IL RETTORE
  Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;
  Visto   lo   Statuto  di  quest'universita',  emanato  con  decreto
rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  20 del 26
gennaio  1993  -  serie  generale  -  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, ed in particolare l'art. 37;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
  Viste  le delibere del Consiglio accademico del 15 giugno 2004 e il
relativo  parere  del  Consiglio  di amministrazione, con la quale e'
stata  approvata  l'integrazione  dell'art.  27,  comma 1 del vigente
Statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia;
  Vista la nota direttoriale prot. n. 10390 del 6 luglio 2004 inviata
al M.I.U.R.;
  Vista  la  nota  ministeriale prot. 2231 del 15 luglio 2004, con la
quale  il M.I.U.R. comunica di non avere osservazioni da formulare in
merito alla suddetta proposta di integrazione dello Statuto;
  Vista  l'urgenza  di  provvedere  alla emanazione dell'integrazione
apportata;
                               Decreta
di  emanare  la  seguente  integrazione  dell'art.  27,  comma 1, del
vigente Statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia:
                              Art. 27.
Organizzazione   e   funzionamento   delle   strutture   tecniche   e
                           amministrative
  Comma 1   -   Testo   in   vigore:   1. Le   strutture  tecniche  e
amministrative dell'universita', in conformita' con i criteri fissati
dall'art.  16, comma 4, lettera c) della legge 9 maggio 1989, n. 168,
sono  organizzate  in  divisioni,  che si articolano in servizi ed in
uffici  speciali.  Le modalita' di tale organizzazione, gli ambiti di
competenza  delle  divisioni, degli uffici speciali e dei servizi, le
attribuzioni  e  le  connesse  responsabilita' dei funzionari e degli
impiegati sono determinati dal Direttore amministrativo. Nel rispetto
del  principio  delle pari opportunita' e delle norme che regolano lo
stato  giuridico  del  personale, l'universita' opera per la migliore
utilizzazione  delle  capacita' e delle professionalita' di ciascuno,
per  una piu' efficiente organizzazione delle proprie strutture e per
un  servizio  adeguato  alle  aspettative  degli  utenti.  Per i fini
suddetti l'universita':
    a) predispone  piante organiche di Ateneo del personale tecnico e
amministrativo con indicazione dei profili e delle qualifiche;
      b) assicura   un   periodico  aggiornamento  professionale  del
proprio personale.
  Comma   1   -   Testo   modificato:   1. Le  strutture  tecniche  e
amministrative dell'universita', in conformita' con i criteri fissati
dall'art.  16, comma 4, lettera c) della legge 9 maggio 1989, n. 168,
sono  organizzate  in ripartizioni, divisioni e/o uffici speciali che
si  articolano  in  servizi. Le modalita' di tale organizzazione, gli
ambiti di competenza delle ripartizioni, divisioni, uffici speciali e
servizi, le attribuzioni e le connesse responsabilita' dei funzionari
e  degli impiegati sono determinati dal Direttore amministrativo. Nel
rispetto  del  principio  delle  pari  opportunita' e delle norme che
regolano lo stato giuridico del personale, l'universita' opera per la
migliore  utilizzazione  delle  capacita' e delle professionalita' di
ciascuno,  per  una  piu'  efficiente  organizzazione  delle  proprie
strutture  e  per un servizio adeguato alle aspettative degli utenti.
Per i fini suddetti l'universita':
    a) predispone  piante organiche di Ateneo del personale tecnico e
amministrativo  con indicazione dei profili, delle qualifiche e delle
competenze;
      b) assicura   un   periodico  aggiornamento  professionale  del
proprio personale.
        Perugia, 29 luglio 2004
                                        Il rettore: Bianchi de Vecchi