IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

    In  base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
    1.  Approvazione  del  modello  per la «Comunicazione relativa al
regime di tassazione del consolidato nazionale».
      1.1.   E'   approvato,   ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'economia   e  delle  finanze  9 giugno  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  138  del  15 giugno  2004, il modello per la
«Comunicazione  relativa  al  regime  di  tassazione  del consolidato
nazionale»,  con  le relative istruzioni per la compilazione, annessi
al presente provvedimento.
      1.2.  Il  modello  di  cui  al  punto  1.1  e'  composto  da un
frontespizio,  contenente  i  dati  relativi  alla  societa'  o  ente
consolidante, al rappresentante firmatario della comunicazione e alla
societa' consolidata, la sottoscrizione del rappresentante firmatario
della  comunicazione  e  l'impegno  alla  presentazione telematica da
parte dell'intermediario incaricato della trasmissione telematica.
    2.  Modalita'  di  presentazione,  reperibilita' e autorizzazione
alla  stampa della comunicazione relativa al regime di tassazione del
consolidato nazionale.
      2.1.  Il  modello  di  comunicazione  di  cui  al  punto  1  e'
presentato   in  via  telematica,  direttamente  o  tramite  soggetti
incaricati  della  trasmissione  telematica  di cui all'art. 3, commi
2-bis  e  3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998,  n.  322,  e successive modificazioni, ovvero avvalendosi di un
ufficio  locale  dell'Agenzia  delle  entrate, che provvede all'invio
telematico. La prova della presentazione e' costituita dalla ricevuta
rilasciata  in  via telematica dall'Agenzia delle entrate che attesta
l'avvenuto ricevimento della comunicazione.
      2.2.  La  trasmissione  telematica  dei  dati  contenuti  nella
comunicazione di cui al punto 1 e' effettuata utilizzando il prodotto
di   gestione   denominato   «Consolidato  nazionale»,  che  e'  reso
disponibile   gratuitamente   dall'Agenzia  delle  entrate  nel  sito
Internet:  www.agenziaentrate.gov.it,  ovvero  le specifiche tecniche
contenute nell'allegato al presente provvedimento.
      2.3.  E'  fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della
trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di
rilasciare  all'interessato  la  comunicazione  di  cui al punto 1 su
modelli  conformi  per struttura e sequenza a quelli approvati con il
presente  provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere la stessa
in   via   telematica,   nonche'   copia  della  ricevuta  rilasciata
dall'Agenzia delle entrate quale prova dell'avvenuta presentazione.
      2.4.  Il  modello  di  cui  al  punto  1  e'  reso  disponibile
gratuitamente in formato elettronico e puo' essere prelevato dai siti
Internet: www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it. Il medesimo
modello  puo'  essere  altresi'  prelevato  da  altri siti Internet a
condizione  che  sia  conforme  per  struttura  e  sequenza  a quello
approvato  con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito
dal  quale  e'  stato  prelevato  nonche'  gli  estremi  del presente
provvedimento.
      2.5.  Il  modello  di cui al punto 1 puo' essere riprodotto con
stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di
stampanti   laser   o  di  altri  tipi  di  stampanti,  che  comunque
garantiscano  la  chiarezza  e la leggibilita' del modello stesso nel
tempo.

Motivazioni.
    Il  decreto  legislativo  12 dicembre 2003, n. 344, di attuazione
della riforma dell'imposizione sul reddito delle societa', all'art. 1
ha  modificato  il testo unico delle imposte sui redditi (di seguito:
«TUIR»),  introducendo, con gli articoli da 117 a 128, l'istituto del
consolidato  fiscale  nazionale  delle  societa'  di capitali ed enti
commerciali,  in  base  ai  principi  contenuti nell'art. 4, comma 1,
lettera a), della legge delega 7 aprile 2003, n. 80.
    E'  stato  previsto, in particolare, per il gruppo di imprese, la
determinazione  in capo alla societa' o ente consolidante di un'unica
base  imponibile,  su  opzione  facoltativa  delle  singole  societa'
consolidate.  L'opzione  ha  la  durata di tre esercizi sociali ed e'
irrevocabile.
    Le  disposizioni  applicative  dell'esercizio  di tale facolta' e
della  relativa  disciplina,  sono  state  emanate con il decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  9 giugno  2004,  previsto
dall'art.  129  del  TUIR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138
del 15 giugno 2004 (di seguito: «decreto»).
    La predetta disciplina dispone, quindi, che l'esercizio congiunto
dell'opzione  per  la  tassazione  di gruppo tra la societa' o l'ente
consolidante  e ciascuna societa' consolidata, deve essere comunicato
dalla societa' consolidante all'Agenzia delle entrate.
    La   medesima   comunicazione   va,  altresi',  effettuata  dalla
consolidante  nelle  ipotesi  sia  di  rinnovo che di mancato rinnovo
dell'opzione, decorso il triennio di efficacia della stessa.
    Se  nel  corso  del  periodo  triennale di durata dell'opzione si
verifica  una  delle  ipotesi  di  interruzione  della  tassazione di
gruppo,  previste dall'art. 13 del decreto, la consolidante e' tenuta
a  comunicare  all'Agenzia  delle  entrate  la  perdita  di efficacia
dell'opzione.
    Pertanto,  il  presente  provvedimento  approva il modello per la
«Comunicazione  relativa  al  regime  di  tassazione  del consolidato
nazionale»,  con  le  relative  istruzioni  per  la  compilazione, da
utilizzare nelle ipotesi di:
      esercizio  dell'opzione  per  la  tassazione  di gruppo, di cui
all'art. 5 del decreto;
      rinnovo  dell'opzione  per  la  tassazione  di  gruppo, secondo
quanto disposto dall'art. 14, comma 1, del decreto;
      mancato  rinnovo  dell'opzione  per  la tassazione di gruppo, a
norma dell'art. 14, comma 2, del decreto;
      interruzione  della tassazione di gruppo, ai sensi dell'art. 13
del decreto.
    Qualora  nell'ambito del gruppo ricorrano simultaneamente piu' di
una  delle  suddette ipotesi, dovra' essere effettuato un unico invio
del modello di comunicazione, nel quale saranno evidenziati i diversi
casi  per  i quali viene resa la comunicazione ed indicati, altresi',
tutti i soggetti partecipanti al consolidato.
    Il  presente  provvedimento  definisce,  inoltre, le modalita' di
presentazione,  reperibilita'  e  autorizzazione  alla  stampa  della
comunicazione  relativa  al  regime  di  tassazione  del  consolidato
nazionale,  stabilendo,  in particolare, che la trasmissione dei dati
contenuti  nella  comunicazione avvenga in via telematica utilizzando
il  prodotto  informatico  denominato  «Consolidato  nazionale», reso
disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel proprio sito
Internet,  ovvero  le  specifiche tecniche contenute nell'allegato al
medesimo provvedimento.
    Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
    Decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n.  59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
    Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
    Regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
    Decreto  del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.
    Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, e
successive  modificazioni, recante approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi (articoli da 117 a 129).
    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto.
    Decreto  del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive
modificazioni,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del
12 agosto  1998,  concernente,  tra l'altro, le modalita' tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni.
    Legge  7 aprile  2003,  n.  80,  recante delega al Governo per la
riforma del sistema fiscale statale (art. 4).
    Decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in
materia di protezione dei dati personali.
    Decreto  legislativo  12 dicembre  2003,  n. 344, recante riforma
dell'imposizione  sul  reddito  delle  societa',  a norma dell'art. 4
della legge 7 aprile 2003, n. 80.
    Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004,
recante   disposizioni  applicative  del  regime  di  tassazione  del
consolidato  nazionale,  di  cui agli articoli da 117 a 128 del testo
unico delle imposte sui redditi.
    Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 2 agosto 2004
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara