
citato, sono aggiunti i seguenti gasdotti:
    a) «Allacciamento centro olio di Monte Alpi»;
    b) «Collegamento stoccaggio di Collalto»;
    c) «Gagliano-Sparacollo»;
    d) «Collegamento  terminale  rigassificazione  di  GNL  nel  mare
Adriatico a largo di Porto Viro-Minerbio»;
    e) «Bosentino-Trento»;
    f) «Mazara-Menfi»;
    g) «Enna-Montalbano»; «Montalbano-Messina»;
    h) «Palmi-Martirano»;
    i) «Martirano-Rende»;
    j) «Rende-Tarsia»;
    k) «Tarsia-Morano»;
    l) «Melizzano-Campochiaro»;
    m) «Campochiaro-Sulmona»;
    n) «Montesano-Buccino»;
    o) «Sulmona-Oricola»;
    p) «Gallese-Orvieto»;
    q) «Massafra-Biccari»;
    r) «Biccari-Campochiaro»;
    s) «Sulmona-Foligno»;
    t) «Foligno-Sestino»;
    u) «Sestino-Minerbio»;
    v) «Tarvisio-Malborghetto»;
    w) «Bordano-Flaibano»;
    x) «Camisano-Zimella»;
    y) «Istrana-Camisano»;
    z) «Collegamento gasdotti entranti al nodo di Istrana»;
    aa) «Collegamento gasdotti entranti al nodo di Poggio Renatico»;
    bb) «Collegamento gasdotti entranti al nodo di Zimella»;
    cc) «Alessandria-Oviglio»;
    dd) «Mortara-Alessandria»;
    ee) «Vigasio-Bussolengo».
  2.  Nell'allegato  1  del  presente  decreto  e' riportato l'elenco
aggiornato  dei  metanodotti  facenti  parte della Rete nazionale dei
gasdotti,  comprensivo  delle  rettifiche  di  dati inesatti relativi
all'elenco di cui al decreto in data 22 dicembre 2000 sopra citato.
  3.  Nell'allegato  2 del presente decreto e' riportato l'elenco dei
gasdotti  sottomarini  di  importazione  di gas naturale da Stati non
appartenenti all'Unione europea ubicati nel mare territoriale o nella
piattaforma  continentale  italiana,  di  cui all'art. 30 della legge
12 dicembre  2002,  n. 273, e dei gasdotti di coltivazione utilizzati
anche  per  l'importazione  di gas naturale, per i quali si applicano
condizioni  di  accesso  specifiche, ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164.